POS obbligatorio, ad architetti e ingegneri non serve

Per il pagamento delle attività svolte da ingegneri e architetti il POS non è necessario. Per tempistiche, importi e rapporto tra cliente e professionista, il pagamento delle prestazioni di architetti e ingegneri liberi professionisti è corrisposto il più delle volte con bonifico, molto spesso a costo zero, e non tramite POS. Il POS obblligatorio (a proposito, dove eravamo rimasti?) sarebbe solo un ulteriore costo per il professionista, che lo utilizzerebbe. Inoltre, le prestazioni di progettazione o direzione dei lavori si realizzano su un arco di tempo più o meno ampio e spesso la parcella prevede compensi superiori ai mille euro.

Il committente paga con bonifico bancario. Da quando ci sono le detrazioni per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica o antisismica, le prestazioni vengono pagate secondo procedure specifiche con bonifico bancario.

Inarsind, per tutti questi motivi, invita il Governo a escludere gli ingegneri e gli architetti dall’obbligo di POS. E… a mali estremi estremi rimedi. Inarsind si richiama all’art. 693 del Codice Penale, che recita: “chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a trenta euro”. L’illecito si verifica, quindi, non in mancanza del POS ma solo in caso di mancata accettazione del suo utilizzo se lo richiede il cliente.

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No al POS per architetti e ingegneri: ecco i motivi

Riportiamo tutto il testo con cui Inarsind ha chiesto di non imporre il POS ad architetti e ingegneri.

“Già nel 2013 Inarsind sottolineò la poca pertinenza dell’utilizzo del POS con l’attività tipica di ingegneri ed architetti liberi professionisti. I motivi che avevano spinto Inarsind ad essere contrari all’introduzione dell’obbligo del POS per architetti ed ingegneri non sono mutati nel tempo.

Tempi e procedure della prestazione

Anzitutto tipicamente l’espletamento delle prestazioni di architetti ed ingegneri non vedono un committente recarsi presso lo studio del professionista, ritirare un prodotto o fruire di un servizio e quindi procedere al pagamento.

Le prestazioni di progettazione, e ancor più di Direzione dei lavori, si espletano su un arco di tempo che può essere più o meno ampio, e tipicamente, dato che i compensi minimi possono corrispondere a qualche centinaio di euro ma risultano più spesso superiori almeno ai mille euro, vengono pagate, dopo presentazione di avviso di parcella, con bonifico bancario a fronte della relativa fattura; molto spesso anche con tempi molto dilazionati rispetto alla prestazione ed all’emissione dell’avviso.

Detrazioni per ristrutturazione e risparmio energetico

Inoltre, a seguito delle diverse misure di defiscalizzazione messe in campo negli ultimi anni per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione, risparmio energetico etc, tutte le prestazioni connesse a tali pratiche, comprese le progettazioni e direzioni lavori, vengono pagate secondo procedure specifiche che prevedono l’utilizzo del bonifico bancario. Le modalità operative di architetti e ingegneri liberi professionisti sono pertanto tali, per tempistiche, importi e rapporto tra cliente e professionista, da non corrispondere a quelle del pagamento mediante POS.

POS obbligatorio, nessun vantaggio solo costi

Si ritiene quindi che l’estensione di tale obbligo ai professionisti architetti e ingegneri non vada a introdurre alcun vantaggio o miglioramento del servizio per il cliente, che mai riteniamo si recherebbe presso lo Studio appositamente per pagare con il POS quando può facilmente fare un bonifico on line, molto spesso a costo zero, costituendo invece un ulteriore costo da sostenere per il professionista che nessun utilizzo farebbe del servizio.

Come già espresso anche in una lettera al Ministro dell’Economia e delle Finanze Padoan, Inarsind ritiene si debbano escludere dall’applicazione dell’obbligo di utilizzo del POS le categorie professionali, come architetti ed ingegneri, per le cui modalità operative non porterebbe alcun vantaggio alla collettività. In alternativa il rimando all’art. 693 del Codice Penale potrebbe in qualche modo risolvere la problematica per architetti ed ingegneri, determinando l’illecito non in mancanza del POS ma solamente in caso di mancata accettazione dell’utilizzo dello stesso su richiesta del cliente.”

E i geometri?

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In vigore la legge 22 maggio 2017, n. 81, pubblicata sulla G.U. n. 135 del 13 giugno 2017, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” e meglio…


Articolo POS obbligatorio, ad architetti e ingegneri non serve di Ediltecnico.

Source: Ediltecnico.it

Come modellare correttamente gli impianti termici?

Grazie all’esperienza maturata in anni di partecipazione a gruppi di lavoro normativi, Blumatica rappresenta un valido riferimento per la progettazione e la formazione dei tecnici nel settore dell’efficienza energetica. La normativa in materia di energia e ambiente è sempre in continua evoluzione e sta innovando profondamente le modalità costruttive degli edifici e degli impianti di climatizzazione.

