L’equo compenso non ha niente a che fare con i minimi tariffari

Ecco le parole di Zambrano, Presidente del CNI, a proposito del parere dell’Antitrust secondo il quale l’equo compenso è contrario ai principi di concorrenza: “Ci stiamo battendo per ottenere il riconoscimento di un diritto e stavolta la politica è stata ad ascoltarci. L’Antitrust ci ha dato una bacchettata, sostenendo che l’equo compenso viola la libera concorrenza. Noi diciamo che una libera concorrenza senza regole penalizza i professionisti, soprattutto quelli giovani”. Zambrano ha dato appuntamento alla manifestazione “Equo compenso: un diritto”, organizzato cda RPT e CUP in programma giovedì mattina a Roma al teatro Brancaccio.

Equo compenso: l’errore dell’Antitrust

Secondo il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, la posizione dell’Antitrust contro l’equo compenso per i liberi professionisti conferma che l’Autorità garante “è rimasta ferma al secolo scorso”. E prosegue: “Il principio di una remunerazione adeguata di una prestazione professionale nei confronti di grandi committenti e della Pubblica Amministrazione non ha nulla a che fare con i minimi tariffari e non rappresenta alcuno ostacolo alla concorrenza”.

Stella sottolinea giustamente che l’equo compenso non fissa dei minimi tariffari, ma “interviene laddove esiste uno squilibrio nei rapporti di forza contrattuale tra il professionista e committenti”. Non c’è restrizione alla libera concorrenza, quindi, ma limitare le possibilità delle amministrazioni locali a pubblicare bandi con un compenso simbolico per prestazioni complesse e onerose.

I giovani sono stati i più penalizzati

L’Agcm sostiene che l’introduzione di un equo compenso danneggerebbe i professionisti più giovani, continua Stella, perché gli ultimi dieci anni di deregulation hanno colpito loro e i redditi medi dei giovani si attestano tra i 17 mila e 24 mila euro all’anno. Il processo di liberalizzazione delle professioni ha creato nuove forme di precariato tra i giovani professionisti, “calpestando ogni diritto dei lavoratori autonomi, a cominciare dal principio costituzionale che sancisce il diritto di ogni lavoratore ad avere una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del proprio lavoro”.

Articolo L’equo compenso non ha niente a che fare con i minimi tariffari di Ediltecnico.

Source: Ediltecnico.it

Legge di Bilancio 2018 oggi in Senato: il riassuntone

Il 31 ottobre è iniziato l’iter parlamentare della Legge di Bilancio 2018. Il Senato sta analizzando oggi 29 novembre la Legge di Bilancio 2018. Per il decreto fiscale è stata posta la fiducia. Segui la diretta della discussione sulla Legge di Bilancio 2018.

In commissione Bilancio al Senato i lavori sugli emendamenti, che da oltre 4.000 si sono ridotti a 735, erano iniziati il 21 novembreL’Atto del Senateo 2960 è stato esaminato dalla Commissione Bilancio l’8 novembre. Le altre Commissioni hanno trasmesso i rapporti alla quinta Commissione l’8 novembre. Lunedì 6 e martedì 7 le Commissioni congiunte Bilancio di Senato e Camera hanno svolto una serie di audizioni preliminari all’esame del provvedimento. A questo link trovi il calendario dei lavori per l’approvazione della Manovra 2018 (fino al 25 novembre).

Manovra di Bilancio 2018: i contenuti

La Legge di Bilancio 2018, abbiamo visto qui, rimette mano ai bonus fiscali sui lavori edilizi. Le novità entreranno in vigore il 1° gennaio 2018, fino al 31 dicembre 2017 le cose rimarranno come sono. Però, proprio in vista dei cambiamenti, i proprietari devono valutare con attenzione se conviene accelerare o rinviare gli interventi.

>>> Clicca qui per scaricare il testo arrivato in Senato

Bonus Verde

Vuoi mettere i fiori nel terrazzo? Ti conviene aspettare che entri in vigore il Bonus Verde. Anche se alcune delle opere detraibili con il bonus giardini, come per esempio le recinzioni di sicurezza, sono già agevolabili al 50% con il bonus ristrutturazioni. Gli obiettivi principali del Bonus Verde sono quelli di far emergere interventi che oggi vengono pagati in nero e di innescare nuove tra vendite di piante.

Ricordiamo che lo sconto non è a persona ma a unità immobiliare: quindi se vuoi fare interventi su una casa e poi sull’altra (se ne possiedi due..), la detrazione del Bonus Verde vale su entrambe. Allo stesso modo, nel caso di interventi su parti comuni esterne di edifici condominiali, il limite va moltiplicato per il numero totale di unità abitative presenti. Leggi tutte le novità sul Bonus Verde 2018.

Cosa contiene il Bonus Verde 2018?

Ecobonus

Vuoi rifare gli infissi, la caldaia con impianto a condensazione o vuoi installare schermature solari? Ti conviene fare in fretta, perché l’Ecobonus per questo tipo di intervento ti permetterà una detrazione del 50% e non più del 65%, dal 2018. Tenendo presente che il testo della Manovra di Bilancio potrebbe cambiare ancora.

