Smart Home ed edilizia residenziale pubblica: in Liguria nasce il progetto “Casarte”

L’azienda territoriale per l’edilizia della Regione Liguria pubblica il bando per il progetto “Casarte”, nato per la realizzazione di nuovi moduli abitativi con all’interno le più avanzate soluzioni tecnologiche e di domotica

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Legge di Bilancio 2018, edilizia: gli ultimi emendamenti approvati

Sono stati approvati quattro emendamenti alla Legge di Bilancio 2018 interessanti per l’edilizia: il primo emendamento introduce un fondo per la messa in sicurezza degli edifici pubblici, il secondo riguarda la messa in sicurezza del territorio e due emendamenti (uguali) sono per la ristrutturazione dell’edilizia sanitaria.

Legge di Bilancio 2018, emendamento per la sicurezza degli edifici pubblici

L’emendamento per la messa in sicurezza degli edifici pubblici prevede 30 milioni di euro ogni anno, dal 2018 al 2030. Saranno finanziati anche i costi connessi dalla redazione dei bandi di gara, alla definizione della sostenibilità finanziaria dei progetti. I dettagli verranno espressi da un decreto del Mit.

Gli enti locali che beneficeranno del Fondo dovranno, entro i tre mesi dalla comunicazione di ammissione al cofinanziamento, affidare la progettazione finanziata e, entro 18 mesi dall’approvazione del progetto definitivo, pubblicare il bando di gara per la progettazione esecutiva. Il Mit vigilerà sul rispetto delle regole.

Un altro emendamento approvato alla Manovra 2018 prevede più finanziamenti per gli investimenti dei Comuni per il ripristino e la messa in sicurezza del territorio, dopo danni derivanti da eventi metereologici eccezionali per cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza nell’anno precedente alla richiesta di finanziamento.

Legge di Bilancio 2018, emendamenti per l’edilizia sanitaria

Due identici emendamenti (approvati) concedono più tempo alle Regioni e alle Province autonome per realizzare gli interventi del programma di ristrutturazione dell’edilizia sanitaria. In particolare, danno 30 mesi di tempo anziché 18 dalla sottoscrizione degli accordi di programma per l’attuazione degli interventi e più tempo, e 18 mesi invece di 9, per l’aggiudicazione.

Consigli di lettura sulla Legge di Bilancio 2018

Legge di Bilancio 2018: tutte le novità per i professionisti

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>>> Legge di Bilancio 2018, il testo finale e le novità per edilizia e professionisti

>>> Legge di Bilancio 2018, tempistiche di approvazione e riassuntone

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Source: Ediltecnico.it

Legge di Bilancio 2018 oggi in Senato: il riassuntone

Il 31 ottobre è iniziato l’iter parlamentare della Legge di Bilancio 2018. Il Senato sta analizzando oggi 29 novembre la Legge di Bilancio 2018. Per il decreto fiscale è stata posta la fiducia. Segui la diretta della discussione sulla Legge di Bilancio 2018.

In commissione Bilancio al Senato i lavori sugli emendamenti, che da oltre 4.000 si sono ridotti a 735, erano iniziati il 21 novembreL’Atto del Senateo 2960 è stato esaminato dalla Commissione Bilancio l’8 novembre. Le altre Commissioni hanno trasmesso i rapporti alla quinta Commissione l’8 novembre. Lunedì 6 e martedì 7 le Commissioni congiunte Bilancio di Senato e Camera hanno svolto una serie di audizioni preliminari all’esame del provvedimento. A questo link trovi il calendario dei lavori per l’approvazione della Manovra 2018 (fino al 25 novembre).

Manovra di Bilancio 2018: i contenuti

La Legge di Bilancio 2018, abbiamo visto qui, rimette mano ai bonus fiscali sui lavori edilizi. Le novità entreranno in vigore il 1° gennaio 2018, fino al 31 dicembre 2017 le cose rimarranno come sono. Però, proprio in vista dei cambiamenti, i proprietari devono valutare con attenzione se conviene accelerare o rinviare gli interventi.

>>> Clicca qui per scaricare il testo arrivato in Senato

Bonus Verde

Vuoi mettere i fiori nel terrazzo? Ti conviene aspettare che entri in vigore il Bonus Verde. Anche se alcune delle opere detraibili con il bonus giardini, come per esempio le recinzioni di sicurezza, sono già agevolabili al 50% con il bonus ristrutturazioni. Gli obiettivi principali del Bonus Verde sono quelli di far emergere interventi che oggi vengono pagati in nero e di innescare nuove tra vendite di piante.

