Cornicione del lastrico solare in condominio, di chi è la responsabilità in caso di danni?

In condominio, il cornicione del lastrico solare, alla stregua del parapetto, viene considerato quale prolungamento dei muri perimetrali dell’edificio, prolungamento che, pur garantendo protezione al lastrico solare di uso esclusivo, vale a completare strutturalmente lo stabile, contribuendo a definirne le linee architettoniche.

Vediamo questa classificazione cosa comporta in caso di danni, con alcuni casi concreti.

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Occlusione scarico nel cornicione aggettante

Quando vi è un’occlusione della griglia ubicata sul collettore/bocchettone di raccordo al pluviale si possono verificare fenomeni infiltrativi negli appartamenti sottostanti al lastrico. Le pilette di raccolta delle acque meteoriche dei lastrici di uno stabile condominiale costituiscono (al pari delle gronde, dei doccioni e dei canali di scarico delle acque piovane del tetto) una parte comune, atteso che, svolgendo una funzione necessaria all’uso e al godimento comune, ricadono tra le parti comuni dell’edificio ex art. 1117 c.c.

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Di conseguenza per l’inadeguatezza della piletta di scarico e dei conseguenti fenomeni infiltrativi nell’appartamento sottostante, risponde il condominio, potendo però ravvisarsi a carico del proprietario (o usuario) del lastrico o terrazzo un concorso di colpa, costituito dal mancato controllo della piletta di scarico e della sua pulizia periodica, in modo tale da impedire che le foglie presenti sulle piante del terrazzo e comunque portate eventualmente dal vento, coprano lo scarico, impedendo il deflusso delle acque (Trib. Milano 6 giugno 2017, n. 6353).

Quanto sopra vale a maggior ragione se l’occlusione riguarda il bocchettone di scarico collocato nel cornicione aggettante oltre la ringhiera della terrazza (Trib. La Spezia 19 ottobre 2023 n. 739). In tal caso i condomini rischiano di non poter contare neppure sulla copertura assicurativa, spesso esclusa per i danni derivanti da insufficiente smaltimento delle acque di origine meteoriche (di solito risultano coperti invece i danni conseguenti a rottura accidentale di pluviali o grondaie del fabbricato o a loro occlusioni provocati da neve o grandine).

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Cornicione pericolante: quando il condominio non è responsabile

Quale custode dei beni e dei servizi comuni, il condominio è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno. Conseguentemente, ai sensi dell’articolo 2051 c.c., a carico del soggetto titolare del potere fisico sulla cosa sussiste una presunzione iuris tantum di colpa, che può essere vinta unicamente dalla prova che l’evento dannoso sia derivato dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo della forza maggiore, del fatto del terzo e del fatto del danneggiato.

Tuttavia non è possibile dimostrare la responsabilità del condominio, se non si può provare il nesso causale tra lo stato del bene comune e le lesioni riportate dopo una caduta. Quindi, colui che intende ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla caduta di frammenti di cornicione di un condominio è tenuto a dimostrare il nesso di causalità tra il fenomeno del “crollo” di parti cementizie e il danno fisico riportato. Alla luce di quanto sopra è possibile che il condominio non sia riconosciuto responsabile delle conseguenze derivanti dal crollo di parti del cornicione.

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A tale proposito merita di essere segnalata una recente decisione della Cassazione. Nel caso di specie un uomo citava davanti al Tribunale un condominio affinché fosse accertata la responsabilità della collettività condominiale per l’omessa manutenzione del casseggiato e la conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

L’attore sosteneva che, mentre attraversava a piedi il corridoio del caseggiato, veniva colpito da pezzi di intonaco e cemento distaccatisi dal cornicione, e nel tentativo di evitarli scivolava a terra riportando gravi lesioni. Si costituiva in giudizio il condominio, contestando la domanda dell’attore; istruita la causa, il Tribunale dava ragione ai condomini, ritenendo non provato il fatto. La Corte d’Appello, confermava la sentenza di primo grado, ritenendo condivisibili le considerazioni del Tribunale circa il difetto di prova. Anche la Cassazione ha dato ragione al condominio; del resto come hanno osservato giudici supremi la Corte d’appello ha esaminato il materiale istruttorio evidenziando, con riferimento alle deposizioni di due testimoni e al verbale di pronto soccorso, le molteplici incongruenze e contraddizioni che non hanno consentito di ritenere provata né la dinamica del sinistro né il nesso causale tra il danno e l’asserita caduta di calcinacci. Inevitabile quindi che il ricorso sia risultato inammissibile (Cass. civ., 25/01/2023, n. 2118).

Cornicione pericolante e spese anticipate dal singolo condomino: diritto al rimborso

Un condomino titolare del lastrico solare riceveva una diffida del Comune ad eseguire alcuni lavori per la messa in sicurezza del cornicione pericolante e quale destinatario del provvedimento (e non per supplenza dell’amministratore) eseguiva prontamente le opere richieste. Successivamente richiedeva a gli altri condomini il rimborso delle spese sostenute, richiesta che veniva ignorata.

Di conseguenza citava in giudizio il condominio davanti al Tribunale per sentir accertare e dichiarare il suo diritto alla ripetizione delle spese di risanamento sostenute in via d’urgenza ai sensi dell’art. 1134 c.c., con conseguente condanna del condominio al pagamento delle spese sostenute per i lavori urgenti conseguenti alla diffida sindacale. Il Tribunale ha dato torto al condominio. Il giudice ha evidenziato come dai rilievi effettuati dalla Polizia Locale, dal sopralluogo dei Vigili del fuoco (depositato in atti), dal certificato di eliminato pericolo sia emersa con chiarezza la necessità di intervenire repentinamente onde eliminare i pericoli derivanti dal distacco di intonaco dal cornicione. In ogni caso il Tribunale ha evidenziato che l’attore (condomino titolare del lastrico) è riuscito a provare documentalmente, a mezzo di fatture, copie di bonifici ed assegni bancari, le anticipazioni di cui ha chiesto la restituzione al condominio (Trib. Napoli 10 ottobre 2023 n. 9189).