In particolare, le maggiori difficoltà riscontrate dai tecnici riguardano gli aspetti impiantistici, il più delle volte a causa di una non perfetta corrispondenza tra gli schemi funzionali previsti dalla normativa e quelli reali degli impianti. Risulta pertanto indispensabile diventare padroni in tempi stretti delle nuove procedure di calcolo introdotte dalle norme tecniche (UNI/TS 11300) e delle regole di modellazione nel software di calcolo per evitare errori o risultati non coerenti con il comportamento reale dell’edificio.

Di seguito, i concetti più importanti delle UNI/TS 11300 e alcuni esempi di schemi impiantistici modellati con il software Blumatica Energy.

Impianti termici, definizioni importanti

Definizione 1. Zona termica: parte dell’ambiente climatizzato mantenuto a temperatura (ed eventualmente umidità) uniforme attraverso lo stesso impianto di climatizzazione. In linea generale ogni porzione di edificio, climatizzata ad una determinata temperatura con identiche modalità di regolazione, costituisce una zona termica. La zonizzazione non è richiesta se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

  1. Le temperature interne di regolazione per il riscaldamento differiscono di non oltre 4 K
  2. Gli ambienti non sono raffrescati o comunque le temperature interne di regolazione per il raffrescamento differiscono di non oltre 4 K
  3. Gli ambienti sono serviti dallo stesso impianto di climatizzazione
  4. Se vi è un impianto di ventilazione meccanica, almeno l’80% dell’area climatizzata è servita dallo stesso impianto di ventilazione con tassi di ventilazione nei diversi ambienti che non differiscono di un fattore maggiore di 4
  5. Se vi è il controllo dell’umidità, le umidità relative interne di regolazione differiscono di non oltre 20 punti percentuali.

È possibile che la zonizzazione relativa al riscaldamento differisca da quella relativa al raffrescamento.

Esempio 1: villetta due piani con radiatori

 

Terminali Emissione:radiatori
Riscaldamento Piano 1: termocamino
Riscaldamento Piano 2: caldaia
Raffrescamento: assente

2 ZONE TERMICHE
Zona 1 Piano 1  
Zona 2 Piano 2  

 


Esempio 2 – Villetta due piani con radiatori e split di raffrescamento

 

Terminali Emissione:radiatori
Riscaldamento Piano 1: termocamino
Riscaldamento Piano 2: caldaia
Raffrescamento: Soggiorno Piano 1

3 ZONE TERMICHE
Zona 1 Piano 1  
Zona 2 Piano 1  
  Zona 3 Piano 2  

 


Definizione 2. Priorità generatori: nel caso di sistemi che comprendono produzione di energia termica utile da energie rinnovabili e da altri sottosistemi di generazione (pompe di calore, cogenerazione, combustione a fiamma con vettori energetici non rinnovabili), la ripartizione del carico tra i generatori deve essere effettuata secondo un ordine di priorità definito nel progetto, in modo da ottimizzare il fabbisogno di energia primaria tenendo conto dei vettori energetici, dei rendimenti e delle condizioni dei singoli generatori.

In mancanza di condizioni specificate nel progetto, nel prospetto 6 della UNI/TS 11300-4 è indicato come devono essere valutate le priorità per la produzione di energia termica utile per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria ai fini del calcolo.

Prioritàa) Sottosistema di generazione Produzione di energia
1 Solare termico Termica
2 Cogenerazione Elettrica e termica cogenerata
3 Combustione di biomasse Termica
4 Pompe di calore Termica o frigorifera
5 Generatore di calore a combustili fossili Termica
a)  Qualora il sistema preveda l’utilizzo di energia termica da rete (teleriscaldamento) e di energia solare, a quest’ultima viene assegnata priorità 1

 

In Blumatica Energy, la gestione della priorità dei generatori avviene seguendo 2 regole semplicissime:

  • All’interno di una stessa centrale termica, la priorità tra i generatori segue il prospetto 6 della UNI/TS 11300-4
  • L’utente può modificare la priorità tra i generatori, dividendoli in due o più centrali termiche differenti e ordinarle secondo la priorità che il sottosistema ha nello schema impiantistico.

Esempio – Appartamento con termico a pellet e caldaia per riscaldamento

Priorità secondo UNI/TS 11300   Priorità definita dall’utente
  1) Termocamino a pellet
2) Caldaia
    1) Caldaia
2) Termocamino a pellet
     

 

Definizione 3. Generatori biomassa in sistemi bivalenti: secondo la UNI/TS 11300-4, i sistemi si definiscono bivalenti o polivalenti quando l’energia termica utile richiesta dall’edificio è fornita da almeno un generatore a biomassa e da uno o più generatori i cui consumi siano riconducibili a fonti non rinnovabili (combustibili fossili e energia elettrica).

