Comunicazione dati fatture per lo Spesometro: rinvio al 28 settembre

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato il rinvio al 28 settembre 2017 del termine per effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre del 2017. La scadenza precedente era il 16 settembre. Per il primo trimestre la trasmissione aveva scadenza 12 giugno. La prossima scadenza? Il 28 febbraio 2018 per il secondo semestre 2017.

La proroga, prevista da un DPCM, è stata fatta proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017.

Spesometro: cosa bisogna comunicare

Il contribuente comunicare i dati di tutte le fatture (emesse e d’acquisto), comprese eventuali modifiche, includendo data di emissione e di registrazione. Esclusi gli scontrini fiscali, le ricevute fiscali, le schede carburanti. Il mancato invio comporta una sanzione di 2 euro per ogni fattura, fino al massimo di 1000 euro a trimestre (Risoluzione 104/E del 28 luglio 2017). Se l’invio avviene entro 15 giorni dalla scadenza, la multa è dimezzata. Si può fare ricorso al ravvedimento operoso.

In sintesi, i dati che professionisti dovranno trasmettere entro il 18 settembre 2017 sono:

  • soggetti relativi alla fattura,
  • data e numero della fattura,
  • base imponibile,
  • aliquota e imposta,
  • tipo di operazione.

La prossima scadenza è fissata per il 28 febbraio 2018, per inviare i dati del secondo semestre 2017.

Spesometro, comunicazione fatture: i motivi

Il rinvio risponde solo in parte alle esigenze segnalate dai professionisti. Si era infatti parlato all’inizio del 15 ottobre o addirittura fine ottobre. Poi si diceva al 30 settembre, ma cadeva di sabato. Quindi, per evitare di prorogare al 2 ottobre, si è deciso il 28 settembre, un giovedì.

L’obbligo di invio trimestrale delle fatture emesse e ricevute è stato introdotto dal Dl 193/2016. Poi era stato congelato, ma all’inizio aveva suscitato molte proteste: i commercialisti erano contrari al fatto che un adempimento prima annuale fosse diventato trimestrale. Avevano quindi deciso di scioperare, salvo poi far saltare lo sciopero perché l’obbligo trimestrale era stato, appunto, congelato. Fino alla sua proroga al 28 settembre.

La scelta probabilmente non ha convinto i professionisti. E infatti il Presidente dei commercialisti Massimo Miani ha dichiarato: “Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha richiesto ufficialmente al ministero dell’Economia il differimento di un mese del termine per la presentazione del nuovo spesometro, alla luce delle difficoltà operative che l’adempimento comporta. Dai nostri interlocutori istituzionali avevamo avuto ampie rassicurazioni su una proroga almeno a sabato 30 settembre, che avrebbe comportato lo slittamento di fatto al 2 ottobre. Pur apprezzando il fatto che questa volta l’annuncio del rinvio sia arrivato con un certo anticipo e non a ridosso della scadenza come spesso accaduto ultimamente, resta il fatto che la proroga di soli dieci giorni al 28 settembre è del tutto insufficiente, dal momento che i tempi a disposizione per i nostri colleghi restano troppo stretti, anche in considerazione del fatto che gli applicativi stanno arrivando nei nostri studi solo in questi giorni”.

Spesometro, il testo del decreto del rinvio

Di seguito trovate il testo del DPCM che stabilisce la “proroga al 28 settembre di termini per l’assolvimento di alcuni adempimenti legati a presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni o altri elementi”.

È disposta la proroga dei seguenti termini:

a) la dichiarazione dei sostituti d’imposta, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all’anno 2016, è presentata in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, entro il 31 ottobre 2017;

b) le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti indicati nell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che devono essere presentate dal 1 luglio 2017 ed entro il 30 settembre 2017, nonchè dei soggetti di cui al comma 1-bis dell’articolo 83 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che devono essere presentate dal 1° luglio 2017 ed entro il termine di cui all’articolo 13-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono presentate entro il 31 ottobre 2017.

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Source: Ediltecnico.it

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