Superbonus, cessione credito e Bonus Barriere Architettoniche: i dubbi del CNI

Il Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212 recante “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”, introduce l’ennesima modifica (di cui si è ormai perso il conto) alle norme del Superbonus 110%, oltre ad altre novità sulle opzioni alternative alle detrazioni fiscali e sul Bonus Barriere Architettoniche.

Le pressanti richieste degli operatori però non sono state soddisfatte e si teme fortemente che molti di quelli che avevano avviato gli interventi e che si sono improvvisamente scontrati con il problema del blocco della cessione dei crediti, non troveranno adeguate soluzioni.

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Necessario qualche mese in più

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri riteneva, e ritiene, che per i numerosi cantieri in avanzato stato di esecuzione la semplice concessione di qualche mese in più per concludere i lavori sarebbe stata sufficiente per poter completare molti interventi rimasti bloccati, anche a causa delle continue variazioni alle possibili opzioni alternative alle detrazioni fiscali (sconto in fattura e cessione del credito).

L’introduzione di una sorta di sanatoria, prevista dall’art. 1, c. 1, del D.L. per chi non riuscirà a terminare i lavori, che esclude il recupero delle detrazioni fiscali indirette (a seguito di opzione alternativa) anche in caso di mancato raggiungimento del “salto” di due classi energetiche, non può essere considerata completamente soddisfacente in quanto non tiene minimamente conto del mancato miglioramento energetico degli edifici e dei contenziosi che molto probabilmente ne seguiranno.

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Limite di reddito troppo basso

Inoltre, desta perplessità il meccanismo del contributo previsto dall’art. 1, c. 2, del D.L. a favore dei proprietari di unità immobiliari in condominio con reddito di riferimento non superiore a 15 mila euro, per le spese sostenute nel 2024. Tale limite di reddito, infatti, appare estremamente basso e non viene specificato l’ammontare del contributo che sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili. In tal senso bisognerà attendere l’emanazione del previsto decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Infine, sorprendono le limitazioni imposte dagli artt. 2 e 3 del D.L. alle possibilità ormai residue di utilizzare le opzioni alternative alle detrazioni fiscali (cessione del credito e sconto in fattura) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, nonché alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020, riducendone anche l’ambito di applicazione.

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I dubbi del CNI

In conclusione, il Consiglio Nazionale Ingegneri si domanda se effettivamente il nuovo Decreto sia sufficiente ed adeguato per risolvere le problematiche attualmente esistenti sul tema, che rischiano di creare seri danni e contenziosi. In tal senso si attendono e, soprattutto, auspicano approfondimenti ed eventuali variazioni/integrazioni in sede di conversione in legge del decreto.

Allo stesso tempo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ribadisce la mancanza di un piano generale programmatico per il risanamento del patrimonio edilizio, strettamente necessario per affrontare concretamente il tema complesso del sistematico risanamento energetico previsto dalle nuove disposizioni europee, che dovrebbe impegnare il Paese intero per i prossimi decenni.

Comunicato stampa a cura di Antonio Felici, capo Ufficio Stampa Consiglio Nazionale degli Ingegneri

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Le detrazioni fiscali fino al 75% dei costi per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sono una opzione concreta, rilanciata dopo la fine del c.d. Super Bonus. In particolare, l’Agenzia delle Entrate con una serie di documenti di prassi ha riconosciuto la possibilità di avete il bonus per tutte le tipologie di intervento che presentano le caratteristiche previste dalle norme.

La presente guida fornisce tutte le indicazioni sulle tipologie di interventi ammessi alle detrazioni (dal rifacimento del bagno ai serramenti, dall’installazione di ascensori e servoscale agli impianti domotici, ecc. con l’indicazione delle regole e delle procedure da seguire per richiedere l’agevolazione, compresa l’applicazione dell’IVA al 4%.

La guida è arricchita da una sezione di casi concreti, in forma di quesiti risolti, che completano la trattazione analitica.

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No sostituzione infissi e serramenti con le nuove regole del Bonus Barriere 75%

Tra le novità del 2024 c’è la rimodulazione del Bonus Barriere Architettoniche al 75%. Abbiamo spiegato nel dettaglio cosa resta e cosa salta dell’agevolazione, dopo la pubblicazione in Gazzetta del DL del 29 dicembre 2023, n. 212, ma la notizia più eclatante riguarda l’esclusione, tra gli interventi che rientrano nel perimetro del Bonus, della sostituzione di infissi e serramenti.

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La possibilità di godere della detrazione per questo tipo di intervento era stata confermata con un chiarimento esplicito da parte dell’Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta 461/2022. A seguire ANFIT, Associazione nazionale che tutela la finestra Made in Italy, con un comunicato stampa annunciava la possibilità di estendere sconto in fattura e cessione del credito anche al Bonus Barriere Architettoniche 75%.