Articolo di Giuseppe Bordolli, consulente legale condominialista 

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Il volume illustra la nuova elencazione delle parti comuni (art. 1117 c.c.) che, oltre a considerare il multiproprietario come condomino, estende in modo evidente la disciplina condominiale al fenomeno del supercondominio ma anche al condhotel, fattispecie recentemente introdotta nel nostro ordinamento.

Si prendono in considerazione anche le parti comuni del supercondominio, condominio minimo e condominio parziale.

Sono analizzate inoltre le modifiche in materia di mutamento di destinazione d’uso delle parti comuni.

Non manca poi un capitolo dedicato all’uso delle parti comuni, evidenziando il nuovo orientamento della Cassazione che sembra favorire sempre più un utilizzo maggiormente rispondente all’esigenze dei condomini.

Vengono prese in considerazione inoltre le innovazioni con particolare riguardo a quelle di “interesse sociale” e a quelle legate al fenomeno superbonus 110% (fotovoltaico, colonnine di ricarica, cappotto termico, ecc.), prendendo in considerazione le importanti novità legate all’installazione di un ascensore.

Viene approfondito poi il tema della sopraelevazione in condominio con accurato esame delle questioni legate ai limiti del sopralzo.

Infine viene affrontato il tema del perimento dell’edificio condominiale; conclude l’opera il problema delle opere nelle parti esclusive e dei limiti regolamentari all’utilizzo delle porzioni private.

Giuseppe Bordolli
Mediatore e docente in corsi di formazione per le professioni immobiliari, è esperto di Diritto immobiliare con pluriennale esperienza in attività di consulenza per amministrazioni condominiali e società di intermediazione immobiliare. Attualmente è direttore editoriale del sito Condominioweb. È collaboratore del Quotidiano condominio 24 ore, di Diritto.it e di varie riviste di diritto immobiliare. Autore di numerose pubblicazioni in materia.

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Articolo Cornicione del lastrico solare in condominio, di chi è la responsabilità in caso di danni? di Ediltecnico.

Source: Ediltecnico.it

Ultime Superbonus: salvo 110 per lavori già pagati, contributo per pochi, rischio contenziosi in condominio

Salva la detrazione del 110% per tutti i lavori pagati entro fine anno, anche se non è possibile cedere il SAL perché non sono stati conclusi. La quota di spese pagata che non entra nel SAL si potrà comunque detrarre, e la detrazione non si perde in ogni caso, anche se alla fine non si raggiunge la riduzione di due classi energetiche perché si decide di tagliare i lavori piuttosto che far fronte alle spese con la detrazione ridotta al 70%.

Per i proprietari con redditi familiari fino a 15.000 euro arriva la possibilità di ottenere il rimborso delle spese eventualmente dovute nel 2024, sia per gli interventi condominiali sia nel caso di villette, in modo da azzerare i costi dei lavori.

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Dalla lettura del testo del decreto approvato dal Consiglio dei ministri il 28 dicembre sembra essere questa la soluzione trovata dal governo, che di fatto permette di evitare la perdita dell’agevolazione anche per chi non finisce i lavori e quindi non raggiunge gli obbiettivi di risparmio energetico (>> ecco il provvedimento così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale). Insomma la detrazione si salva anche se in questo modo si vanifica l’obbiettivo stesso del Superbonus, ossia quello di assicurare l’efficientamento energetico degli edifici.

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Sì alla detrazione anche senza chiudere i lavori

Per come è scritto il testo fin qui circolato, infatti, si conferma lo stop al 110% con il 31 dicembre di quest’anno, ma si dà la possibilità di usufruire di questa aliquota per tutte le spese effettuate fino a questa data anche se non è stato possibile presentare il SAL, ossia la dichiarazione di stato di avanzamento dei lavori.

La relazione al provvedimento spiega infatti che con la formula individuata le detrazioni spettanti “non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione degli interventi, limitatamente all’importo corrispondente alla detrazione riferibile alla quota dell’intervento effettuato entro il 31 dicembre 2023”.

Resta da capire a questo punto se la quota di spesa effettuata entro il 31 dicembre, ma che non può essere inserita in un SAL, può essere comunque ceduta o solo usufruita in detrazione. Nel primo caso si avrebbe il famoso “SAL straordinario”, nel secondo caso invece si potrebbe solo portare in detrazione l’importo pagato. Il tutto, comunque, anche nel malaugurato caso in cui non sia possibile chiudere il cantiere e quindi non sia possibile ottenere il salto di due classi energetiche.

I cantieri rimasti a metà

Per come è scritto il decreto, dunque, si riconosce il diritto all’agevolazione fiscale anche se i lavori restano a metà, in quanto la detrazione non si perde “in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche”.

Insomma si vanificano tutti gli sforzi fatti raggiungere la riqualificazione, perché se i condomini non vogliono farsi carico della quota di spesa necessaria per chiudere il cantiere possono farne a meno, anche lasciando il lavoro a metà. Certo è difficile pensare che una volta avviati i lavori per la coibentazione ci sia chi è disposto a lasciare il palazzo senza le rifiniture, ma è un dato di fatto che questa formulazione può dare la possibilità, a chi era contrario fin dall’inizio, di rimettere in discussione il versamento delle rate nel 2024, dal momento che si dovrebbe far carico di pagare il 30% del costo dei lavori (visto il taglio della detrazione al 70% nel 2024), aprendo così il contenzioso sia con gli altri condomini che con la ditta incaricata dei lavori.