Nel caso di sistemi bivalenti o polivalenti, la quota di energia utile fornita dai generatori a biomassa non può superare i valori riportati nei prospetti seguenti:

Sistemi per riscaldamento o combinati (riscaldamento + ACS) con fluido termovettore acqua

Tipo di generatore Quota fornita dalla biomassa %
Impianto con accumulo Impianto senza accumulo
Generatore di calore a biomassa a caricamento manuale e controllo manuale dell’aria comburente 55 40
Generatore di calore a biomassa a caricamento manuale e controllo automatico dell’aria comburente 75 65
Generatore di calore a biomassa a caricamento automatico e controllo automatico dell’aria comburente 90 90

 

Sistemi per sola produzione di ACS con fluido acqua

Tipo di generatore Quota fornita dalla biomassa %
Impianto con accumulo Impianto senza accumulo
Generatore di calore a biomassa installato in ambiente
Generatore di calore a biomassa installato in centrale termica a caricamento manuale 50
Generatore di calore a biomassa installato in centrale termica a caricamento automatico 90
Generatore di calore a biomassa installato in centrale termica a caricamento automatico con ventilatore a condensazione 90 0

 

Sistemi per il riscaldamento con fluido termovettore aria

Tipo di generatore Quota fornita dalla biomassa %
Generatore di calore a biomassa a caricamento manuale e controllo manuale dell’aria comburente 30
Generatore di calore a biomassa a caricamento automatico e controllo automatico dell’aria comburente 50

 

Esempio – Appartamento con termico a pellet e caldaia per riscaldamento e ACS

Definizione 4. Unità di trattamento aria e distribuzione aeraulica: nel bilancio termico dell’edificio il fabbisogno termico dovuto agli impianti aeraulici è calcolato tenendo conto della differenza tra la temperatura interna di set-point e la temperatura dell’aria di immissione dell’aria in ambiente.

Pertanto, ai fini della determinazione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione, al fabbisogno di energia termica utile effettivo va aggiunto il fabbisogno di energia termica necessario per portare l’aria dalla temperatura di prelievo alla temperatura di immissione dell’aria in ambiente.

Tale carico è dovuto principalmente alle perdite termiche per trasmissione attraverso le pareti delle condotte ed è funzione della portata d’aria effettiva e della temperatura di immissione dell’aria in ambiente di progetto. Al fine di garantire il mantenimento di tale temperatura, le batterie dell’UTA dovranno fornire, in uscita, aria a temperatura sufficiente da compensare le dispersioni nei vari tratti dell’impianto aeraulico.

Ai fini del calcolo delle temperature in uscita e in entrata alla batteria è necessario tener conto di recuperi e perdite dei circuiti di distribuzione dal punto di immissione dell’aria in ambiente all’uscita della batteria e dal punto di prelievo dell’aria esterna all’entrata della batteria.

Risulta necessario, pertanto, procedere ad una schematizzazione della rete in modo da tenere in considerazione perdite e fabbisogni elettrici o termici dei vari tratti in cui è suddivisibile la rete. In particolare, la schematizzazione deve avvenire suddividendo la rete in più tratti dalle caratteristiche omogenee, effettuando il calcolo di perdite e fabbisogni in maniera separata ogni qual volta vi sia:

  • un nodo ovvero una ramificazione della rete: in questo caso cambia la portata nominale e potrebbe cambiare la temperatura nel caso di due condotte con aria a temperatura differente si uniscano in un’unica condotta (ad esempio nel caso di ricircolo aria ambiente)
  • una batteria: in questo caso cambia la temperatura per effetto della batteria
  • il passaggio in locali o ambienti a temperature diverse: il calcolo delle perdite è differente per la diversa differenze di temperatura
  • il cambio delle caratteristiche della condotta (ad esempio da condotta isolata a condotta non isolata): cambiando le perdite
  • un ventilatore: solo per valutazioni A3 se si considera l’incremento di temperatura dei recuperi degli ausiliari.

Il sistema aeraulico può essere suddiviso, inoltre, su due livelli di calcolo:

  • Circuito primario: che comprende l’UTA e alimenta le diverse reti di utenza
  • Circuito secondario: che rappresenta il circuito delle n-zone termiche. Se le condotte sono tutte interne all’ambiente possono essere trascurate, in quanto il calcolo delle perdite si effettua solo nei tratti correnti in locali non riscaldati o all’esterno

Esempio – Ufficio 2 piani con impianto aeraulico a doppio flusso con recuperatore

La batteria di preriscaldamento dell’UTA è collegata ad una pompa di calore e un generatore a combustione: il fabbisogno di energia termica della batteria di preriscaldamento è assegnato in priorità alla pompa di calore; l’eventuale fabbisogno residuo è soddisfatto dalla caldaia.

Condotte estrazione   Condotte immissione
CE.1: condotta dall’uscita del piano terra alla giunzione (con la condotta del primo piano);

CE.2: condotta dall’uscita del primo piano alla giunzione (con la condotta del piano terra);

CE.3: condotta dalla giunzione al recuperatore di calore

  CI.1: condotta dall’entrata del piano terra alla giunzione (con la condotta del primo piano);

CI.2: condotta dall’entrata del primo piano alla giunzione (con la condotta del piano terra);

CI.3: condotta dalla giunzione all’UTA

 

Nota: Le condotte presenti nelle diverse zone termiche sono state trascurate in quanto non necessarie per il calcolo data la configurazione e il tipo di impianto (assenza di ventilatori di zona e/o condotte per singola zona correnti in ambienti non climatizzati e/o all’esterno.
Inoltre, sono state trascurate le condotte che collegano l’UTA all’ambiente esterno, da cui viene prelevata l’aria di rinnovo.