Se inizi i lavori adesso e paghi l’acconto entro il 2017 ma il saldo nel 2018, hai detrazioni diverse in base a quando fai bonifico. Per il 2018, visto che l’Ecobonus scende al 50%, potresti pensare di scegliere il 50% per la ristrutturazione e non l’ecobonus, per evitare la pratica con l’Enea e i requisiti prestazionali richiesti per beneficiare dell’ecobonus. Ma anche se sarà ridotto al 50%, l’ecobonus manterrà un plafond di spesa tutto suo: quindi, se usi 50% come “ecobonus” non intacchi i 96mila euro di spesa massima agevolabile con il 50% del bonus ristrutturazioni.

Riassumendo:
– detrazione al 65% anche per il 2018 degli interventi qualificati con riferimento, fino al 31 dicembre 2017, ai valori di trasmittanza termica del Dm 11 marzo 2011.
– detrazioni fino al 2021 su parti comuni dei condomìni con detrazione al 70% per gli interventi sull’involucro dell’edificio che interessano almeno il 25% della superficie disperdente lorda o con detrazione al 75% per i lavori che migliorano la prestazione invernale ed estiva (Dm 26 giugno 2015).
– detrazione 50% per finestre, caldaie con impianto a condensazione o installazione di schermature solari.

Per deliberare i lavori per il risparmio energetico l’assemblea di condominio potrà deliberare con il 50% + 1 dei presenti e almeno 334 millesimi. Per le opere di energia rinnovabile (impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari) occorrerà sempre il 50% + 1 dei presenti e almeno 500 millesimi.

Bonus ristrutturazioni

Confermato tale e quale. Leggi il quadro delle detrazioni 2017 e 2018 su bonus ristrutturazioni ed ecobonus.

Bonus Mobili

Bisogna fare attenzione anche per la proroga al 2018 del Bonus Mobili: la Manovra di Bilancio lo vincola ai lavori edilizi iniziati nel 2017 e chi ha iniziato le opere nel 2016 rischia di esser tagliato fuori, a meno che non avvii un nuovo cantiere quest’anno o nel 2018.

Sismabonus ed ecobonus strutturale procedono, invece, sulla loro strada, dal momento che la legge li ha già stabilizzati fino al 2021. Per il sisma bonus sarà possibile cedere il credito solo per i lavori condominiali sulle parti comuni.

Leggi anche Manovra 2018, Bonus mobili prorogato per un anno

Cessione del credito

Anche se finora la cessione del credito non ha funzionato molto, a causa anche dei continui mutamenti normativi, con la Manovra di Bilancio la cessione del credito per l’ecobonus sarà possibile anche per le opere eseguite sulle singole unità immobiliari, mentre adesso si può fare solo per i lavori sulle parti comuni condominiali.

Il sismabonus al 75 e 85% può essere ceduto da tutti i beneficiari a privati e fornitori. Gli incapienti possono cedere l’ecobonus al 65, 70 e 75% a soggetti privati e anche alle banche. Gli altri beneficiari non incapienti possono cedere l’ecobonus al 70 e 75% a tutti i privati ma non alle banche.

Il Governo vorrebbe, già da un paio d’anni, rendere facilmente cedibili i crediti fiscali, per consentire a chi è titolare di uno sconto di monetizzarlo immediatamente. Anziché pagare l’intervento e poi recuperare il beneficio con la dichiarazione dei redditi, sarà possibile saldare almeno una quota dei lavori direttamente con il trasferimento del bonus. Nel tempo sono arrivate diverse correzioni, l’ultima delle quali è nel Ddl di Bilancio.

Cedolare secca

Confermata anche la cedolare del 10% sugli affitti concordati, con dimezzamento della tassa rispetto agli affitti di mercato che pagano il 21%.

Potrebbe interessarti questo ebook..

L’ebook sarà aggiornato con il testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale a fine anno e per chi lo acquista adesso sarà possibile scaricare gratuitamente la versione aggiornata.

Legge di Bilancio 2018: tutte le novità per i professionisti

Legge di Bilancio 2018: tutte le novità per i professionisti

2017, Maggioli Editore

Guida pratica in forma ebook che illustra tutte le novità contenute nel testo definitivo della Legge di Bilancio 2018 presentato in Parlamento lo scorso 31 ottobre.La Manovra vale complessivamente 20,4 miliardi di euro e punta alla crescita con il sostegno agli investimenti e…


Articolo Legge di Bilancio 2018 oggi in Senato: il riassuntone di Ediltecnico.

Source: Ediltecnico.it

Equo compenso, il 30 novembre confermata la manifestazione

L’OICE, l’Associazione delle società di ingegneria e architettura italiane di Confindustria, parteciperà alla manifestazione sull’equo compenso il 30 novembre, al teatro Brancaccio di Roma. Prima dell’episodio del Comune di Solarino, che ha pubblicato un bando da 1 euro per la riqualificazione di due scuole, l’OICE aveva dichiarato: “Importante che il DL Fiscale riconosca il principio, soprattutto sul fronte privato”. Dopo l’episodio di Solarino, la manifestazione, che non sarebbe saltata nemmeno in seguito alla piega positiva che aveva preso la questione con l’inserimento dell’equo compenso nel decreto fiscale, ha ancora più ragione di essere organizzata.

