Se siamo in un unione civile, il convivente del proprietario dell’immobile è tra i familiari che possono usufruire delle detrazione 50% delle spese per interventi di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio.
Tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture, è compreso anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento. La disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza stessa, senza necessità che trovi fondamento in un titolo contrattuale.
Unioni civili e ristrutturazioni: la normativa
L’Agenzia delle Entrate, già un anno fa, a questo proposito aveva pubblicato questa Circolare, poi ha ribadito il concetto in questi giorni, su Fiscooggi.it.
La legge 76/2016, a tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone delle stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che, a esclusione delle previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull’adozione, “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
La legge sulle unioni civili, pur non equiparando la convivenza di fatto all’unione fondata sul matrimonio, ha attribuito valore giuridico a questa formazione sociale, rilevando un “legame concreto” tra il convivente e l’immobile destinato a dimora comune.
Tra gli altri familiari che, intestandosi e pagando la fattura, possono usufruire della detrazione per il lavoro di ristrutturazione rientrano il coniuge dell’intestatario della casa stessa, i suoi parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
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Source: Ediltecnico.it