Rimborso solo per i redditi bassi

Nello stesso decreto il governo, comunque, offre la possibilità di avere un rimborso per la quota eventualmente a carico ai proprietari con un reddito familiare fino a 15.000 euro, ma anche in questo caso l’intervento è circoscritto. Per avere diritto al rimborso, infatti, deve essere  stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento.

Il decreto, comunque, salva i proprietari a basso reddito sia per gli interventi in condominio che per le villette.

Nulla da fare negli altri casi: chi non avesse completato i lavori dovrà scegliere se restare con la casa a metà o pagare la quota a carico, che in questo caso è più elevata. Per le case unifamiliari, diversamente che per i condomini, la detrazione scende al 65% per i lavori di Ecobonus, e al 50% per gli altri interventi.

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Stop alla cessione del credito anche nelle aree sismiche

Il decreto, poi, interviene anche sugli interventi di consolidamento nelle zone sismiche per i quali è ammesso il Superbonus al 110% per gli interventi di ricostruzione fino al 31 dicembre 2025. Si prevede infatti che sia possibile usufruire delle opzioni per sconto in fattura o cessione del credito solo per gli interventi di demolizione e ricostruzione, e solo per questi, a patto che risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori in data antecedente a quella dell’entrata in vigore del decreto.

Inoltre in relazione alle spese per gli interventi avviati dopo l’entrata in vigore del decreto diventa obbligatorio stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori, polizze “catastrofali”, ossia a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali.

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Barriere architettoniche: guida alle agevolazioni fiscali 75% - eBook in pdf


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Le detrazioni fiscali fino al 75% dei costi per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sono una opzione concreta, rilanciata dopo la fine del c.d. Super Bonus. In particolare, l’Agenzia delle Entrate con una serie di documenti di prassi ha riconosciuto la possibilità di avete il bonus per tutte le tipologie di intervento che presentano le caratteristiche previste dalle norme.

La presente guida fornisce tutte le indicazioni sulle tipologie di interventi ammessi alle detrazioni (dal rifacimento del bagno ai serramenti, dall’installazione di ascensori e servoscale agli impianti domotici, ecc. con l’indicazione delle regole e delle procedure da seguire per richiedere l’agevolazione, compresa l’applicazione dell’IVA al 4%.

La guida è arricchita da una sezione di casi concreti, in forma di quesiti risolti, che completano la trattazione analitica.

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Esperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia fiscale e condominiale.
 
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Articolo Ultime Superbonus: salvo 110 per lavori già pagati, contributo per pochi, rischio contenziosi in condominio di Ediltecnico.

Source: Ediltecnico.it

Stretta Bonus Barriere Architettoniche 2024: cosa resta e cosa salta

Addio alla detrazione più amata del 2023: con l’arrivo del nuovo anno non sarà più possibile usare il Bonus Barriere Architettoniche 75% ad ampio raggio per cambiare infissi o rifare il bagno. Con il nuovo decreto-legge approvato il 28 dicembre il governo ha deciso di tornare alle origini e lasciare la detrazione solo per scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Sconto in fattura e cessione del credito restano solo per i lavori condominiali e quelli nelle villette con proprietari a basso reddito o disabili in casa. Si salvano però dalla stretta i lavori già avviati e quelli per i quali è stato firmato un preventivo e pagato un acconto.

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Detrazione sì, ma niente sconto e cessione per i soggetti IRES. Insomma le Entrate avevano allargato le maglie, e ora il governo sconfessa questa interpretazione e torna a quella che doveva essere l’effettiva ragione del bonus.

Solo ascensori in prima battuta

La detrazione al 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche era stata inserita nella legge di Bilancio per il 2022 (poi prorogata al 2025) con l’intento – dichiarato nel corso dei lavori parlamentari – di consentire di installare gli ascensori nei condomini, oppure all’interno delle villette, con una detrazione più elevata rispetto a quella ordinaria del 50%, per favorire, appunto, la mobilità.

Per questo, non a caso, il testo di legge agevolava gli interventi sugli “edifici” prevedendo tetti di spesa differenziati a seconda del numero di immobili presenti nell’edificio stesso, riconoscendo la stessa detrazione anche alle spese di automazione e smaltimento dei vecchi impianti. E anche la differenziazione del tetto di spesa faceva ricondurre a questa interpretazione: previsto infatti un importo massimo detraibile di 50.000 euro per  gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari  funzionalmente autonome; 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Il bonus a maglie larghe dopo l’intervento delle Entrate

Da una prima lettura del testo di legge, dunque, tutto sembrava voler ricondurre l’agevolazione all’abbattimento delle barriere intese, appunto, come scale e altri dislivelli, e ai lavori sulle parti comuni oppure sugli edifici indipendenti, non certo a quelli nei singoli appartamenti. E questa è stata l’interpretazione prevalente almeno  per i primi mesi del 2022.

Inaspettatamente, però, l’Agenzia delle entrate rispondendo ad un interpello, nel settembre di quell’anno, aveva dato una interpretazione estensiva, riconoscendo il bonus al 75% anche per il rifacimento dei bagni e degli infissi, prevedendo in più la possibilità di utilizzare due tetti di spesa, uno per gli eventuali lavori in condominio e l’altro per i lavori all’interno degli appartamenti, prevedendo per questi ultimi un ammontare detraibile di ben 50.000 euro, come per le villette, insomma.

E non solo: il via libera ai lavori agevolati con il bonus è stato dato, infatti, anche per i lavori su edifici non a destinazione residenziale, quindi riconoscendo la possibilità di avere la detrazione anche per i soggetti IRES, ad esempio per installare un ascensore in un capannone destinato a showroom. Così per tutto il 2023 il bonus barriere di fatto è stato il più gettonato grazie anche al fatto che solo questo era stato salvato dal blocco delle opzioni di cessione e sconto scattato a febbraio di quest’anno.