Il Presidente dell’Associazione di Via Flaminia, Gabriele Scicolone, dichiarato: “L’OICE ha deciso di partecipare alla manifestazione del 30 novembre per condividere con la Rete delle Professioni Tecniche (RPT) e con il Comitato Unitario delle Professioni (CUP), una posizione netta e chiara: ridare dignità agli operatori economici che lavorano in ambito professionale in ogni forma giuridica e rifiutare ogni svilimento economico dell’attività professionale”. Queste dichiarazioni risalgono al pre-Solarino e avevano un loro valore e una loro importanza. Dopo quell’episodio, valgono ancora di più.

A proposito di “equo compenso“, l’OICE ha sempre posto molta attenzione nell’ambito locale: da più di 20 anni monitora distorsioni nei comportamenti delle stazioni appaltanti, fino all’ultimo caso di Catanzaro e sentenza 4614 del Consiglio di stato, “padre” e “madre” del caso Solarino. Sono stati proposti due emendamenti al codice degli appalti, accolti dal decreto correttivo, che vietano di usare sponsorizzazioni e rimborsi spese come corrispettivi e impediscono di subordinare il pagamento al finanziamento dell’opera.

È importante che il decreto fiscale riconosca il principio dell’equo compenso per tutelare i professionisti, gli studi e le società che ogni giorno operano fra mille difficoltà. Dopo Solarino e dopo il NO dell’Antitrust all’equo compenso per tutti i professionisti, servirà ribadire con ancora più forza sull’attuazione del principio in ogni ambito, a partire prima di tutto da quello pubblico, dove è necessario individuare meccanismi efficaci per mantenere l’equo compenso. La manifestazione si terrà il 30 novembre a Roma, al Teatro Brancaccio.

Articolo Equo compenso, il 30 novembre confermata la manifestazione di Ediltecnico.

Source: Ediltecnico.it

Manovra 2018: Sismabonus, sale il tetto di spesa per i capannoni

Il ministero delle Infrastrutture sta tentando di risolvere, nella Legge di Bilancio 2018 in discussione al Senato, i limiti di spesa per la messa in sicurezza dei capannoni nel Sismabonus. La proposta di modifica è in fase di definizione.

Nella Legge di Bilancio 2017 era stato posto il limite di 96mila euro per unità immobiliare alle spese da portare in detrazione. Ma la norma, essendo stata scritta per i condomini, in cui è chiara la definizione di unità immobiliare, applicata ai capannoni non è chiarissima. Un capannone, nella Legge di Bilancio 2017, risulta un’unità immobiliare singola e, come tale, deve sottostare al limite unico di 96mila euro. Un svantaggio enorme per strutture che misurano anche migliaia di metri quadrati, sulle quali per la messa in sicurezza sarebbe necessario spendere molti più soldi.

Sismabonus per i capannoni: le proposte

La novità dovrebbe passare dalla Legge di Bilancio 2018 (quando verrà approvata?). La proposta giusta sembrava essere quella di un tetto di spesa modulare, che cresce con l’aumentare dei metri quadri, 96mila euro ogni 150, 200 o 300 metri quadri. Questa impostazione, però, discrimina il residenziale rispetto agli edifici produttivi. Anche per le abitazioni comuni, infatti, il tetto è unico.

Una seconda proposta era quella di cambiare lo schema e individuare un nuovo limite per i capannoni industriali: 480mila euro. Questo schema è stato bloccato subito perché potenzialmente troppo costoso.

Nelle ultime ore si sta ragionando su un limite tra i 200mila e i 300mila euro. Di sicuro, il tetto per il Sismabonus e messa in sicurezza antisismica dei capannoni sarà alzato.

Manovra di Bilancio 2018: e le disgnosi sismiche?

Non sarà risolto il problema delle diagnosi sismiche. Per ora, la diagnosi viene scontata solo se agganciata alla fase di cantiere: non c’è detrazione se si effettua la certificazione sismica dell’edificio senza effettuare un successivo intervento. Questa limitazione non sarà superata nella Legge di Bilancio 2018: incentivare le sole diagnosi costerebbe troppo.

“Consigli per gli acquisti”

Sisma Bonus: prontuario tecnico e fiscale

Sisma Bonus: prontuario tecnico e fiscale

Roberto Cornacchia, 2017, Maggioli Editore

Il prontuario è uno strumento operativo a supporto del tecnico per avere sotto mano tutte le informazioni tecniche e fiscali relative alla valutazione del danno sismico e alla recente normativa, introdotta dalla legge di stabilità 2017 relativa al Sisma Bonus: il pacchetto di…


Articolo Manovra 2018: Sismabonus, sale il tetto di spesa per i capannoni di Ediltecnico.

Source: Ediltecnico.it

L’equo compenso è contrario ai principi della concorrenza

La norma introdotta dal Senato nel decreto fiscale sarebbe in contrasto con i principi della concorrenza e con i processi di liberalizzazione e l’introduzione nel decreto fiscale dell’equo compenso per tutte le professioni ostacola il processo competitivo e vanifica anche le riforme pro-concorrenziali introdotte di recente

Lo sostiene l’Antitrust in una segnalazione pubblicata sul Bollettino settimanale n. 45 di oggi. Qui puoi scaricare il bollettino dell’AGCOM sull’equo compenso. Eccone i passaggi salienti.

Equo compenso: perchè è contro la libera concorrenza?

L’art. 19 quaterdecies del ddl citato introduce, per tutte le professioni, una disciplina delle clausole vessatorie ulteriore sia rispetto a quella già prevista dal codice civile agli art. 1341 e 1342, sia rispetto a quella introdotta dalla legge 22 maggio 2017, n. 81 (Jobs Act).