Definizione 5. Ausiliari elettrici: l’energia ausiliaria è utilizzata per l’azionamento di pompe, valvole, ventilatori e sistemi di regolazione e controllo. Una quota di tale energia può essere recuperata come energia termica utile, apportando una corrispondete riduzione al fabbisogno di energia termica (ad esempio, l’energia meccanica fornita all’asse di un circolatore si trasforma in energia termica nel fluido termovettore, riducendo il fabbisogno della distribuzione).

Il fabbisogno di energia elettrica di un impianto di riscaldamento po’ derivare dai seguenti sottosistemi:

  • Sottosistema di emissione: funzione della potenza elettrica complessiva dei terminali di emissione (es. ventilconvettori).

In assenza di dati di progetto o forniti dal fabbricante, è possibile utilizzare per il calcolo le potenze elettriche riportate nel Prospetto 36 della UNI/TS 11300-1.

Inoltre, tali consumi elettrici si considerano recuperati come energia termica utili, ovvero l’energia dissipata sotto forma di calore dagli ausiliari elettrici di emissione è recuperata nel bilancio termico dell’edificio.

  • Sottosistema di distribuzione: funzione della potenza elettrica dei ventilatori o pompe di distribuzione (a seconda del fluido termovettore).

L’energia elettrica dissipata dagli ausiliari con fluido termovettore acqua è recuperata per l’85% sotto forma di calore. Tali recuperi si considerano solamente se il calcolo delle perdite di energia termica del sottosistema di distribuzione è effettuato con il metodo analitico (Appendice A UNI/TS 11300). Nel caso si utilizzino i valori di rendimento precalcolati, le perdite recuperate sono pari a zero.

L’energia elettrica dissipata dagli ausiliari con fluido termovettore aria è recuperata, invece, come aumento della temperatura dell’aria all’interno della rete aeraulica.

  • Sottosistema di generazione: comprende la potenza elettrica di tutti gli ausiliari montati a bordo del generatore (escluse eventuali pompe installate sul circuito primario di generazione esterne al generatore stesso).Ai fini del calcolo del calcolo dell’energia termica recuperabile si considera recuperata la quota di energia termica trasmessa all’acqua dell’impianto pari a 0,75 del totale, mentre la quota ceduta in ambiente dagli ausiliari si assume pari al 0,25 del totale.

Inoltre, su ciascun generatore, è possibile indicare la potenza di eventuali pompe dei circuiti di collegamento tra il generatore di calore e l’accumulo.

La complessità della materia e la poca chiarezza delle normative, impongono, quindi, uno standard elevato in termini di competenza tecnica. Risulta fondamentale, pertanto, formarsi in tempi molto rapidi o avvalersi di strumenti di lavoro in grado di fornire tutte le informazioni indispensabili a produrre una documentazione professionale e completa.

In tal senso Blumatica mette a disposizione il software “Blumatica Energy“ che, in un’unica soluzione, consente di gestire tutte le problematiche connesse all’efficienza energetica degli edifici: APE, AQE, relazione tecnica e di calcolo (Legge 10), annunci commerciali, trasmittanze termiche e verifiche termoigrometriche, fattibilità interventi migliorativi, esportazioni regionali.

Fiore all’occhiello del software è la tecnologia (già collaudata con altri software, ad esempio Blumatica Energy) che sta rivoluzionando il mondo dell’informatica creando un connubio perfetto tra software e formazione. Si chiama SAAT (Software As A Teacher), una rivoluzionaria alchimia che consente di apprendere qualsiasi tematica tecnica e normativa man mano che si utilizza il software, senza bisogno di utilizzare manuali o altri supporti. Tutorial audio/video, help contestuali ed interfacce studiate ad hoc aprono nuovi orizzonti alla vecchia concezione del software inteso come mero strumento operativo.

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Articolo Come modellare correttamente gli impianti termici? di Ediltecnico.

Source: Ediltecnico.it

Ampliare un balcone, quale titolo edilizio serve

Siamo tornati e torna anche la rassegna di sentenze: ecco la selezione del mese di agosto, nella quale si tratta in particolare dei titoli edilizi necessari per ampliare un balcone, per procedere a una diversa distribuzione degli ambienti interni di un appartamento e per un pergolato di dimensioni modeste. Ma anche di:

  • rimozione del Permesso di costruire formatosi con silenzio-assenso;
  • sempre a proposito di Permesso di costruire, una sentenza sulla sua data di inizio e di efficacia e una sulla sua decadenza per lo sbancamento;
  • abuso edilizio: natura e conseguenze del trasferimento dell’immobile.