Un boom che però non è passato inosservato, tanto da essere oggetto anche di un’interrogazione parlamentare, con la quale si chiedeva al governo se non ci fosse in questo modo il rischio di abusi. E ora il governo ha detto stop.

Bonus Barriere Architettoniche 2024, cosa cambia

Il nuovo decreto sul Superbonus, infatti, come era stato preannunciato, contiene la stretta sul Bonus Barriere (>> ecco il provvedimento così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale). A partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione è riservata solo a agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Ammessi ancora i lavori su tutti gli edifici e non solo quelli a destinazione residenziale, ma viene meno possibilità di avere l’agevolazione per i soli interventi di automazione.

Quando si salvano sconto e cessione

Per quanto riguarda poi sconto in fattura e cessione del credito, da gennaio 2024 l’opzione è possibile solo per gli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali o nelle villette, villette a condizione che il proprietario abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, oppure che nel nucleo familiare sia presente un disabile.

Salvi i lavori in corso e i contratti con acconti già versati

Il decreto salva comunque dalla stretta su sconto e cessione solo nel caso di interventi per i quali, in data antecedente a quella dell’entrata in vigore del decreto:

  • sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • siano già iniziati i lavori se si tratta di edilizia libera;
  • se i lavori non sono iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Il solo preventivo accettato, insomma, non basta.

Obbligatorio comunque in tutti i casi pagare con il bonifico parlante e avere l’asseverazione del rispetto dei requisiti del D.M. 236/1989 che detta le regole per gli interventi a norma della legge di abbattimento delle barriere architettoniche.

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Articolo Stretta Bonus Barriere Architettoniche 2024: cosa resta e cosa salta di Ediltecnico.

Source: Ediltecnico.it

L’acquisto crediti da Bonus Edilizi non genera reddito imponibile per lo studio professionale

Acquistare crediti fiscali per pagare le imposte. Un’operazione tanto più conveniente quanto più basso è il prezzo di acquisto. Ma il vantaggio economico che si ricava è a sua volta soggetto a tassazione?

Un interrogativo che si sono posti in molti, ora che sono attive diverse piattaforme private per la cessione dei crediti a partire da quelli di Superbonus, che consentono di effettuare acquisti a tutti i soggetti interessati.

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I dubbi sono stati risolti una volta per tutte dall’Agenzia delle Entrate con la riposta 472 del 30 novembre scorso che apre a nuove possibilità di effettuare operazioni di questo tipo per tutti coloro che non hanno redditi da imprese e non hanno svolto alcuna attività professionale nei confronti del soggetto che cede il credito.

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Acquisto crediti come operazione finanziaria

Il quesito al quale le Entrate hanno fornito risposta nasce da un’associazione di dottori commercialisti, uno studio associato, che intende acquistare un credito fiscale da Superbonus ceduto da un loro cliente. Si tratta di un’operazione di tipo strettamente economico, in quanto né lo studio in quanto tale né i singoli professionisti hanno svolto alcun tipo di attività legata al Superbonus nei confronti del cliente, neppure l’emissione del visto di conformità sulla pratica. Il credito, quindi, non viene acquistato come corrispettivo di una prestazione.

Ma visto che l’acquisto avviene ad un prezzo inferiore al valore degli stessi crediti, dovrà essere tassato o no il “differenziale positivo” che risulta dall’operazione, o si deve tener conto del fatto che in questo caso non c’è stata alcuna prestazione professionale?

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Le regole per i professionisti

Come chiarito dall’Agenzia nella circolare 23/2022, se un professionista appone il visto di conformità applicando lo sconto in fattura, l’intero importo del credito ottenuto a fronte dello sconto, pari al 110%, costituisce un provento percepito nell’esercizio dell’attività professionale e, pertanto, assoggettato a tassazione ai sensi dell’articolo 54 del TUIR che prevede l’imponibilità dei “corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale”.

Quindi anche se la prestazione è pari, ad esempio a 500 euro, dal momento che il credito ottenuto è di 550 euro, l’Agenzia ritiene che debba essere soggetto a tassazione questo intero importo, e non il valore della semplice prestazione.

Tuttavia nel caso dello studio associato non viene fornita alcuna prestazione professionale, né lo studio genera reddito d’impresa.

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La tassazione per le imprese

Un’impresa che acquista un credito d’imposta pagandolo meno rispetto al suo valore utilizzabile in compensazione, infatti, come precisato nella risposta 105/2020, deve tassare la sopravvenienza attiva, ai sensi dell’articolo 88 del TUIR.

L’importo corrisponde alla differenza tra il valore nominale e il costo di acquisto, e va dichiarato nell’esercizio in cui il credito è acquisito. Non è però questo il caso, dato che l’associazione non produce questa tipologia di redditi.

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Associazione e tassazione

Le associazione professionali senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, ricorda infatti l’Agenzia, sono assimilate alle società semplici in ragione della presenza dei medesimi elementi costitutivi. Questo comporta che non possono svolgere attività d’impresa e che il proprio reddito imponibile costituito dalla sommatoria delle singole categorie di reddito indicate all’art. 6 del TUIR, e imputato per trasparenza in capo a ciascun associato e assoggettato a IRPEF.

Quindi ai fini della tassazione occorre verificare se il ”provento” (che si determina tra la somma impiegata per acquisire il credito e il valore nominale dello stesso) rientri tra i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo o i redditi diversi di cui, rispettivamente, agli articoli 44, 53 e 67 del TUIR.

Ai fini IRPEF, infatti, solo se si ha un arricchimento inquadrabile in una delle categorie reddituali individuate dalla normativa il “provento” è soggetto a tassazione.

