Pubblicazione atti di gara: cosa cambia dal 1° gennaio 2024 per gli appalti pubblici

ANAC informa che, a partire dal 1° gennaio 2024, entreranno in vigore nuove regole per quanto riguarda la pubblicazione degli atti di gara. La novità rientra nella politica di digitalizzazione dei contratti pubblici.

Ad essere coinvolte sono le stazioni appaltanti che dovranno adottare una nuova procedura per la pubblicità legale di appalti e contratti pubblici. Come previsto dal nuovo Codice Appalti, si dirà addio alla Gazzetta Ufficiale e il nuovo obbligo sarà assolto attraverso la Piattaforma Anac per la pubblicità legale.

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Con tale semplificazione, le stazioni appaltanti non dovranno impiegare risorse per forme di pubblicità a pagamento pertanto le stesse non addebiteranno costi agli aggiudicatari per avvisi e bandi pubblicati a partire dal 1° gennaio 2024.

L’avvio delle nuove procedure è stato annunciato anche sul sito della Gazzetta Ufficiale dedicato alle inserzioni online, attraverso la seguente nota:

“Si ricorda che dal 1° gennaio 2024 acquisteranno efficacia le disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n.36/2023) in tema di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara. Pertanto, da quella data la pubblicità di tali atti sarà garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) nei termini e secondo le modalità riportate nella Delibera n. 263 del 20.06.23, adottata dall’ANAC in attuazione dell’art. 27 del nuovo Codice. Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione, a partire dal 1° gennaio 2024, decorreranno dalla data di pubblicazione nella citata Banca dati, come sancito al comma 2 dell’art. 27 (“Pubblicità legale degli atti”) e al comma 4, ultimo periodo, dell’art. 85 (“Pubblicazione a livello nazionale”) del D.lgs. n. 36/2023. Nel frattempo, fino al 31 dicembre 2023, gli avvisi e i bandi sono pubblicati, ai fini della decorrenza degli effetti di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, V Serie Speciale – Contratti Pubblici.”

Vediamo meglio come funziona il nuovo servizio.

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Come funziona il servizio

La piattaforma Anac, parte integrante della Banca Dati Anac, garantirà la pubblicità legale degli atti, trasmettendo i dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea per bandi e avvisi di appalti di importo pari o superiore alle soglie europee.

La Banca dati Anac prenderà in carico quotidianamente le richieste di pubblicazione trasmesse attraverso le piattaforme digitali da parte delle stazioni appaltanti, trasmettendole all’Ufficio europeo.

Per gli affidamenti inferiori alla soglia di rilevanza europea, la Banca Dati Anac garantirà direttamente la pubblicità nazionale sulla sua piattaforma.

Dalla data di pubblicazione degli atti nella Banca Dati Anac, le stazioni appaltanti dovranno rendere accessibili i documenti di gara, garantendo l’accesso fino al completamento della procedura e all’esecuzione del contratto.

La responsabilità della correttezza e veridicità delle informazioni contenute negli atti trasmessi alla Banca Dati Anac sarà a carico delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

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Nuovo servizio attivo dal 2 gennaio 2024

Sono previste tre sezioni (bandi e avvisi di indizione, esiti di gara, altri avvisi), il servizio mette inoltre a disposizione filtri per una ricerca agevolata. Il nuovo servizio pubblicità legale sarà accessibile al link dedicato a partire dal 2 gennaio 2024, senza la necessità di credenziali di accesso.

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Appalto pubblico digitale, si parte dal 1° gennaio 2024

Dal 1° gennaio 2024 cambia la gestione delle gare pubbliche, per le quali diventa obbligatorio l’utilizzo di piattaforme digitali “certificate”.

ANAC spiega che ciò significa che tutte le amministrazioni non dotate di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale, dovranno utilizzare piattaforme “certificate” messe a disposizione da altri soggetti (stazioni appaltanti, centrali di committenza, soggetti aggregatori etc..), non solo per la fase di affidamento, ma anche per tutte le altre fasi del ciclo di vita dei contratti ed in particolare l’esecuzione.

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La trasformazione digitale degli appalti si traduce in una riduzione significativa dei tempi di gestione, inoltre, i vantaggi della digitalizzazione non si limitano alla velocizzazione dei processi, ma si estendono anche alla riduzione dei costi operativi.

Vediamo nel dettaglio quali sono le novità attive dal 1° gennaio 2024 nell’ambito della digitalizzazione degli appalti pubblici.

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Operatori economici: cosa cambia

Tra le novità del 2024 che interessano amministrazioni e operatori economici che partecipano alle gare c’è il Fascicolo virtuale dell’operatore economico predisposto da ANAC. Lo strumento diventa pienamente operativo per l’accesso alle informazioni riguardanti un operatore economico per la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione agli appalti pubblici e l’assenza di cause di esclusione (casellario giudiziale, certificati antimafia, regolarità fiscale e contributiva, eccetera).