La disciplina in questione introduce il principio generale per cui le clausole contrattuali tra professionisti e i clienti che fissino un compenso a livello inferiore dei valori previsti nei parametri individuati dai decreti ministeriali sarebbero da considerare vessatorie. Inoltre, è altamente improbabile che i clienti accettino la fissazione di un compenso a livelli inferiori assumendosi, così, il rischio di vedersi contestare in corso d’opera o anche successivamente il mancato rispetto del principio dell’equità.

In definitiva, tramite la disposizione in esame viene sottratta alla libera contrattazione tra le parti la determinazione del compenso dei professionisti (ancorché solo con riferimento a determinate categorie di clienti). L’articolo, che tra l’altro ripresenta alcune disposizioni già inserite in Disegni di legge presentati alla Camera e al Senato, si pone, nel suo complesso, in contrasto con consolidati principi posti a tutela della concorrenza.

Secondo i consolidati principi antitrust nazionali e comunitari, infatti, le tariffe professionali fisse e minime costituiscono una grave restrizione della concorrenza, in quanto impediscono ai professionisti di adottare comportamenti economici indipendenti e, quindi, di utilizzare il più importante strumento concorrenziale, ossia il prezzo della prestazione.

In quest’ottica, l’effettiva presenza di una concorrenza di prezzo nei servizi professionali non può essere collegata a una dequalificazione della professione, giacché, come più volte ricordato dall’Autorità, è invece la sicurezza offerta dalla protezione di una tariffa fissa o minima a disincentivare l’erogazione di una prestazione adeguata e a garantire ai professionisti già affermati sul mercato di godere di una rendita di posizione determinando la fuoriuscita dal mercato di colleghi più giovani in grado di offrire, all’inizio, un prezzo più basso.

Articolo L’equo compenso è contrario ai principi della concorrenza di Ediltecnico.

Source: Ediltecnico.it

Per chiudere un portico, che permesso serve?

Ecco la selezione settimanale delle sentenze più interessanti pubblicate la scorsa settimana. Gli argomenti oggetto delle pronunce sono: per chiudere un portico, che permesso serve?; muro di contenimento: sempre titolo edilizio necessario; abuso edilizio: onere della prova dell’epoca di realizzazione; parcheggi pertinenziali interrati: esigibilità degli oneri di costruzione; SCIA: limite per annullamento in caso di falsa rappresentazione della realtà.

Chiudere un portico: che titolo edilizio serve?

Estremi della sentenza: TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, 24 novembre 2017 n. 941
Massima: La chiusura di un preesistente portico richiede il permesso di costruire

 

La chiusura di un preesistente portico comportato, da un punto di vista urbanistico, un aumento di volumetria dell’immobile (con conseguente, seppur lieve, aumento del carico antropico) e, da un punto di vista estetico, una modifica della facciata.

Sotto il profilo tecnico giuridico, è tale, quindi, da poter essere considerato una nuova costruzione ai sensi delle vigenti norme in materia edilizia (art. 3, comma 1, lett. e, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), necessitante di permesso di costruire, e non, invece, trasformazione che non aumenta il carico antropico (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia).

Muro di contenimento: che titolo edilizio è necessario?

Estremi della sentenza: TAR Puglia, sez. I Lecce, sent. 23 novembre 2017 n. 1839
Massima: Serve il permesso di costruire per il muro di contenimento

 

I muri di contenimento si differenziano sostanzialmente dalle mere recinzioni non solo per la funzione, ma anche perché servono a sostenere il terreno al fine di evitare movimenti franosi dello stesso.

I muri di contenimento devono, quindi, presentare necessariamente una struttura idonea, per consistenza e modalità costruttive, ad assolvere alla funzione di contenimento. Pertanto, il muro di contenimento, pur potendo avere, in rapporto alla situazione dei luoghi, anche una concomitante funzione di recinzione, è tuttavia sotto il profilo edilizio un’opera più consistente di una recinzione il che esclude la sua riconducibilità alle opere di edilizia libera essendo, invece, necessario il permesso di costruire.

>>> Realizzare un muro di contenimento: serve il permesso di costruire?

Parcheggi pertinenziali interrati: oneri di costruzione

Estremi della sentenza: TAR Emilia Romagna, 20 novembre 2017 n. 751
Massima: Il Comune non può richiedere gli oneri di costruzione per i parcheggi pertinenziali interrati

 

La giurisprudenza ha, in più occasioni, avuto modo di pronunciarsi sulla questione relativa dell’assoggettamento a contributo urbanistico per oneri di costruzione della parte degli interventi edilizi assentiti relativa alle superfici destinate a parcheggi pertinenziali interrati, ritenendo illegittima la relativa pretesa delle amministrazioni comunali (v. T.A.R. Emilia – Romagna sez. I, n. 545 del 2017; sez. II n. 939 del 2014 e 16/4/2010 n. 3533).

In dette pronunce è stato condiviso l’autorevole posizione del Consiglio di Stato che, in tema di controversie aventi ad oggetto “la rideterminazione dei contributi urbanistici da parte delle amministrazioni comunali, con specifico riferimento al preteso assoggettamento a tale contribuzione degli interventi edilizi concernenti la realizzazione sia dei parcheggi pertinenziali sia delle superfici relative ai corselli di manovra e di accesso ai garage interrati”, ha stabilito che tutti i parcheggi pertinenziali, in quanto espressamente individuati quali opere di urbanizzazione, non soggiacciono al contributo di costruzione (v. Cons. Stato sez. IV, 28/11/2012 n. 6033).