Ampliamento del balcone: titolo edilizio necessario

Estremi della sentenza: TAR Campania, sez. III Napoli, sent. 28 agosto 2017 n. 4143
Massima: Serve il permesso di costruire per l’ampliamento del balcone

 

Come chiarito in precedenza dalla giurisprudenza (cfr., ad esempio, TAR Campania, Napoli, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5052), l’ampliamento di un balcone costituisce opera di ristrutturazione edilizia, ai sensi degli artt. 3 e 10 del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001), dal momento che realizza un’oggettiva trasformazione della facciata del palazzo, comportante modifica della sagoma, dei prospetti e delle superfici. Il titolo edilizio per la realizzazione di tale intervento risulta, quindi, essere il permesso di costruire e la sanzione per la sua assenza è il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 33 del citato Testo Unico.

Leggi anche: Chiusura di un balcone o terrazzo: serve il permesso di costruire?

Permesso di costruire con silenzio-assenso: rimozione

Estremi della sentenza: TAR Calabria, sez. II Catanzaro, sent. 24 agosto 2017 n. 1365
Massima: Il silenzio assenso formatosi sulla domanda di permesso di costruire può essere rimosso mediante l’esercizio del potere di annullamento di ufficio da parte del Comune

 

Il silenzio assenso formatosi sulla domanda di permesso di costruire può essere rimosso mediante l’esercizio del potere di annullamento di ufficio da parte del Comune e tale misura di autotutela consente di contemperare il ripristino della legalità con l’esigenza, pure avvertita dal legislatore, di rendere effettivamente praticabile l’istituto del silenzio accoglimento.

Tale atto di autotutela trova la sua disciplina normativa nell’art. 21-nonies Legge n. 241/90, che individua le condizioni per l’esercizio in autotutela, da parte dell’Amministrazione, del potere di annullamento d’ufficio nell’illegittimità dell’atto amministrativo, nella sussistenza di ragioni di interesse pubblico, nell’esercizio del potere entro un termine ragionevole e nella valutazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati rispetto all’atto da rimuovere.

Diversa distribuzione degli interni: titoli edilizi

Estremi della sentenza: TAR Campania, Napoli, sez. I, sent. 22 agosto 2017, n. 4098
Massima: La diversa distribuzione degli ambienti interni di un appartamento, mediante eliminazione e spostamento di tramezzature è soggetta alla CILA se non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio; viceversa, è necessaria la SCIA

 

La diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature, purché non interessi le parti strutturali dell’edificio, costituisce attività di manutenzione straordinaria che la legge riconduce nella attività edilizia libera, soggetta al semplice regime della comunicazione di inizio lavori originariamente in forza dell’art. 6, comma 2, ed ora dell’art. 6 bis del d.P.R. n. 380/01 che disciplina gli interventi subordinati a C.I.L.A. e le conseguenze della omessa comunicazione, e, pertanto, non giustifica l’irrogazione della sanzione demolitoria che presuppone il dato formale della realizzazione dell’opera senza il prescritto titolo abilitativo (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 14 ottobre 2016, n. 4267).

Quando, invece, questo stesso intervento interessa parti strutturali del fabbricato, allora, ai sensi dell’art. 22, co. 1, lett. a), del d.P.R. n. 380/01 la disciplina applicabile è quella della segnalazione certificata di inizio di attività, la cui mancanza parimenti comporta, di regola, l’irrogazione della sola sanzione pecuniaria di cui al successivo art. 37.

Permesso di costruire: data di inizio efficacia

Estremi della sentenza: TAR Campania, sez. VIII Napoli, sent. 28 agosto 2017 n. 4126
Massima: Il permesso di costruire viene ad esistenza con la consegna del provvedimento concessorio al richiedente

 

In ordine al momento in cui deve dirsi perfezionato un permesso di costruire, come ricordato dalla giurisprudenza (cfr. TAR Napoli, Sez. VIII, n. 666 del 4 febbraio 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata), posto che la concessione edilizia (oggi permesso di costruire) è un provvedimento amministrativo “recettizio” (che viene, quindi, ad esistenza con la comunicazione agli interessati – cfr. Consiglio di Stato, V, 27 settembre 1996, nr. 1152; cfr. anche TAR Piemonte, Torino, II, 04 novembre 2008, nr. 2749; TAR Piemonte, Torino, I, 01 settembre 2006, nr. 3166), il termine “rilascio”, riferito al titolo edilizio, che si rinviene nel corpo dell’art. 15, comma 2, del D.P.R. 380/2001 (“il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo”), ancorché in prima lettura non appaia univoco, potendo sostanzialmente significare sia “emanazione”, che “consegna” dell’atto, è in realtà ricollegabile alla materiale consegna di questo, essendo tale significato preferibile poiché più rispondente al lessico del legislatore, se si considera che, laddove quest’ultimo avesse voluto fare riferimento alla data della “emanazione” dell’atto, avrebbe usato sinonimi dal più corretto significato tecnico, come “data dell’atto” oppure, “data di adozione” o, più semplicemente “adozione”.