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Niente norme ad hoc, nessuna tassazione

Analizzando le voci una per una, l’Agenzia ritiene che il differenziale dato dal conto di acquisto del credito e importo utilizzabile in compensazione non rientri in nessuna delle categorie di reddito individuate dalla legge in quanto:

  • non costituisce un impiego di capitale e, quindi, non può essere considerato un reddito di capitale;
  • non può essere considerato un reddito di lavoro autonomo in quanto per il suo calcolo si considera la differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, e per quanto ampia, la nozione di 兎lementi immateriali・ non include i differenziali derivanti dall’acquisto di crediti di imposta a un valore inferiore a quello nominale;
  • non rientra neanche tra i redditi dal carattere eterogeneo e residuale rispetto alle altre categorie tra le quali le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso, ovvero dal rimborso di titoli o certificati di massa.

Quindi, conclude l’Agenzia, in assenza di una espressa previsione normativa, volta ad attribuire rilevanza reddituale all’eventuale differenziale positivo tra l’importo nominale del credito e il prezzo di acquisto dello stesso, e stante la non riconducibilità di tale differenziale in una delle categorie reddituali previste dal TUIR, si ritiene che detto acquisto non genera reddito imponibile in capo all’associazione.

In sostanza per tutti i professionisti è possibile acquistare crediti d’imposta ad un prezzo più basso del valore nominale senza essere soggetti a tassazione sul differenziale tra prezzo e importo utilizzabile in compensazione.

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Articolo L’acquisto crediti da Bonus Edilizi non genera reddito imponibile per lo studio professionale di Ediltecnico.

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Muro di cinta: in quali casi serve il permesso di costruire?

Serve il permesso di costruire per il muro di cinta con forte impatto sullo stato dei luoghi? Vediamo una recente sentenza a riguardo.

Come è noto, il Testo Unico Edilizia [1] non riconduce espressamente il “muro di cinta” nel novero degli interventi di nuova costruzione per i quali sia prescritto il permesso di costruire (articoli 3, comma 1, lettera e), e 10), ma neppure lo colloca tra quelli soggetti a SCIA.

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>> Ti può interessare il volume Il Testo Unico dell’Edilizia: attività edilizia e titoli abilitativi dei lavori di Donato Palombella (Maggioli editore, 2021) e l’ebook (in PDF) L’attività edilizia libera di Mario Petrulli (Maggioli editore, 2023) <<

A questo riguardo l’orientamento prevalente del Consiglio di Stato[2] è nel senso che, più che all’astratto genus o tipologia di intervento edilizio (sussumibile nella categoria delle opere funzionali a chiudere i confini sui fondi finitimi), occorre far riferimento all’impatto effettivo che le opere a ciò strumentali generano sul territorio: con la conseguenza che l’intervento edilizio deve qualificarsi quale nuova costruzione (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi) quante volte abbia l’effettiva idoneità a determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie.

Diversamente, a prescindere “dal mero e astratto nomen iuris utilizzato per qualificare l’opus quale muro di recinzione (o altre simili), la realizzazione di muri di cinta di modesti corpo e altezza è generalmente assoggettabile al solo regime della denuncia di inizio di attività di cui all’articolo 22 e, in seguito, al regime della segnalazione certificata di inizio di attività di cui al nuovo articolo 19 della l. n. 241 del 1990[3].

Leggi anche Quali permessi occorrono per recinzioni, muri di cinta e cancellate?

Applicando il riportato principio, il TAR Molise, sez. I, nella sent. 7 novembre 2023, n. 292, ha ritenuto necessario il permesso di costruire dinanzi ad “una costruzione in cemento armato, dell’altezza di 90cm e larghezza di 40cm, il quale – ben visibile da entrambi i lati – si staglia fuori dal piano di campagna per tutta la lunghezza di 75 metri, radicandosi a terra con una base cd. a “L””.

Similmente, fra la casistica giurisprudenziale che ha ritenuto necessario il permesso di costruire per la realizzazione di un muro di cinta, segnaliamo:

  • TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 2 agosto 2022, n. 5234, “per un muro di recinzione costituito da muratura di tufo e cemento armato, lungo circa 25 mt. e avente altezza pari a circa 2,70 mt. per uno spessore di circa 25 cm., derivante dalla ricostruzione di parte di un preesistente muro in pietrame lavico”;
  • TAR Campania, Salerno, sez. III, sent. 25 agosto 2021, n. 5624: “per 2 tronconi di muro realizzati con blocchi di lapilcemento – di cui, il primo, a Sud del fondo, per una lunghezza mt 16,45 spesso mt 0.20 e alto di mt 0.40, al cui termine, sul lato Est, si ritrova un cancello in ferro largo mt 3.60 ed alto 2.00 e, il secondo, di mt 17,90, largo mt 0.20 ed alto mt 0.40, cui è posto, a chiusura, un altro cancello in ferro largo mt 3.00 ed alto mt 2,20 -, entrambi con sovrapposizione di rete metallica bendata da materiale plastico sorretta da pali in ferro di altezza mt 2,00”;
  • TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 2 luglio 2021, n. 1341[4]: per un muro perimetrale in cemento armato di altezza media di m 1,65, sovrastato sui vari lati da ringhiera di ferro di m 1,50, con lunghezza complessiva di m 83,00 e per un muro di separazione lungo m 26 circa, alto m 1,45, anch’esso sovrastato da una ringhiera in ferro alta m 1,50, realizzato all’interno della medesima area recintata, parzialmente pavimenta ed adibita ad aiuole e spazi verdi attrezzati;
  • TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. 11 giugno 2021, n. 905: “per un muro di confine, realizzato in conci di pomice e pietra calcarea, dell’altezza variabile tra m. 1,75 e m 2,50: infatti, tenuto conto delle relative dimensioni, detto manufatto non si esaurisce nell’esercizio dello jus excludendi alios, ma è tale da determinare la stabile trasformazione del territorio”;
  • TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 28 aprile 2020, n. 1542: per “un muro di recinzione lungo mt. 25 e alto mt. 2,50, munito di cancello carrabile scorrevole in ferro della larghezza di mt. 5, che è certamente qualificabile come opera muraria che incide in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio”.