Nella citata decisione, il Consiglio di Stato ha infatti precisato quanto segue: “Deve sul punto ribadirsi, infatti, che la legge n. 122/1989 nell’innovare la disciplina dei parcheggi (anche ex art. 2 comma 2 incrementando la misura minima obbligatoria di parcheggi pertinenziali nei nuovi edifici -il rapporto di 1mq./20mc stabilito inizialmente dall’art. 41 sexies comma 1 della legge 1150/1942 nel testo aggiunto dall’art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765 è stato portato a 1 mq./10mc- e nello stabilire all’art. 9 comma 1 il principio secondo cui i parcheggi pertinenziali possono essere realizzati anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti), all’art. 11 comma 1 ha equiparato i parcheggi pertinenziali alle opere di urbanizzazione anche per quanto riguarda la gratuità del titolo edilizio.”.

Tale decisione del Consiglio di Stato è stata di recente condivisa da questo T.A.R. con la già citata sentenza di questa Sezione n. 939 del 2014, ove si è osservato che i parcheggi pertinenziali vanno quindi complessivamente qualificati come opere di urbanizzazione e quindi che a tutti (e non già soltanto a quelli previsti per la fruizione collettiva) è stato riconosciuto un rilievo pubblico: può concordarsi in proposito con la tesi per cui la gratuità non va estesa anche ai parcheggi pertinenziali che eccedono la misura minima di legge, atteso che, in carenza di una espressa disposizione di legge in tal senso (e pur nella opinabilità della questione) la interpretazione teleologica consente di affermare che la qualificazione dei parcheggi pertinenziali come opere di urbanizzazione ex art. 11 comma 1 della legge 122/1989 debba rimanere circoscritta entro i confini tracciati dall’art. 41-sexies comma 1 della legge 1150/1942 (di guisa che per i parcheggi eccedenti il “tetto” di dotazione obbligatoria trova applicazione il disposto di cui al D.M più volte citato). Per le chiarite ragioni, quindi, non può accedersi alla tesi del Comune secondo cui a cagione della assenza di espressa abrogazione del citato dm 10 maggio 1977, n. 312400 i parcheggi “equiparati” alle opere di urbanizzazione e conseguentemente esenti dal contributo di costruzione siano soltanto quelli destinati ad uso collettivo. E’ agevole replicare, sul punto, che nulla prova la mancata abrogazione in parte qua del D.M. 10 maggio 1977 in quanto la equiparazione di cui all’art. 11 comma 1 della legge n.122/1989 dei parcheggi pertinenziali alle opere di urbanizzazione non opera per quelli eccedenti la dotazione obbligatoria che quindi risultano normati dal citato D.M..”.

Per quanto concerne, inoltre, l’ulteriore questione relativa all’applicabilità o no dell’art. 9 della legge n. 122 del 1989 (c.d. legge Tognoli) anche agli edifici nuovi e non solo a quelli già esistenti (comma 1, “i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti”), il Tribunale osserva che l’art. 41-sexies della legge n. 1150 del 1942, come sostituito dall’art. 2 della citata legge n. 122 del 1989 stabilisce che “…nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione”.

Da tale chiaro enunciato scaturisce pertanto la necessità di conteggiare i citati spazi a parcheggio nella dotazione degli standard e quindi la correttezza dell’esclusione delle aree di parcheggio, computate nella dotazione degli standard, dal calcolo degli oneri di costruzione (Consiglio di Stato, IV, 24 novembre 2016, n. 4937 e , da ultima: T.A.R. Lombardia –BS- sez. I^ 11/9/2017 n. 1087).

Consigli di lettura

Casi pratici risolti Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: esonero e riduzione

Casi pratici risolti Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: esonero e riduzione

Mario Petrulli, 2017, Maggioli Editore

Di notevole rilevanza pratica, la materia del contributo di costruzione correlato al rilascio del permesso di costruire (oneri di urbanizzazione e costi di costruzione) è molto spesso oggetto di difficoltà interpretative e di contenzioso, per quanto riguarda le problematiche…


>>> Parcheggi pertinenziali: quale disciplina è applicabile?

Abuso edilizio: onere della prova dell’epoca di realizzazione

Estremi della sentenza: TAR Puglia, sez. III Bari, 23 novembre 2017, n. 1213
Massima: L’onere di fornire la prova dell’epoca di realizzazione di un abuso edilizio incombe sull’interessato e non sull’Amministrazione

 

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, l’onere di fornire la prova dell’epoca di realizzazione di un abuso edilizio incombe sull’interessato e non sull’Amministrazione la quale – in presenza di un’opera edilizia non assistita da un titolo edilizio che la legittimi – ha solo il potere/dovere di sanzionarla e di adottare, ove ricorrano i presupposti, il provvedimento di demolizione (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 12 ottobre 1999, n. 1440; Sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 45; Sez. IV, 29 maggio 2014, n. 2782; Sez. IV, 24 agosto 2017, n. 4060).

Solo il privato, infatti, può fornire inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano “in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione di un manufatto. In siffatti casi, il privato dispone ed è normalmente in grado di esibire la documentazione idonea a fornire utili elementi di valutazione, quali fotografie con data certa dell’immobile, estratti delle planimetrie catastali, il progetto originario e i suoi allegati” (T.A.R. Napoli, Sez. III, 7 novembre 2017, n. 5212; sez. VIII, 28 agosto 2017, n. 4122).