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No sostituzione infissi e serramenti, no domotica

Con il provvedimento normativo di fine anno 2023 cambiano le regole e decade così la possibilità di sfruttare la detrazione per rinnovare infissi e serramenti e installare sistemi automatici per le aperture e il sollevamento delle tapparelle.

Il Bonus, dal 1° gennaio 2024, è pertanto applicabile solo per la realizzazione, in edifici già esistenti, di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

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Come cambia il Bonus Barriere 75% dal 1° gennaio 2024?

Per conoscere nel dettaglio tutte le novità del Bonus Barriere e sciogliere tutti i dubbi in merito, non perdere il webinar in diretta – che si terrà mercoledì 24 gennaio 2024 (ore 14:30 – 17:30) – Detrazione 75%: il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, in cui l’esperta Antonella Donati illustrerà nel dettaglio le regole 2024, i soggetti e gli interventi ammessi, i meccanismi di cessione credito e di sconto in fattura, tutti i requisiti e le attestazioni necessarie.

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Stretta Bonus Barriere Architettoniche 2024: cosa resta e cosa salta

Addio alla detrazione più amata del 2023: con l’arrivo del nuovo anno non sarà più possibile usare il Bonus Barriere Architettoniche 75% ad ampio raggio per cambiare infissi o rifare il bagno. Con il nuovo decreto-legge approvato il 28 dicembre il governo ha deciso di tornare alle origini e lasciare la detrazione solo per scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Sconto in fattura e cessione del credito restano solo per i lavori condominiali e quelli nelle villette con proprietari a basso reddito o disabili in casa. Si salvano però dalla stretta i lavori già avviati e quelli per i quali è stato firmato un preventivo e pagato un acconto.

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Detrazione sì, ma niente sconto e cessione per i soggetti IRES. Insomma le Entrate avevano allargato le maglie, e ora il governo sconfessa questa interpretazione e torna a quella che doveva essere l’effettiva ragione del bonus.

Solo ascensori in prima battuta

La detrazione al 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche era stata inserita nella legge di Bilancio per il 2022 (poi prorogata al 2025) con l’intento – dichiarato nel corso dei lavori parlamentari – di consentire di installare gli ascensori nei condomini, oppure all’interno delle villette, con una detrazione più elevata rispetto a quella ordinaria del 50%, per favorire, appunto, la mobilità.

Per questo, non a caso, il testo di legge agevolava gli interventi sugli “edifici” prevedendo tetti di spesa differenziati a seconda del numero di immobili presenti nell’edificio stesso, riconoscendo la stessa detrazione anche alle spese di automazione e smaltimento dei vecchi impianti. E anche la differenziazione del tetto di spesa faceva ricondurre a questa interpretazione: previsto infatti un importo massimo detraibile di 50.000 euro per  gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari  funzionalmente autonome; 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Il bonus a maglie larghe dopo l’intervento delle Entrate

Da una prima lettura del testo di legge, dunque, tutto sembrava voler ricondurre l’agevolazione all’abbattimento delle barriere intese, appunto, come scale e altri dislivelli, e ai lavori sulle parti comuni oppure sugli edifici indipendenti, non certo a quelli nei singoli appartamenti. E questa è stata l’interpretazione prevalente almeno  per i primi mesi del 2022.

Inaspettatamente, però, l’Agenzia delle entrate rispondendo ad un interpello, nel settembre di quell’anno, aveva dato una interpretazione estensiva, riconoscendo il bonus al 75% anche per il rifacimento dei bagni e degli infissi, prevedendo in più la possibilità di utilizzare due tetti di spesa, uno per gli eventuali lavori in condominio e l’altro per i lavori all’interno degli appartamenti, prevedendo per questi ultimi un ammontare detraibile di ben 50.000 euro, come per le villette, insomma.

E non solo: il via libera ai lavori agevolati con il bonus è stato dato, infatti, anche per i lavori su edifici non a destinazione residenziale, quindi riconoscendo la possibilità di avere la detrazione anche per i soggetti IRES, ad esempio per installare un ascensore in un capannone destinato a showroom. Così per tutto il 2023 il bonus barriere di fatto è stato il più gettonato grazie anche al fatto che solo questo era stato salvato dal blocco delle opzioni di cessione e sconto scattato a febbraio di quest’anno.

Un boom che però non è passato inosservato, tanto da essere oggetto anche di un’interrogazione parlamentare, con la quale si chiedeva al governo se non ci fosse in questo modo il rischio di abusi. E ora il governo ha detto stop.