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In collaborazione con studiolegalepetrulli.it

Consigliamo

[1] DPR n. 380/2001.

[2] Ex multis: Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 4 luglio 2014, n. 3408.

[3] Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 3 maggio 2011, n. 2621.

[4] Nel caso specifico i giudici catanzaresi hanno affermato che “In applicazione della richiamata giurisprudenza, pertanto, e avuto riguardo alle caratteristiche strutturali delle opere, è da escludersi che tali interventi possano qualificarsi di modesta entità e siano quindi realizzabili in regime di edilizia libera, impattando di contro sull’assetto del territorio, sul piano urbanistico ed edilizio. Né, ancora, è possibile considerare i muri come pertinenze, posto che il concetto di pertinenza previsto dal diritto civile va distinto dal più ristretto concetto di pertinenza inteso in senso urbanistico, “applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche ad opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica” (Consiglio di Stato, Sez. II, 9 ottobre 2020, n. 6020)”.

Immagine: iStock/beekeepx

Articolo Muro di cinta: in quali casi serve il permesso di costruire? di Ediltecnico.

Source: Ediltecnico.it

Permesso di costruire, il pergolato non lo richiede

11Gli argomenti della selezione di sentenze per l’edilizia e l’urbanistica pubblicate la scorsa settimana sono… 1) Pergolato – permesso di costruire – non necessità; 2) Permesso di costruire – irrevocabilità; 3) Condono – data ultimazione lavori – onere della prova; 4) Disciplina urbanistica – efficacia per le future edificazioni; 5) Destinazione a verde agricolo – finalità.

Pergolato, non serve il permesso di costruire

Estremi della sentenza: TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 6 dicembre 2018, n. 1761
Massima: Il pergolato non richiede il permesso di costruire ma è un mero arredo di uno spazio esterno.

La realizzazione di un pergolato in struttura leggera, con copertura filtrante (costituita da essenze arboree secondo il progetto originario e da una ‘incannucciata’ secondo la eseguita variante) e facilmente amovibile non è, all’evidenza, riconducibile alle categorie edilizie della nuova costruzione o della ristrutturazione ‘pesante’, esulanti dal regime abilitativo della c.d. d.i.a. (ora s.c.i.a.) semplice (distinta dalla c.d. super d.i.a., ora s.c.i.a.).

In questo senso, è da considerarsi, appunto, a guisa di semplice pergolato, ossia di mero arredo di uno spazio esterno, non comportante aumento di volumetria o superficie utile, e, quindi, non assoggettato al regime abilitativo del permesso di costruire (o della c.d. super d.i.a., ora s.c.i.a.), un simile manufatto realizzato in struttura leggera facilmente amovibile (siccome privo di fondamenta), che funge da sostegno per piante rampicanti, teli o equivalenti coperture filtranti, il cui aspetto caratteristico risiede nella mancanza di pareti e di copertura impermeabile (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 17 novembre 2010, n. 4638) e che realizza una ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, destinate ad uno del tutto momentaneo, (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 settembre 2011, n. 5409; sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2134; 8 maggio 2018, n. 2743; TAR Puglia, Bari, sez. III, 6 febbraio 2009, n. 222; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 17 novembre 2010, n. 4638; 29 agosto 2012, n. 1481; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 5 febbraio 2015, n. 908).

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Progettare e costruire soppalchi, pensiline, parapetti e pergolati

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Permesso di costruire: è irrevocabile

Estremi della sentenza: TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. 3 dicembre 2018 n. 713
Massima: Il permesso di costruire è irrevocabile.

Di norma, tutti i provvedimenti amministrativi discrezionali destinati a produrre effetti che si protraggono nel tempo sono revocabili, nel momento in cui il protrarsi degli stessi non risulti più conforme all’interesse pubblico. Nel caso del permesso di costruire – ma la riflessione può tranquillamente estendersi a qualsiasi altro titolo edilizio ivi compresa l’autorizzazione al mutamento della destinazione d’uso – in considerazione del limitato ambito di discrezionalità insito nel potere di rilasciarlo e dell’affidamento che si genera con il suo ottenimento in capo al richiedente, la legge ne ha statuito la sua assoluta irrevocabilità (art.11 comma 2 D.P.R. 380/01).

Sotto questo profilo, pertanto, il permesso di costruire non può essere revocato dall’organo competente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (cfr. TAR Campania, Napoli sez. III 07.06.13 n.3053; TAR Trentino Alto Adige, Trento, sez. I, 23.10.14 n.365), ma può essere solo annullato per motivi di legittimità.

In tale ipotesi, l’ente procedente è tenuto ad emanare un provvedimento di secondo grado seguendo un percorso procedimentale identico a quello che ha portato al rilascio del titolo richiesto che comprende l’avvio del procedimento, la dimostrazione della sussistenza di un interesse pubblico concreto e specifico al ritiro del precedente atto, della necessaria ponderazione di ogni eventuale opposto interesse del destinatario e dei controinteressati e della congruità del provvedimento in termini di ragionevolezza del tempo trascorso, tenendo conto soprattutto dell’affidamento incolpevole maturato in capo al richiedente.