SCIA: falsa rappresentazione della realtà

Estremi della sentenza: TAR Puglia, sez. I Lecce, 23 novembre 2017 n. 1837
Massima: Il limite temporale dei 18 mesi entro cui è possibile l’annullamento di una SCIA non opera nel caso della falsa rappresentazione della realtà

 

Nel caso in cui, in occasione della presentazione di una SCIA, sia stato falsamente rappresentato all’Amministrazione comunale lo stato di fatto dell’immobile preesistente, trova applicazione il comma 2-bis dell’art. 21-nonies della L. n. 241/1990, ai sensi del quale “I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.

Conseguentemente, nel caso specifico, il limite temporale dei 18 mesi entro cui è possibile l’annullamento della SCIA non opera, proprio in conseguenza della falsa rappresentazione dei fatti contenuta negli atti prodromici alla formazione del provvedimento amministrativo: di conseguenza, è legittimo il provvedimento comunale che annulla la SCIA anche successivamente allo spirare del termine di 18 mesi.

Leggi anche Lavori edilizi 2017: quando serve CIL, CILA o SCIA (e quando niente)

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

Articolo Per chiudere un portico, che permesso serve? di Ediltecnico.

Source: Ediltecnico.it

Equo compenso, bando da 1 euro anche nel Comune di Solarino

Dopo l’inserimento dell’equo compenso nel decreto fiscale per tutte le professioni e non solo per gli avvocati, arriva lo stesso un caso Catanzaro 2: il comune di Solarino (Siracusa) ha pubblicato due bandi con base d’asta 1 euro per la progettazione. La sentenza del Consiglio di Stato n. 4614, precedente al caso Catanzaro, ha fatto scuola, come ha anche osservato Inarsind.

Equo compenso: ancora svalutata la progettazione

A Solarino, quindi, sono stati pubblicati due bandi di gara per la progettazione e DL dei Lavori di efficientamento energetico di due scuole in cui l’importo per la progettazione viene quantificato pari a 1 euro, senza preoccuparsi del DM 17 giugno 2016. È stato considerato legittimo quanto stabilito dalla sentenza del C.d.S. 4614 del 3 ottobre 2017, e quindi l’affidamento dell’incarico al prezzo simbolico di 1 euro. Il presupposto? Sempre quello: il ritorno economico non è per forza legato a un introito finanziario ma può essere legato ad altre utilità, come il ritorno di immagine o l’implementazione del curriculum.

>> Sul caso Catanzaro leggi Compensi dei Professionisti, la PA può anche pagare ZERO

Il bando da un euro, lo ricordiamo, è inconciliabile con l’art. 3 comma 1 lett. ii) del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) che espressamente qualifica come oneroso il contratto di appalto pubblico. La gratuità stessa, inoltre, non è idonea a garantire la qualità dell’offerta e a consentire una sua effettiva valutazione.

La sentenza del CdS sembra aver ormai sdoganato il concetto della legittimità del lavoro gratuito e la possibilità di considerare i liberi professionisti lavoratori di serie B, non degni di essere remunerati nel modo giusto a fronte di una serie infinita di costi obbligatori da sostenere per formazione, previdenza, assicurazione, POS, fatturazione elettronica.

Inarsind sul caso Solarino

“È inaccettabile – commenta Inarsind – che si possa continuare a operare in spregio alla normativa vigente, il comportamento tenuto dalla stazione appaltante in oggetto dimostra che il Codice degli Appalti, che avrebbe dovuto garantire l’impossibilità di un Catanzaro 2, non ha alcun valore e può essere bypassato in funzione della Sentenza 4614 che diventa faro nella notte per le Amministrazioni che necessitino di affidare incarichi in mancanza di fondi o che semplicemente vogliano mettere in atto un risparmio per le proprie casse, da utilizzare a piacimento, peraltro nel caso specifico senza alcun riferimento a un eventuale contratto di sponsorizzazione di cui all’art.19 del Codice”.

E continua Inarsind: “Si genera così una realtà completamente distorta in cui la definizione di cosa potrà essere appaltato secondo i criteri del D. Lgs. 50/2016 e cosa possa sottostare ai concetti espressi nella Sentenza 4614 sarà lasciata alla libertà delle stazioni appaltanti, una situazione inaccettabile su cui va fatta immediata chiarezza”.

Il coordinamento regionale di Inarsind Sicilia ha inviato la segnalazione all’Anac e chiesto il ritiro della procedura alla stazione appaltante.

Articolo Equo compenso, bando da 1 euro anche nel Comune di Solarino di Ediltecnico.

Source: Ediltecnico.it

Distanze tra fabbricati, 10 metri valgono solo per le nuove costruzioni

L’art. 9 del DM 1444/1968 prescrive, per i nuovi edifici che non si trovano in zona A, “la distanza minima assoluta di metri 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti” (comma 1 e 2). La norma del DM 1444 è stata con costanza ritenuta inderogabile dalla giurisprudenza, a garanzia di esigenze collettive di igiene e sicurezza e per tutelare il diritto di proprietà degli immobili con la disciplina delle distanze tra fabbricati stabilita dal Codice civile.