Ricordiamo che lo sconto non è a persona ma a unità immobiliare: quindi se vuoi fare interventi su una casa e poi sull’altra (se ne possiedi due..), la detrazione del Bonus Verde vale su entrambe. Allo stesso modo, nel caso di interventi su parti comuni esterne di edifici condominiali, il limite va moltiplicato per il numero totale di unità abitative presenti. Leggi tutte le novità sul Bonus Verde 2018.

Cosa contiene il Bonus Verde 2018?

Ecobonus

Vuoi rifare gli infissi, la caldaia con impianto a condensazione o vuoi installare schermature solari? Ti conviene fare in fretta, perché l’Ecobonus per questo tipo di intervento ti permetterà una detrazione del 50% e non più del 65%, dal 2018. Tenendo presente che il testo della Manovra di Bilancio potrebbe cambiare ancora.

Se inizi i lavori adesso e paghi l’acconto entro il 2017 ma il saldo nel 2018, hai detrazioni diverse in base a quando fai bonifico. Per il 2018, visto che l’Ecobonus scende al 50%, potresti pensare di scegliere il 50% per la ristrutturazione e non l’ecobonus, per evitare la pratica con l’Enea e i requisiti prestazionali richiesti per beneficiare dell’ecobonus. Ma anche se sarà ridotto al 50%, l’ecobonus manterrà un plafond di spesa tutto suo: quindi, se usi 50% come “ecobonus” non intacchi i 96mila euro di spesa massima agevolabile con il 50% del bonus ristrutturazioni.

Riassumendo:
– detrazione al 65% anche per il 2018 degli interventi qualificati con riferimento, fino al 31 dicembre 2017, ai valori di trasmittanza termica del Dm 11 marzo 2011.
– detrazioni fino al 2021 su parti comuni dei condomìni con detrazione al 70% per gli interventi sull’involucro dell’edificio che interessano almeno il 25% della superficie disperdente lorda o con detrazione al 75% per i lavori che migliorano la prestazione invernale ed estiva (Dm 26 giugno 2015).
– detrazione 50% per finestre, caldaie con impianto a condensazione o installazione di schermature solari.

Per deliberare i lavori per il risparmio energetico l’assemblea di condominio potrà deliberare con il 50% + 1 dei presenti e almeno 334 millesimi. Per le opere di energia rinnovabile (impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari) occorrerà sempre il 50% + 1 dei presenti e almeno 500 millesimi.

Bonus ristrutturazioni

Confermato tale e quale. Leggi il quadro delle detrazioni 2017 e 2018 su bonus ristrutturazioni ed ecobonus.

Bonus Mobili

Bisogna fare attenzione anche per la proroga al 2018 del Bonus Mobili: la Manovra di Bilancio lo vincola ai lavori edilizi iniziati nel 2017 e chi ha iniziato le opere nel 2016 rischia di esser tagliato fuori, a meno che non avvii un nuovo cantiere quest’anno o nel 2018.

Sismabonus ed ecobonus strutturale procedono, invece, sulla loro strada, dal momento che la legge li ha già stabilizzati fino al 2021. Per il sisma bonus sarà possibile cedere il credito solo per i lavori condominiali sulle parti comuni.

Leggi anche Manovra 2018, Bonus mobili prorogato per un anno

Cessione del credito

Anche se finora la cessione del credito non ha funzionato molto, a causa anche dei continui mutamenti normativi, con la Manovra di Bilancio la cessione del credito per l’ecobonus sarà possibile anche per le opere eseguite sulle singole unità immobiliari, mentre adesso si può fare solo per i lavori sulle parti comuni condominiali.

Il sismabonus al 75 e 85% può essere ceduto da tutti i beneficiari a privati e fornitori. Gli incapienti possono cedere l’ecobonus al 65, 70 e 75% a soggetti privati e anche alle banche. Gli altri beneficiari non incapienti possono cedere l’ecobonus al 70 e 75% a tutti i privati ma non alle banche.