Sempre il significato di “consegna” del titolo, altresì, deve riconnettersi al medesimo termine “rilascio” cui viene fatto riferimento anche nell’art. 12 del D.P.R. 380/2001 (intestato “presupposti per il rilascio del permesso di costruire”).

Pergolato di modeste dimensioni: titolo edilizio richiesto

Estremi della sentenza: TAR Emilia Romagna, sez. Parma, sent. 14 agosto 2017 n. 275
Massima: Il pergolato di modeste dimensioni è un elemento di arredo delle aree pertinenziali degli edifici

 

L’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 prevede che “nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: … e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”.

Un pergolato in legno, realizzato su pianta di m. 4,93 x 2,53, non ancorato al suolo, e dotato di una copertura in lastre e cannette anche queste amovibili poiché solo appoggiate, non richiede un titolo edilizio ma rientra nell’ambito dell’attività edilizia libera.

La posizione espressa trova conferma nella più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha ritenuto la legittimità di simili manufatti aventi struttura in legno ad uso pergolato aperta su più lati ed avente una copertura amovibile poiché inidonee a costituire volume urbanistico (Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2016 n. 4711).

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Utilizzare al meglio gli spazi esterni è una legittima aspirazione di ogni proprietario e, normalmente, ciòavviene tramite l’installazione di strutture leggere idonee allo scopo: pergolati, tettoie, gazebi ed altri elementidi arredo.Ma quanti si domandano, prima di procedere,…


Leggi anche Pergolato in ferro per la macchina, che titolo edilizio serve?

Abuso edilizio: conseguenze del trasferimento dell’immobile

Estremi della sentenza: TAR Lazio, sez. II quater Roma, sent. 10 agosto 2017 n. 9286
Massima: L’illecito edilizio permane nel caso di trasferimento della titolarità del bene

 

L’abuso edilizio ha carattere permanente e l’estraneità non può infatti essere fatta valere dal nuovo proprietario rispetto alle opere abusive realizzate dal precedente proprietario, perché altrimenti ciò equivarrebbe ad eludere l’applicazione della normativa concernente la repressione degli abusi edilizi; ne consegue che l’illecito edilizio permane nel caso di trasferimento della titolarità del bene (T.A.R. Veneto, sez. II,10 giugno 2009, n. 1723; TAR Campania – Napoli, sez. II, 2 maggio 2012, n. 1968).

Sbancamento: decadenza del permesso di costruire

Estremi della sentenza: TAR Lombardia, sez. I Brescia, sent. 7 agosto 2017 n. 990
Massima: Lo sbancamento di un’area non basta a concretizzare un effettivo inizio lavori idoneo ad evitare la decadenza del permesso di costruire

 

Secondo la giurisprudenza nettamente prevalente del Consiglio di Stato (cfr., per tutte, sez. IV – 10/7/2017 n. 3371), ai sensi dell’art. 15 comma 2 del D.P.R. 380/2001, l’effetto decadenziale si riconnette al mero dato fattuale del mancato avvio dei lavori entro il termine annuale fissato dalla legge, ossia costituisce il riflesso automatico del trascorrere del tempo.

La pronunzia di decadenza del permesso a costruire ha carattere strettamente vincolato all’accertamento del mancato inizio e completamento dei lavori entro i termini stabiliti dalla norma stessa (rispettivamente un anno e tre anni dal rilascio del titolo abilitativo, salvo proroga), ed ha natura ricognitiva del venir meno degli effetti del permesso a costruire per l’inerzia del titolare a darvi attuazione, per cui la decadenza opera di diritto, pertanto non è richiesta l’adozione di un provvedimento amministrativo espresso.

La giurisprudenza amministrativa ha altresì stabilito che “il termine di durata del permesso edilizio non può mai intendersi automaticamente sospeso, essendo al contrario sempre necessaria, a tal fine, la presentazione di una formale istanza di proroga, cui deve comunque seguire un provvedimento da parte della stessa Amministrazione, che ha rilasciato il titolo ablativo, che accerti l’impossibilità del rispetto del termine, e solamente nei casi in cui possa ritenersi sopravvenuto un factum principis ovvero l’insorgenza di una causa di forza maggiore (Consiglio di Stato sez. IV, n. 974/2012, cit.)” (Consiglio di Stato, sez. III – 4/4/2013 n. 1870).

L’inizio dei lavori, idoneo ad impedire la decadenza della concessione edilizia, può ritenersi sussistente quando le opere intraprese siano tali da evidenziare l’effettiva volontà di realizzare l’opera; ad avviso della giurisprudenza, non è sul punto sufficiente la sola esecuzione dei lavori di scavo e di sbancamento, senza che sia messa a punto l’organizzazione del cantiere (la cui assenza è, al contrario, ostativa a concretizzare un effettivo inizio dei lavori).

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

Articolo Ampliare un balcone, quale titolo edilizio serve di Ediltecnico.

Source: Ediltecnico.it

Comunicazione dati fatture per lo Spesometro: rinvio al 28 settembre

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato il rinvio al 28 settembre 2017 del termine per effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre del 2017. La scadenza precedente era il 16 settembre. Per il primo trimestre la trasmissione aveva scadenza 12 giugno. La prossima scadenza? Il 28 febbraio 2018 per il secondo semestre 2017.