Distanze tra fabbricati, quando si può meno di 10 metri

Una nuova sentenza del Consiglio di Stato (14 settembre 2017, n. 4337) è coraggiosa e afferma alcuni principi interessanti, partendo sempre dall’articolo 9 del DM 1444. La sentenza 4337 aggiunge che sono ammesse distanze inferiori solo se ci sono gruppi di edifici che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano-volumetriche.

Ti potrebbe interessare anche

Distanze tra fabbricati, i balconi devono essere calcolati?

Distanze tra edifici: 10 metri solo per il nuovo

L’art. 9 del DM 1444 riguarda i nuovi edifici. Ai sensi dell’art.41-quinquies della Legge 17 agosto 1942 n. 1150, “i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi”, sono imposti “ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti”.

L’articolo 9 non riguarda quindi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente: il singolo arretramento di qualche metro produrrebbe infatti un disallineamento con altri fabbricati preesistenti e la realizzazione di spazi chiusi, rientranze ed intercapedini nocivi per le condizioni di salubrità, igiene, sicurezza e decoro. Quindi, la previsione del limite inderogabile di distanza a 10 metri riguarda immobili o parti di essi costruiti per la prima volta, ma non può riguardare immobili che costituiscono il prodotto della demolizione di immobili preesistenti con successiva ricostruzione

Per stabilire se un intervento è soggetto al limite inderogabile di distanza di 10 metri non importa che sia qualificato come nuova costruzione e che sia stato oggetto di permesso di costruire. Ciò che importa è il dato di fatto: cioè che preesistesse un immobile che si trova a distanza inferiore rispetto a quella prevista dall’art. 9 del DM 1444.

Ti potrebbe interessare..

Il regime delle distanze in edilizia

Il regime delle distanze in edilizia

Romolo Balasso – Pierfrancesco Zen, 2017, Maggioli Editore

Questa nuova edizione del volume prosegue nell’ obiettivo di tenere (doverosamente) aggiornato uno strumento di lavoro, qual’è stato inteso, concepito e redatto il volume stesso, inerente un argomento che continua ad essere oggetto di controversie e/o registrare contrasti sia…


Leggi anche Tettoia, quali distanze con il vicino deve rispettare?

Articolo Distanze tra fabbricati, 10 metri valgono solo per le nuove costruzioni di Ediltecnico.

Source: Ediltecnico.it

Impermeabilizzazione in edilizia: come posare le guaine bituminose

Tantissime volte ho parlato di come eseguire la scelta di un sistema impermeabile, ho discusso di quali caratteristiche deve avere un sistema impermeabile e di come deve essere posato, ho spiegato valore per valore cosa vogliono dire i dati riportati sulle schede tecniche dei materiali impermeabili. Una cosa però non ho mai spiegato: come si fa a capire se una posa è corretta oppure no?

Forse a causa di un atto di arroganza da parte mia, ho sempre pensato che anche i professionisti della progettazione e non solo quelli esperti di impermeabilizzazione fossero edotti di come si posa uno dei sistemi più vecchi in assoluto: le guaine bituminose. Ebbene, le guaine bituminose, per riassumere, possono essere posate nei seguenti modi:

  • a colla
  • in autoaderenza
  • a fiamma
  • con fissaggio meccanico

Le uniche soluzioni che danno l’aderenza al 100% sono solo le prime due (a colla e in autoaderenza) in quanto vi è uno strato adesivo (che sia applicato o sia spalmato sulla membrana stessa) che viene rullato ed ogni sua parte aderisce al supporto e mantiene il telo bituminoso totalmente incollato. La posa a fiamma, invece, può essere suddivisa in: posa in totale aderenza e posa per punti.

Chiariamoci subito: per posa in totale aderenza non si intende con adesione al 100% ma prevede che la fiamma venga passata in ogni parte del lato della guaina da appoggiare al supporto. Come potete immaginare benissimo la posa a fiamma avrà dei punti che sono particolarmente aderenti ed altri che non solo sono. Secondo le statistiche, si ritiene (non esiste norma o linea guida) che una guaina posata perfettamente in “totale aderenza a fiamma” avrà un’aderenza finale superiore a 70%; nel caso dei verticali questa sarà superiore al 50%. Proprio l’altro giorno in cantiere mi è stato fatto osservare che al 50% è semiaderenza, non totale aderenza. Purtroppo la questione è puramente semantica! Non riguarda il lavoro in sé.

Impermeabilizzazione verticale: l’aderenza al 50% è adeguata

A questo punto è necessario capire perché una posa sui verticali al 50% è ritenuta adeguata. Bisogna pensare che quanto un sistema impermeabile bituminoso viene posato sul piano verticale di una fondazione questo dovrà resistere autonomamente, aderente al supporto, fin quando non verrà interrato. Da quel momento in poi lo strato impermeabile verrà compresso al muro di fondazione dalla terra (o quello che verrà messo al suo posto) che farà le veci di un vero e proprio fissaggio meccanico. Quindi perché una posa in totale aderenza a fiamma su un piano verticali di fondazione sia considerata a regola d’arte è necessario che:

  • la guaina sia stata sfiammata in tutte le sue parti;
  • le giunzioni tra i rotoli siano stati posati correttamente (schiacciati e non stuccati);
  • che i punti iniziali e terminali dei rotoli siano aderenti al 100%;
  • che i rotoli posati non siano superiori a 3m di altezza;
  • che non vi siano tagli o danneggiamenti della membrana;
  • che il supporto sia il più vicino possibile al piano liscio (nel caso è necessario prevedere una rasatura con materiali che siano resististenti quanto il calcestruzzo che è stato usato).