Il Governo vorrebbe, già da un paio d’anni, rendere facilmente cedibili i crediti fiscali, per consentire a chi è titolare di uno sconto di monetizzarlo immediatamente. Anziché pagare l’intervento e poi recuperare il beneficio con la dichiarazione dei redditi, sarà possibile saldare almeno una quota dei lavori direttamente con il trasferimento del bonus. Nel tempo sono arrivate diverse correzioni, l’ultima delle quali è nel Ddl di Bilancio.

Cedolare secca

Confermata anche la cedolare del 10% sugli affitti concordati, con dimezzamento della tassa rispetto agli affitti di mercato che pagano il 21%.

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Legge di Bilancio 2018: tutte le novità per i professionisti

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Source: Ediltecnico.it

Manovra 2018: Sismabonus, sale il tetto di spesa per i capannoni

Il ministero delle Infrastrutture sta tentando di risolvere, nella Legge di Bilancio 2018 in discussione al Senato, i limiti di spesa per la messa in sicurezza dei capannoni nel Sismabonus. La proposta di modifica è in fase di definizione.

Nella Legge di Bilancio 2017 era stato posto il limite di 96mila euro per unità immobiliare alle spese da portare in detrazione. Ma la norma, essendo stata scritta per i condomini, in cui è chiara la definizione di unità immobiliare, applicata ai capannoni non è chiarissima. Un capannone, nella Legge di Bilancio 2017, risulta un’unità immobiliare singola e, come tale, deve sottostare al limite unico di 96mila euro. Un svantaggio enorme per strutture che misurano anche migliaia di metri quadrati, sulle quali per la messa in sicurezza sarebbe necessario spendere molti più soldi.

Sismabonus per i capannoni: le proposte

La novità dovrebbe passare dalla Legge di Bilancio 2018 (quando verrà approvata?). La proposta giusta sembrava essere quella di un tetto di spesa modulare, che cresce con l’aumentare dei metri quadri, 96mila euro ogni 150, 200 o 300 metri quadri. Questa impostazione, però, discrimina il residenziale rispetto agli edifici produttivi. Anche per le abitazioni comuni, infatti, il tetto è unico.

Una seconda proposta era quella di cambiare lo schema e individuare un nuovo limite per i capannoni industriali: 480mila euro. Questo schema è stato bloccato subito perché potenzialmente troppo costoso.

Nelle ultime ore si sta ragionando su un limite tra i 200mila e i 300mila euro. Di sicuro, il tetto per il Sismabonus e messa in sicurezza antisismica dei capannoni sarà alzato.

Manovra di Bilancio 2018: e le disgnosi sismiche?

Non sarà risolto il problema delle diagnosi sismiche. Per ora, la diagnosi viene scontata solo se agganciata alla fase di cantiere: non c’è detrazione se si effettua la certificazione sismica dell’edificio senza effettuare un successivo intervento. Questa limitazione non sarà superata nella Legge di Bilancio 2018: incentivare le sole diagnosi costerebbe troppo.

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Sisma Bonus: prontuario tecnico e fiscale

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Source: Ediltecnico.it

Per chiudere un portico, che permesso serve?

Ecco la selezione settimanale delle sentenze più interessanti pubblicate la scorsa settimana. Gli argomenti oggetto delle pronunce sono: per chiudere un portico, che permesso serve?; muro di contenimento: sempre titolo edilizio necessario; abuso edilizio: onere della prova dell’epoca di realizzazione; parcheggi pertinenziali interrati: esigibilità degli oneri di costruzione; SCIA: limite per annullamento in caso di falsa rappresentazione della realtà.

Chiudere un portico: che titolo edilizio serve?

Estremi della sentenza: TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, 24 novembre 2017 n. 941
Massima: La chiusura di un preesistente portico richiede il permesso di costruire

 

La chiusura di un preesistente portico comportato, da un punto di vista urbanistico, un aumento di volumetria dell’immobile (con conseguente, seppur lieve, aumento del carico antropico) e, da un punto di vista estetico, una modifica della facciata.

Sotto il profilo tecnico giuridico, è tale, quindi, da poter essere considerato una nuova costruzione ai sensi delle vigenti norme in materia edilizia (art. 3, comma 1, lett. e, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), necessitante di permesso di costruire, e non, invece, trasformazione che non aumenta il carico antropico (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia).

Muro di contenimento: che titolo edilizio è necessario?

Estremi della sentenza: TAR Puglia, sez. I Lecce, sent. 23 novembre 2017 n. 1839
Massima: Serve il permesso di costruire per il muro di contenimento

 

I muri di contenimento si differenziano sostanzialmente dalle mere recinzioni non solo per la funzione, ma anche perché servono a sostenere il terreno al fine di evitare movimenti franosi dello stesso.

