Bonus ristrutturazioni: detrazione maggiore per chi compra

Novità per le agevolazioni fiscali per la riduzione del rischio sismico degli edifici: maggiori detrazioni per l’acquisto di immobili nei comuni che si trovano in zone a “rischio sismico 1”. Questa la novità contenuta nella nuova edizione della guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, pubblicata dalle Entrate. Ci sono anche le detrazioni fiscali che spettano all’acquisto di case antisismiche introdotte del decreto legge n. 50/2017.

Quando gli interventi che danno diritto alle detrazioni (sotto un quadro riassuntivo) sono realizzati nei Comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico 1” (fare riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519/2006, pubblicata nella GU 108 dell’11 maggio 2006), chi compra un immobile facente parte di un edificio demolito e ricostruito può usufruire di una detrazione pari al 75% del prezzo di acquisto (se i lavori hanno ridotto di una classe il rischio sismico dell’edificio) o all’85% (se si passa a due classi di rischio inferiori). Il prezzo di acquisto su cui calcolare la detrazione è quello dell’atto pubblico di compravendita, comunque la detrazione spetta su un massimo di 96mila euro.

Scarica la Guida delle Entrate sulle ristrutturazioni aggiornata al 22 settembre

L’agevolazione viene riconosciuta anche se la ricostruzione dell’edificio determina una variazione di volume rispetto alla costruzione preesistente (se le norme urbanistiche consentono la variazione di volume). Gli interventi devono essere stati eseguiti da imprese che vendono l’immobile entro 18 mesi da quando hanno concluso i lavori.

La guida ricorda anche la possibilità per i contribuenti che beneficiano dell’agevolazione di cedere il credito pari alla detrazione spettante.

Detrazioni antisismica: il quadro generale

La legge di bilancio 2017 aveva previsto la possibilità di usufruire di detrazioni più elevate se la realizzazione degli interventi di ristrutturazione comporta una riduzione del rischio sismico. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, ecco le detrazioni possibili:

  • detrazione del 70%, su una spesa massima di 96mila euro per unità immobiliare, se i lavori portano a una classe di rischio sismico inferiore
  • detrazione dell’80%, se si passa a due classi di rischio in meno

L’agevolazione riguarda non solo i lavori eseguiti su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 ma anche su quelli situati nella zona 3. Vale per tutti gli immobili abitativi, non solo le abitazioni principali ma anche quelli destinati ad attività produttive.

Quando scade il bonus ristrutturazioni?

La guida ribadice anche che la detrazione 50% per interventi di ristrutturazione (quelli “normali”, che non comportanto miglioramento antisismivo) dal 1° gennaio 2018 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare. Riguardo alle spese sostenute per interventi di adozione di misure
antisismiche, valgono fino al 31 dicembre 2021.

Le detrazioni fiscali sulla casa 2017

Le detrazioni fiscali sulla casa 2017

Fabio Fusano, 2017, Maggioli Editore

Nuova edizione 2017 aggiornata e ampliata della Guida in formato ebook,, che si propone di fornire risposte esaurienti, specifiche e risolutive sul tema delle agevolazioni fiscali in edilizia.
La prima parte è dedicata all’Ecobonus con un’analisi sull’incentivo fiscale…


Articolo Bonus ristrutturazioni: detrazione maggiore per chi compra di Ediltecnico.

Source: Ediltecnico.it

Unioni civili, bonus ristrutturazioni valido per il convivente del proprietario di casa

Se siamo in un unione civile, il convivente del proprietario dell’immobile è tra i familiari che possono usufruire delle detrazione 50% delle spese per interventi di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio.

Tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture, è compreso anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento. La disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza stessa, senza necessità che trovi fondamento in un titolo contrattuale.

Unioni civili e ristrutturazioni: la normativa

L’Agenzia delle Entrate, già un anno fa, a questo proposito aveva pubblicato questa Circolare, poi ha ribadito il concetto in questi giorni, su Fiscooggi.it.

La legge 76/2016, a tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone delle stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che, a esclusione delle previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull’adozione, “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.

La legge sulle unioni civili, pur non equiparando la convivenza di fatto all’unione fondata sul matrimonio, ha attribuito valore giuridico a questa formazione sociale, rilevando un “legame concreto” tra il convivente e l’immobile destinato a dimora comune.

Tra gli altri familiari che, intestandosi e pagando la fattura, possono usufruire della detrazione per il lavoro di ristrutturazione rientrano il coniuge dell’intestatario della casa stessa, i suoi parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

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Il comma 21 della legge dispone l’applicabilità di numerose norme del codice civile sulle successioni, fra cui l’art. 540 che riserva come quota legittima a favore del coniuge superstite (a parte la metà del patrimonio) “i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare” (alla locuzione “coniuge” deve intendersi sostituita “parte dell’unione civile”: comma 20). Per comune acquisizione, questo dell’abitatore è un diritto reale di godimento (art. 1022 cod. civ.), che viene equiparato all’usufrutto con applicazione delle relative norme in quanto compatibili (art. 1026 cod. civ.).

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Source: Ediltecnico.it