Impermeabilizzazione: la protezione meccanica

Altro punto fondamentale è la protezione meccanica che è necessario inserire tra la guaina e il riempimento; normalmente si usano i teli in HDPE bugnati. A lungo termine, si è sperimentato troppe volte, danneggiano la membrana ed è meglio non utilizzarli, invece la migliore protezione è data da un geocomposito formato da una tramatura casuale in HDPE ricompresa tra due TNT (tessuto non tessuto).

L’importanza della membrana

Terzo punto importantissimo: la membrana dovrà essere additivata con il master anti radice. Non basta pensare che c’è il geocomposito che funge da anti radice o qualsiasi altro elemento separatore, nel lungo termine le radici degli alberi sono in grado di raggiungere ugualmente lo strato bituminoso ed è meglio proteggerlo in modo tale che non siano necessari interventi di manutenzione straordinaria molto costosi.
Ultimo ma non meno importante: se la membrana finisce sul piano verticale è necessario che venga fissata meccanicamente in testa e sigillata con una piccola scossalina o un battiscopa.

Ricordo sempre che tutti i sistemi impermeabili devono fuoriuscire dal piano di calpestio di almeno 15 cm. Quindi che venga posto sotto intonaco, che venga fissato a vista con una scossalina, che venga coperto da un battiscopa o qualsiasi altra soluzione, anche le membrane poste in fondazione devono rispettare questa regola.

Le impermeabilizzazioni in edilizia

Le impermeabilizzazioni in edilizia

Marco Argiolas , 2017, Maggioli


Potrebbe interessarti anche

Impermeabilizzazione: il caso delle soglie di finestre e portafinestre

Articolo Impermeabilizzazione in edilizia: come posare le guaine bituminose di Ediltecnico.

Source: Ediltecnico.it

Bonus ristrutturazioni: detrazione maggiore per chi compra

Novità per le agevolazioni fiscali per la riduzione del rischio sismico degli edifici: maggiori detrazioni per l’acquisto di immobili nei comuni che si trovano in zone a “rischio sismico 1”. Questa la novità contenuta nella nuova edizione della guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, pubblicata dalle Entrate. Ci sono anche le detrazioni fiscali che spettano all’acquisto di case antisismiche introdotte del decreto legge n. 50/2017.

Quando gli interventi che danno diritto alle detrazioni (sotto un quadro riassuntivo) sono realizzati nei Comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico 1” (fare riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519/2006, pubblicata nella GU 108 dell’11 maggio 2006), chi compra un immobile facente parte di un edificio demolito e ricostruito può usufruire di una detrazione pari al 75% del prezzo di acquisto (se i lavori hanno ridotto di una classe il rischio sismico dell’edificio) o all’85% (se si passa a due classi di rischio inferiori). Il prezzo di acquisto su cui calcolare la detrazione è quello dell’atto pubblico di compravendita, comunque la detrazione spetta su un massimo di 96mila euro.

Scarica la Guida delle Entrate sulle ristrutturazioni aggiornata al 22 settembre

L’agevolazione viene riconosciuta anche se la ricostruzione dell’edificio determina una variazione di volume rispetto alla costruzione preesistente (se le norme urbanistiche consentono la variazione di volume). Gli interventi devono essere stati eseguiti da imprese che vendono l’immobile entro 18 mesi da quando hanno concluso i lavori.

La guida ricorda anche la possibilità per i contribuenti che beneficiano dell’agevolazione di cedere il credito pari alla detrazione spettante.

Detrazioni antisismica: il quadro generale

La legge di bilancio 2017 aveva previsto la possibilità di usufruire di detrazioni più elevate se la realizzazione degli interventi di ristrutturazione comporta una riduzione del rischio sismico. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, ecco le detrazioni possibili:

  • detrazione del 70%, su una spesa massima di 96mila euro per unità immobiliare, se i lavori portano a una classe di rischio sismico inferiore
  • detrazione dell’80%, se si passa a due classi di rischio in meno

L’agevolazione riguarda non solo i lavori eseguiti su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 ma anche su quelli situati nella zona 3. Vale per tutti gli immobili abitativi, non solo le abitazioni principali ma anche quelli destinati ad attività produttive.

Quando scade il bonus ristrutturazioni?

La guida ribadice anche che la detrazione 50% per interventi di ristrutturazione (quelli “normali”, che non comportanto miglioramento antisismivo) dal 1° gennaio 2018 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare. Riguardo alle spese sostenute per interventi di adozione di misure
antisismiche, valgono fino al 31 dicembre 2021.

Le detrazioni fiscali sulla casa 2017

Le detrazioni fiscali sulla casa 2017

Fabio Fusano, 2017, Maggioli Editore

Nuova edizione 2017 aggiornata e ampliata della Guida in formato ebook,, che si propone di fornire risposte esaurienti, specifiche e risolutive sul tema delle agevolazioni fiscali in edilizia.
La prima parte è dedicata all’Ecobonus con un’analisi sull’incentivo fiscale…


Articolo Bonus ristrutturazioni: detrazione maggiore per chi compra di Ediltecnico.

Source: Ediltecnico.it