Bonus Barriere Architettoniche 2024, cosa cambia

Il nuovo decreto sul Superbonus, infatti, come era stato preannunciato, contiene la stretta sul Bonus Barriere (>> ecco il provvedimento così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale). A partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione è riservata solo a agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Ammessi ancora i lavori su tutti gli edifici e non solo quelli a destinazione residenziale, ma viene meno possibilità di avere l’agevolazione per i soli interventi di automazione.

Quando si salvano sconto e cessione

Per quanto riguarda poi sconto in fattura e cessione del credito, da gennaio 2024 l’opzione è possibile solo per gli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali o nelle villette, villette a condizione che il proprietario abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, oppure che nel nucleo familiare sia presente un disabile.

Salvi i lavori in corso e i contratti con acconti già versati

Il decreto salva comunque dalla stretta su sconto e cessione solo nel caso di interventi per i quali, in data antecedente a quella dell’entrata in vigore del decreto:

  • sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • siano già iniziati i lavori se si tratta di edilizia libera;
  • se i lavori non sono iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Il solo preventivo accettato, insomma, non basta.

Obbligatorio comunque in tutti i casi pagare con il bonifico parlante e avere l’asseverazione del rispetto dei requisiti del D.M. 236/1989 che detta le regole per gli interventi a norma della legge di abbattimento delle barriere architettoniche.

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Nuovo decreto Superbonus: contributo redditi bassi, stretta su Bonus Barriere Architettoniche 75% e cessione Sismabonus

Come anticipato ieri, sfumata l’ipotesi di proroga Superbonus nella Legge di Bilancio 2024, nel Consiglio dei ministri del pomeriggio del 28 dicembre il governo ha presentato, oltre al nuovo Milleproroghe, un decreto legge ad hoc che va ad affrontare nello specifico Superbonus, Bonus Barriere Architettoniche 75% e Sismabonus.

Il nuovo decreto legge di fine anno reca infatti “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 (decreto-legge)”. Ecco cosa prevede (>> qui trovi la bozza datata 28 dicembre 2023, ore 20:30, qui invece il provvedimento così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale).

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Superbonus 2024

Come si legge nel comunicato stampa del governo, “in relazione ai cantieri avviati nel rispetto dei termini relativi alla normativa sul Superbonus 110%, sarà riconosciuto il credito d’imposta per tutti lavori realizzati e asseverati al 31 dicembre 2023“. Per gli interventi ancora da effettuare invece, a partire dal 1° gennaio 2024 “si confermano le percentuali previste a legislazione vigente” (quindi il 70%).

Inoltre, al fine di tutelare i cittadini con i redditi più bassi e di consentire la conclusione dei cantieri Superbonus 110% che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori SAL non inferiore al 60% al 31 dicembre 2023, “è previsto uno specifico contributo, riservato ai percettori di redditi inferiori a 15.000 euro, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024“. A quanto si legge nel comunicato, il contributo sarà erogato dall’Agenzia delle entrate nei limiti delle risorse disponibili, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (da adottare entro 60 giorni) e non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Approfondisci con l’articolo: Ultime Superbonus: salvo 110 per lavori già pagati, contributo per pochi, rischio contenziosi in condominio

Stretta su Bonus Barriere Architettoniche 75%

Nello stesso provvedimento – come era stato anticipato ieri – è entrata anche una decisiva stretta al Bonus Barriere Architettoniche 75%, verso il quale come abbiamo visto in molti si stavano indirizzando a fronte delle difficoltà e dei timori legati alla fine del Superbonus.

Nel comunicato stampa si legge che “a tutela delle persone con disabilità e al fine di evitare l’uso improprio dei bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, si limita il novero degli interventi sottoposti all’agevolazione e i casi per i quali continua a essere previsto sconto in fattura e cessione del credito, salvaguardano la tutela delle persone con disabilità”.

In particolare, si legge nella relazione illustrativa della prima bozza del DL che l’agevolazione sarà limitata agli interventi “aventi ad oggetto scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici“. Non c’è quindi più alcuna possibilità di sfruttare il Bonus Barriere Architettoniche per l’installazione di nuovi infissi, per rifare il bagno o per gli interventi di automazione e domotica.

Aggiunto inoltre l’obbligo di “apposita asseverazione per il rispetto dei requisiti” e di tracciabilità dei pagamenti, da effettuare quindi con il cosiddetto bonifico parlante.

Approfondisci con l’articolo: Stretta Bonus Barriere Architettoniche 2024: cosa resta e cosa salta

Stretta su cessione/sconto Sismabonus

Infine sono entrate nel nuovo DL anche le preannunciate “norme di maggior rigore” per cessione del credito e sconto in fattura in caso di Sismabonus. Nel comunicato si legge: “A partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, si esclude la possibilità di cessione del credito d’imposta nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo titolo abilitativo.”

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