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Casi pratici risolti                                                                                                           Decadenza e proroga del permesso di costruire

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L’efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire (art. 15 del d.P.R. 380/2001, c.d.Testo Unico Edilizia) sono il punto di partenza da cui si sviluppa quest’opera, dal taglio operativo, rivolta ai  professionisti tecnici e  legali del  settore pubblico e privato. 
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Condono, onere della prova per ultimazione lavori grava sul richiedente la sanatoria

Estremi della sentenza: TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 5 dicembre 2018 n. 2735
Massima: L’onere della prova circa l’ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono grava sul richiedente la sanatoria.

Per costante giurisprudenza, l’onere della prova circa l’ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono grava sul richiedente la sanatoria, dal momento che solo l’interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione di un manufatto e, in difetto di tali prove, resta integro il potere dell’Amministrazione di negare la sanatoria dell’abuso (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 22 marzo 2018 n. 1837).

Disciplina urbanistica, efficacia per le future edificazioni

Estremi della sentenza: TAR Lombardia, Milano, sez. IV, sent. 5 dicembre 2018 n. 2736
Massima: La disciplina urbanistica contenuta nel P.R.G. è destinata a svolgere i suoi effetti ordinatori e conformativi esclusivamente con riferimento all’edificazione futura e non anche all’edificazione esistente, a condizione che quest’ultima sia stata legittimamente realizzata.

La disciplina urbanistica contenuta nel P.R.G. è destinata a svolgere i suoi effetti ordinatori e conformativi esclusivamente con riferimento all’edificazione futura e non anche all’edificazione esistente, a condizione che quest’ultima sia stata legittimamente realizzata (cfr., C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 4925/2013). Ne consegue che «le opere già eseguite in conformità della disciplina previgente, conservano la loro precedente e legittima destinazione, senza che sia nemmeno possibile impedire gli interventi necessari per integrarne o mantenerne la funzione» (così, C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 4009/2009).

Dunque il Comune non può vietare qualunque intervento, anche di semplice manutenzione ordinaria, sugli impianti esistenti.

Destinazione a verde agricolo, finalità

Estremi della sentenza: TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 3 dicembre 2018 n. 2712
Massima: Per costante giurisprudenza, la destinazione di un’area a verde agricolo non implica necessariamente che la stessa soddisfi in modo diretto e immediato interessi agricoli, ben potendo giustificarsi con le esigenze dell’ordinato governo del territorio, quale la necessità di impedire ulteriori edificazioni, ovvero di garantire l’equilibrio delle condizioni di vivibilità, assicurando la quota di valori naturalistici e ambientali necessaria a compensare gli effetti dell’espansione dell’aggregato urbano.

Per costante giurisprudenza, la destinazione di un’area a verde agricolo non implica necessariamente che la stessa soddisfi in modo diretto e immediato interessi agricoli, ben potendo giustificarsi con le esigenze dell’ordinato governo del territorio, quale la necessità di impedire ulteriori edificazioni, ovvero di garantire l’equilibrio delle condizioni di vivibilità, assicurando la quota di valori naturalistici e ambientali necessaria a compensare gli effetti dell’espansione dell’aggregato urbano (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, IV, 12 febbraio 2013, n. 830; 16 novembre 2011, n. 6049; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18 giugno 2018, n. 1534; 20 giugno 2017, n. 1371).

A questo proposito, è poi utile aggiungere che, anche laddove si fosse al cospetto di aree ampiamente urbanizzate, non per questo se ne può escludere la rilevanza dal punto di vista ambientale, poiché tali dati di fatto si prestano anzi a far emergere un interesse alla conservazione del suolo inedificato, per ragioni di compensazione ambientale (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18 giugno 2018, n. 1534; 21 febbraio 2017, n. 434).

Né d’altra parte la presenza di edifici si pone in contrasto con la destinazione agricola in quanto tale destinazione non impedisce l’edificazione a servizio dell’agricoltura.

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

Articolo Permesso di costruire, il pergolato non lo richiede di Ediltecnico.

Source: Ediltecnico.it

Conto Termico: GSE, un interlocutore inesistente

Soprattutto per la difficoltà di comunicare con il GSE, le attività di consulenza iper il conto termico stanno diventando sempre più dispendiose e frustranti. L’impegno che il consulente deve dedicare alla gestione delle domande di incentivo spesso è più di quanto preventivato. Ne conseguono esperienze molto negative per il consulente stesso e per il suo cliente.

Il problema maggiore, già esistente dalla istituzione di questi incentivi e diventato sempre più critico, è la mancanza di canali comunicativi efficaci tra il GSE e i consulenti. Questa consentirebbe di ottenere chiarimenti circa:

  • l’ammissibilità di interventi che presentano particolarità non contemplate nelle regole;
  • le richieste di integrazione documentale delle domande quando queste sono descritte in modo incomprensibile o approssimativo o dal contenuto tecnicamente infondato;
  • il motivo dei ritardi nei tempi di valutazione di alcune pratiche (si intende quando i tempi superano di mesi i 60 giorni previsti, si stima che siano circa il 15% – 20%).

La prassi attuale di GSE è:

  • tempi di risposta imprevedibili, ammesso che vi sia mai risposta, ai quesiti normativi o tecnici posti via mail;
  • nessun contatto diretto possibile con chi ha redatto la richiesta di integrazione ovvero con chi è capace di fornire spiegazioni tecniche al riguardo;
  • nessuna risposta ai solleciti circa i ritardi nei tempi di valutazione (significativa è la sparizione dal contatore Conto Termico delle statistiche sui tempi di valutazione);
  • sostanziale aggiramento della norma relativa al responsabile di procedimento (attualmente risulta responsabile per tutte le pratiche Conto Termico Vinicio Mosè Vigilante, direttore tra l’altro della Divisione Incentivi e dirigente apicale di GSE; i messaggi inviati alla sua attenzione non ottengono mai risposta).