La proroga, prevista da un DPCM, è stata fatta proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017.

Spesometro: cosa bisogna comunicare

Il contribuente comunicare i dati di tutte le fatture (emesse e d’acquisto), comprese eventuali modifiche, includendo data di emissione e di registrazione. Esclusi gli scontrini fiscali, le ricevute fiscali, le schede carburanti. Il mancato invio comporta una sanzione di 2 euro per ogni fattura, fino al massimo di 1000 euro a trimestre (Risoluzione 104/E del 28 luglio 2017). Se l’invio avviene entro 15 giorni dalla scadenza, la multa è dimezzata. Si può fare ricorso al ravvedimento operoso.

In sintesi, i dati che professionisti dovranno trasmettere entro il 18 settembre 2017 sono:

  • soggetti relativi alla fattura,
  • data e numero della fattura,
  • base imponibile,
  • aliquota e imposta,
  • tipo di operazione.

La prossima scadenza è fissata per il 28 febbraio 2018, per inviare i dati del secondo semestre 2017.

Spesometro, comunicazione fatture: i motivi

Il rinvio risponde solo in parte alle esigenze segnalate dai professionisti. Si era infatti parlato all’inizio del 15 ottobre o addirittura fine ottobre. Poi si diceva al 30 settembre, ma cadeva di sabato. Quindi, per evitare di prorogare al 2 ottobre, si è deciso il 28 settembre, un giovedì.

L’obbligo di invio trimestrale delle fatture emesse e ricevute è stato introdotto dal Dl 193/2016. Poi era stato congelato, ma all’inizio aveva suscitato molte proteste: i commercialisti erano contrari al fatto che un adempimento prima annuale fosse diventato trimestrale. Avevano quindi deciso di scioperare, salvo poi far saltare lo sciopero perché l’obbligo trimestrale era stato, appunto, congelato. Fino alla sua proroga al 28 settembre.

La scelta probabilmente non ha convinto i professionisti. E infatti il Presidente dei commercialisti Massimo Miani ha dichiarato: “Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha richiesto ufficialmente al ministero dell’Economia il differimento di un mese del termine per la presentazione del nuovo spesometro, alla luce delle difficoltà operative che l’adempimento comporta. Dai nostri interlocutori istituzionali avevamo avuto ampie rassicurazioni su una proroga almeno a sabato 30 settembre, che avrebbe comportato lo slittamento di fatto al 2 ottobre. Pur apprezzando il fatto che questa volta l’annuncio del rinvio sia arrivato con un certo anticipo e non a ridosso della scadenza come spesso accaduto ultimamente, resta il fatto che la proroga di soli dieci giorni al 28 settembre è del tutto insufficiente, dal momento che i tempi a disposizione per i nostri colleghi restano troppo stretti, anche in considerazione del fatto che gli applicativi stanno arrivando nei nostri studi solo in questi giorni”.

Spesometro, il testo del decreto del rinvio

Di seguito trovate il testo del DPCM che stabilisce la “proroga al 28 settembre di termini per l’assolvimento di alcuni adempimenti legati a presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni o altri elementi”.

È disposta la proroga dei seguenti termini:

a) la dichiarazione dei sostituti d’imposta, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all’anno 2016, è presentata in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, entro il 31 ottobre 2017;

b) le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti indicati nell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che devono essere presentate dal 1 luglio 2017 ed entro il 30 settembre 2017, nonchè dei soggetti di cui al comma 1-bis dell’articolo 83 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che devono essere presentate dal 1° luglio 2017 ed entro il termine di cui all’articolo 13-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono presentate entro il 31 ottobre 2017.

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Lisa De Simone, 2017, Maggioli Editore

In vigore la legge 22 maggio 2017, n. 81, pubblicata sulla G.U. n. 135 del 13 giugno 2017, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” e meglio…


Articolo Comunicazione dati fatture per lo Spesometro: rinvio al 28 settembre di Ediltecnico.

Source: Ediltecnico.it

Errori di progettazione: colpa dell’impresa, non del progettista

Lo ha affermato nei giorni scorsi la Cassazione con la sentenza 20214/2017: l’impresa appaltatrice è responsabile degli errori di progettazione. L’impresa deve segnalare gli errori e, se non lo fa, viene multata.

Sia che si accorga di errori presenti nel progetto, sia che non se accorga (nonostante le competenze!), l’imprenditore è responsabile degli errori commessi nella realizzazione dell’opera. Nei casi in cui se ne accorge, deve dirlo al committente. Il responsabile non è chi ha fatto il progetto, ma l’impresa che segue i lavori.