I muri di contenimento devono, quindi, presentare necessariamente una struttura idonea, per consistenza e modalità costruttive, ad assolvere alla funzione di contenimento. Pertanto, il muro di contenimento, pur potendo avere, in rapporto alla situazione dei luoghi, anche una concomitante funzione di recinzione, è tuttavia sotto il profilo edilizio un’opera più consistente di una recinzione il che esclude la sua riconducibilità alle opere di edilizia libera essendo, invece, necessario il permesso di costruire.

>>> Realizzare un muro di contenimento: serve il permesso di costruire?

Parcheggi pertinenziali interrati: oneri di costruzione

Estremi della sentenza: TAR Emilia Romagna, 20 novembre 2017 n. 751
Massima: Il Comune non può richiedere gli oneri di costruzione per i parcheggi pertinenziali interrati

 

La giurisprudenza ha, in più occasioni, avuto modo di pronunciarsi sulla questione relativa dell’assoggettamento a contributo urbanistico per oneri di costruzione della parte degli interventi edilizi assentiti relativa alle superfici destinate a parcheggi pertinenziali interrati, ritenendo illegittima la relativa pretesa delle amministrazioni comunali (v. T.A.R. Emilia – Romagna sez. I, n. 545 del 2017; sez. II n. 939 del 2014 e 16/4/2010 n. 3533).

In dette pronunce è stato condiviso l’autorevole posizione del Consiglio di Stato che, in tema di controversie aventi ad oggetto “la rideterminazione dei contributi urbanistici da parte delle amministrazioni comunali, con specifico riferimento al preteso assoggettamento a tale contribuzione degli interventi edilizi concernenti la realizzazione sia dei parcheggi pertinenziali sia delle superfici relative ai corselli di manovra e di accesso ai garage interrati”, ha stabilito che tutti i parcheggi pertinenziali, in quanto espressamente individuati quali opere di urbanizzazione, non soggiacciono al contributo di costruzione (v. Cons. Stato sez. IV, 28/11/2012 n. 6033).

Nella citata decisione, il Consiglio di Stato ha infatti precisato quanto segue: “Deve sul punto ribadirsi, infatti, che la legge n. 122/1989 nell’innovare la disciplina dei parcheggi (anche ex art. 2 comma 2 incrementando la misura minima obbligatoria di parcheggi pertinenziali nei nuovi edifici -il rapporto di 1mq./20mc stabilito inizialmente dall’art. 41 sexies comma 1 della legge 1150/1942 nel testo aggiunto dall’art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765 è stato portato a 1 mq./10mc- e nello stabilire all’art. 9 comma 1 il principio secondo cui i parcheggi pertinenziali possono essere realizzati anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti), all’art. 11 comma 1 ha equiparato i parcheggi pertinenziali alle opere di urbanizzazione anche per quanto riguarda la gratuità del titolo edilizio.”.

Tale decisione del Consiglio di Stato è stata di recente condivisa da questo T.A.R. con la già citata sentenza di questa Sezione n. 939 del 2014, ove si è osservato che i parcheggi pertinenziali vanno quindi complessivamente qualificati come opere di urbanizzazione e quindi che a tutti (e non già soltanto a quelli previsti per la fruizione collettiva) è stato riconosciuto un rilievo pubblico: può concordarsi in proposito con la tesi per cui la gratuità non va estesa anche ai parcheggi pertinenziali che eccedono la misura minima di legge, atteso che, in carenza di una espressa disposizione di legge in tal senso (e pur nella opinabilità della questione) la interpretazione teleologica consente di affermare che la qualificazione dei parcheggi pertinenziali come opere di urbanizzazione ex art. 11 comma 1 della legge 122/1989 debba rimanere circoscritta entro i confini tracciati dall’art. 41-sexies comma 1 della legge 1150/1942 (di guisa che per i parcheggi eccedenti il “tetto” di dotazione obbligatoria trova applicazione il disposto di cui al D.M più volte citato). Per le chiarite ragioni, quindi, non può accedersi alla tesi del Comune secondo cui a cagione della assenza di espressa abrogazione del citato dm 10 maggio 1977, n. 312400 i parcheggi “equiparati” alle opere di urbanizzazione e conseguentemente esenti dal contributo di costruzione siano soltanto quelli destinati ad uso collettivo. E’ agevole replicare, sul punto, che nulla prova la mancata abrogazione in parte qua del D.M. 10 maggio 1977 in quanto la equiparazione di cui all’art. 11 comma 1 della legge n.122/1989 dei parcheggi pertinenziali alle opere di urbanizzazione non opera per quelli eccedenti la dotazione obbligatoria che quindi risultano normati dal citato D.M..”.