Leggi Conto Termico sempre al palo: disservizi e semplificazione zero

Non è possibile conoscere se il perdurare dei suddetti comportamenti e l’intensificarsi in questi mesi di richieste di integrazione, talvolta incomprensibili o tecnicamente opinabili, siano un caso o abbiano una finalità.

Un cliente, cautelativamente reso informato di ciò, non è certo stimolato ad affrontare un iter che può rivelarsi, nonostante la competenza e l’esperienza del consulente, incerto nell’esito, nei tempi e nei costi.

Leggi anche GSE: nuova guida su interventi incentivabili con il Conto Termico

Conto termico, GSE: cosa servirebbe?

Considerata la condotta sopra descritta dell’ente, sarebbe auspicabile che tutti coloro che ritengono Conto Termico uno strumento utile allo sviluppo del paese sollecitassero il GSE a modificare il suo modo di operare. Sarebbe per esempio estremamente utile un supporto dedicato ai tecnici qualificati (per es. ai tecnici appartenenti ad ordini o collegi professionali o ad associazioni di settore), del tipo:

  • un contatto a cui sottoporre quesiti, solleciti, domande sulle richieste di integrazione che fornisca risposte esaurienti, non interlocutorie, in tempi brevi e certi;
  • l’accesso ad una sezione del call center dove rispondano addetti competenti tecnicamente.

Sarebbe poi eccezionale, ma non se GSE avesse l’ambizione di voler dimostrare una normale attitudine al servizio, se spontaneamente si informassero gli utenti, casomai scusandosi, sullo stato delle domande che superano i 60 giorni.

Conclusioni

Non si sa se Conto Termico avrà mai il successo che dal 2012 si spera e se accadrà mai che i fondi annualmente stanziati siano interamente utilizzati. A valutare dai suddetti segnali pare che questo successo non sia neanche gradito.

GSE si è dedicata a promuovere Conto Termico 2.0 partecipando a eventi ed organizzandone. Bene. Ha trascurato però che la migliore e più capillare promozione sarebbe quella che i consulenti potrebbero svolgere verso gli utenti, loro clienti. Difficile immaginare che questa avvenga se GSE non deciderà di trasformare il muro comunicativo esistente con essi in un canale di pronto, efficace e collaborativo supporto.

Articolo Conto Termico: GSE, un interlocutore inesistente di Ediltecnico.

Source: Ediltecnico.it

La Manovra 2019 amplia il regime forfettario: ecco come

Primo via libera dalla Camera per la Manovra che amplia il regime forfettario. Dal 2019 per applicare la flat tax non ci saranno più i limiti di ricavi differenziati per settore di attività ma il tetto unico a 65.000 euro. Potrà accedere al regime anche chi è già in pensione e chi ha un lavoro dipendente, a patto che, però, non svolga attività con partita IVA per il suo ex datore di lavoro o per quello attuale.
Ora il testo passerà in Senato, dove probabilmente verrà riscritto interamente, poichè non contiene le misure chiave, anche se per il regime forfettatario non si prevedono novità (ndr).

Regime forfettario, tassa piatta e niente burocrazia

A partire dal prossimo anno, dunque, il regime forfettario non sarà più un regime destinato solo alle attività professionali “marginali”, ma potrà essere scelto da chi fattura fino a 65.000 euro all’anno. Non ci saranno limiti né per le spese per lavoro dipendente né per il valore dei beni strumentali, per cui anche chi ha un buon giro d’affari e dei collaboratori non sarà più soggetto all’Irpef per i redditi professionali ma potrà contare su:

  • flat tax al 15% sul reddito determinato applicando il coefficiente del 78% all’ammontare dei ricavi percepiti al netto degli oneri contributivi versati;
  • imposta ridotta al 5% per le nuove attività per i primi cinque anni;
  • niente ritenuta d’acconto sui compensi;
  • niente versamento di ritenute sulle retribuzioni erogate in quanto chi aderisce al regime non è sostituto d’imposta.

Risparmio anche sulla burocrazia: dal momento che il regime prevede la franchigia IVA e quindi l’imposta non va addebitata al cliente, non ci sono libri contabili da compilare ed in più c’è l’esclusione dalla fatturazione elettronica. Obbligatorio solo conservare documenti emessi e ricevuti e la certificazione dei compensi erogati.

La mini tassa per le nuove attività

Le norme che entreranno in vigore dal prossimo anno consentiranno anche di usufruire della tassazione super agevolata per chi avvia una nuova attività, con aliquota al 5% per i primi cinque anni. L’agevolazione è riservata a chi non ha esercitato, nei tre anni precedenti all’apertura della partita IVA, attività professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare, e non prosegua un’altra attività svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il periodo di praticantato obbligatorio.

Flat tax anche per chi ha un lavoro dipendente

L’opzione per il forfettario, poi, potrà essere esercitata dal prossimo anno anche da chi ha redditi da lavoro o da pensione, a prescindere dal loro importo. Con un emendamento approvato nel corso dell’esame alla Camera è stato chiarito che restano esclusi solo coloro che svolgono attività prevalentemente nei confronti di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di committenti direttamente o indirettamente riconducibili a questi. Divieto confermato, invece, in caso di contemporanea partecipazione a società di persone, associazioni e srl.

Flat tax, dal 2020 fino a 100.000 euro

Con le stesse regole, infine, a partire dal 2020 la flat tax sarà estesa anche a chi guadagna fino a 100.000 euro. In questo caso, però, l’aliquota sarà al 20% per la fascia oltre i 65.000 euro, e resterà l’obbligo di fatturazione elettronica.

Il nuovo passaggio parlamentare

Il testo del provvedimento passa ora al Senato per la seconda lettura. Probabile anche un ulteriore passaggio alla Camera, ma per la flat tax non si annunciano altre novità.

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Articolo La Manovra 2019 amplia il regime forfettario: ecco come di Ediltecnico.

Source: Ediltecnico.it