ANAC spiega che dati e documenti contenuti nel fascicolo, che l’operatore economico può inserire attraverso apposite funzionalità, verranno aggiornati automaticamente dagli enti certificatori (Ministero della Giustizia, Ministero dell’Interno, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate etc,) attraverso l’interoperabilità, potranno essere consultati dalle stazioni appaltanti e riutilizzati in tutte le procedure di affidamento a cui uno stesso operatore economico partecipa.

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Piattaforme digitali e appalti pubblici: cosa si può fare

Dal 1° gennaio 2024, tali piattaforme devono essere utilizzate anche per:

  • la redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
  • la trasmissione dei dati e documenti alla Banca Dati ANAC;
  • l’accesso alla documentazione di gara;
  • la presentazione del Documento di gara unico europeo;
  • la presentazione delle offerte;
  • l’apertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara;
  • il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

Il presidente dell’Autorità, Giuseppe Busia, ha così commentato le novità in arrivo: “L’interoperabilità tra le piattaforme certificate e i servizi infrastrutturali centralizzati rappresenta il presupposto per la comunicazione elettronica, lo scambio e il riuso dei dati tra le Pubbliche Amministrazioni, la piena applicazione del principio del “once only”,secondo il quale dati e documenti devono essere forniti alla Pubblica Amministrazione una sola volta e riutilizzati quando necessario”.

Busia poi aggiunge: “L’automazione dello scambio dei dati fra i sistemi telematici e l’utilizzo di modelli di dati condivisi creano le condizioni per un aumento dell’affidabilità delle informazioni, un miglioramento dell’efficienza del processo, una riduzione degli errori e di conseguenza dei costi e del carico amministrativo per i cittadini, le imprese e le amministrazioni. L’obiettivo ultimo è assicurare massima trasparenza, speditezza e un elevato livello di semplificazione nell’assegnazione e gestione dei contratti pubblici, con l’intento di aumentare l’efficienza del sistema e garantire una maggiore efficacia dell’azione amministrativa; una Pubblica Amministrazione che acquista in modo più semplice, veloce e trasparente, snellendo le procedure, infatti, è in grado di offrire servizi migliori ai cittadini e alle imprese, con ricadute positive su tutto il sistema-Paese”.

>> Scarica le istruzioni ANAC <<

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Criteri ambientali minimi per la Progettazione degli edifici e l’acquisto di mobili

Il Ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, ha firmato il decreto attuativo del Nuovo Codice Appalti, che definisce i riferimenti e i criteri minimi per la Progettazione degli edifici della Pubblica Amministrazione e per gli acquisti verdi, sempre della Pubblica Amministrazione, di arredi interni (e prodotti tessili).

Criteri verdi minimi per la Progettazione

Per l’affidamento dei servizi di progettazione dei lavori di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione, si continua a fare riferimento al DM 24 dicembre 2015, in cui sono stati inseriti riferimenti al Nuovo Codice Appalti (D.lgs. 50/2016) e al nuovo Conto Termico (DM 16 febbraio 2016).

L’appaltatore dovrà dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale.

Per i nuovi progetti che riguardano edifici singoli, bisogna garantire:
– un indice di prestazione energetica globale deve essere uguale a A2,
– risparmio idrico,
– illuminazione naturale,
– approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili.

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Per i gruppi di edifici bisogna assicurare:
– l’inserimento naturalistico paesaggistico,
– la sistemazione delle aree verde,
– il mantenimento della permeabilità dei suoli.

Bisogna inoltre eseguire le specifiche tecniche illustrate dal Ministero per:
– i componenti edilizi,
– le quote di materiali da riciclare,
– la gestione del cantiere,
– i criteri da seguire nelle demolizioni e negli scavi.

Sono infine previsti criteri minimi premiali (che porteranno a un punteggio premiante):
– il miglioramento prestazionale del progetto,
– l’uso di materiali composti da materie prime rinnovabili,
– la distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione,
– il miglioramento delle prestazioni ambientali dell’edificio,
– la capacità tecnica dei progettisti: sarà attribuito un punteggio premiante alla proposta redatta da un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024.

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Arredi interni: Criteri ambientali minimi

Per l’acquisto di arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici o archivi) sono stati aggiornati i criteri sulle sostanze chimiche e ne sono stati inseriti di nuovi sulla progettazione ecocompatibile. Saranno privilegiate l’agevole riparazione e la flessibilità di composizione e scomposizione per permettere una facile ricollocazione in ambienti di lavoro differenti.

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