Per quanto concerne, inoltre, l’ulteriore questione relativa all’applicabilità o no dell’art. 9 della legge n. 122 del 1989 (c.d. legge Tognoli) anche agli edifici nuovi e non solo a quelli già esistenti (comma 1, “i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti”), il Tribunale osserva che l’art. 41-sexies della legge n. 1150 del 1942, come sostituito dall’art. 2 della citata legge n. 122 del 1989 stabilisce che “…nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione”.

Da tale chiaro enunciato scaturisce pertanto la necessità di conteggiare i citati spazi a parcheggio nella dotazione degli standard e quindi la correttezza dell’esclusione delle aree di parcheggio, computate nella dotazione degli standard, dal calcolo degli oneri di costruzione (Consiglio di Stato, IV, 24 novembre 2016, n. 4937 e , da ultima: T.A.R. Lombardia –BS- sez. I^ 11/9/2017 n. 1087).

Consigli di lettura

Casi pratici risolti Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: esonero e riduzione

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Di notevole rilevanza pratica, la materia del contributo di costruzione correlato al rilascio del permesso di costruire (oneri di urbanizzazione e costi di costruzione) è molto spesso oggetto di difficoltà interpretative e di contenzioso, per quanto riguarda le problematiche…


>>> Parcheggi pertinenziali: quale disciplina è applicabile?

Abuso edilizio: onere della prova dell’epoca di realizzazione

Estremi della sentenza: TAR Puglia, sez. III Bari, 23 novembre 2017, n. 1213
Massima: L’onere di fornire la prova dell’epoca di realizzazione di un abuso edilizio incombe sull’interessato e non sull’Amministrazione

 

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, l’onere di fornire la prova dell’epoca di realizzazione di un abuso edilizio incombe sull’interessato e non sull’Amministrazione la quale – in presenza di un’opera edilizia non assistita da un titolo edilizio che la legittimi – ha solo il potere/dovere di sanzionarla e di adottare, ove ricorrano i presupposti, il provvedimento di demolizione (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 12 ottobre 1999, n. 1440; Sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 45; Sez. IV, 29 maggio 2014, n. 2782; Sez. IV, 24 agosto 2017, n. 4060).

Solo il privato, infatti, può fornire inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano “in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione di un manufatto. In siffatti casi, il privato dispone ed è normalmente in grado di esibire la documentazione idonea a fornire utili elementi di valutazione, quali fotografie con data certa dell’immobile, estratti delle planimetrie catastali, il progetto originario e i suoi allegati” (T.A.R. Napoli, Sez. III, 7 novembre 2017, n. 5212; sez. VIII, 28 agosto 2017, n. 4122).

SCIA: falsa rappresentazione della realtà

Estremi della sentenza: TAR Puglia, sez. I Lecce, 23 novembre 2017 n. 1837
Massima: Il limite temporale dei 18 mesi entro cui è possibile l’annullamento di una SCIA non opera nel caso della falsa rappresentazione della realtà

 

Nel caso in cui, in occasione della presentazione di una SCIA, sia stato falsamente rappresentato all’Amministrazione comunale lo stato di fatto dell’immobile preesistente, trova applicazione il comma 2-bis dell’art. 21-nonies della L. n. 241/1990, ai sensi del quale “I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.

Conseguentemente, nel caso specifico, il limite temporale dei 18 mesi entro cui è possibile l’annullamento della SCIA non opera, proprio in conseguenza della falsa rappresentazione dei fatti contenuta negli atti prodromici alla formazione del provvedimento amministrativo: di conseguenza, è legittimo il provvedimento comunale che annulla la SCIA anche successivamente allo spirare del termine di 18 mesi.

Leggi anche Lavori edilizi 2017: quando serve CIL, CILA o SCIA (e quando niente)

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

Articolo Per chiudere un portico, che permesso serve? di Ediltecnico.

Source: Ediltecnico.it