Nel caso analizzato dalla Cassazione, un privato aveva commissionato a un’impresa la realizzazione di un immobile, la cui progettazione era stata seguita da un professionista esterno. A fine lavori, l’impresa lamentava un ritardo nel pagamento e il privato la presenza di errori nella realizzazione. La conclusione della Corte territoriale era stata che avevano torto entrambi: committente e impresa. I vizi dipendevano, infatti, dalla direzione dei lavori dell’impresa ma anche dalla volontà e dalle richieste del privato committente.

La Cassazione ha invece sentenziato che l’impresa debba SEMPRE rispettare le regole dell’arte e che sia sempre responsabile di come viene realizzata l’opera, anche in caso di ingerenza del committente, poiché è di competenza dell’impresa vedere se ci sono errori e prendere le decisioni che portino a una realizzazione corretta del progetto.

È l’imprenditore, quindi, che deve pagare il risarcimento al committente in tutti i casi: se si è accorto dei vizi causati da errori di progettazione e non li ha denunciati al committente o se non se n’è accorto, pur avendo la capacità tecnica sufficiente per accorgersene.

Foto: www.corriere.it

Articolo Errori di progettazione: colpa dell’impresa, non del progettista di Ediltecnico.

Source: Ediltecnico.it

Unioni civili, bonus ristrutturazioni valido per il convivente del proprietario di casa

Se siamo in un unione civile, il convivente del proprietario dell’immobile è tra i familiari che possono usufruire delle detrazione 50% delle spese per interventi di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio.

Tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture, è compreso anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento. La disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza stessa, senza necessità che trovi fondamento in un titolo contrattuale.

Unioni civili e ristrutturazioni: la normativa

L’Agenzia delle Entrate, già un anno fa, a questo proposito aveva pubblicato questa Circolare, poi ha ribadito il concetto in questi giorni, su Fiscooggi.it.

La legge 76/2016, a tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone delle stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che, a esclusione delle previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull’adozione, “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.

La legge sulle unioni civili, pur non equiparando la convivenza di fatto all’unione fondata sul matrimonio, ha attribuito valore giuridico a questa formazione sociale, rilevando un “legame concreto” tra il convivente e l’immobile destinato a dimora comune.

Tra gli altri familiari che, intestandosi e pagando la fattura, possono usufruire della detrazione per il lavoro di ristrutturazione rientrano il coniuge dell’intestatario della casa stessa, i suoi parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

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Il comma 21 della legge dispone l’applicabilità di numerose norme del codice civile sulle successioni, fra cui l’art. 540 che riserva come quota legittima a favore del coniuge superstite (a parte la metà del patrimonio) “i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare” (alla locuzione “coniuge” deve intendersi sostituita “parte dell’unione civile”: comma 20). Per comune acquisizione, questo dell’abitatore è un diritto reale di godimento (art. 1022 cod. civ.), che viene equiparato all’usufrutto con applicazione delle relative norme in quanto compatibili (art. 1026 cod. civ.).

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Giuseppe Marando, 2015, Maggioli Editore

Il ?prontuario? ? un panorama sulla vasta problematica del nuovo condominio, volto a delinearne l?attuale quadro complessivo, quale scaturito dopo la riforma condominiale del 2012, ed a rappresentare lo stato della relativa evoluzione giurisprudenziale.
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Source: Ediltecnico.it

Radon presente in casa: cosa bisogna fare per bonificare?

Il Radon è un elemento chimico naturale, facente parte della famiglia dei gas nobili, deriva dal decadimento nucleare del Radio, derivato a sua volta da quello dell’Uranio. La caratteristica principale è la sua radioattività ed essendo un gas è in grado di spostarsi agevolmente fra gli interstizi del terreno, risalire in superficie ed entrare all’interno delle abitazioni, dove può raggiungere concentrazioni alte concentrazioni e diventare molto pericoloso per gli abitanti.

Il pericolo per la salute dell’uomo è causato dai prodotti del decadimento nucleare, i quali essendo elettricamente carichi, si attaccano al pulviscolo presente nell’aria, che viene inalato mediante la respirazione e depositato nei tessuti polmonari, in particolare nell’albero bronchiale. A causa del Radon oggi in Italia muoiono circa 3.500 persone l’anno con una forbice che si allarga alle 6.000 unità: una vera strage.

Sullo stesso argomento, leggi anche l’articolo di Denis Sugan sulle strategie di intervento in caso di rischio di presenza di questo pericoloso gas radioattivo

Le fonti di ingresso del Radon nelle case

Tutti possiamo essere in pericolo.

Il Radon infatti ha molteplici vie di ingresso all’interno degli edifici,la dinamica di emissione e spostamento del Radon dal suolo all’interno delle case è complessa e dipende da svariati fattori.

I principali sono:

– Il grado di fratturazione delle rocce, in quanto all’interno di rocce compatte il Radon rimane imprigionato, mentre in quelle fratturate può muoversi liberamente; può inoltre essere veicolato da acque contaminate, direttamente o tramite i suoi predecessori (Uranio e Radio), che decadendo lo liberano nel terreno.

– La permeabilità del terreno, dato che più un terreno è permeabile, più è facile che il Radon riesca ad arrivare in superficie, tramite correnti d’aria o fuoriuscita di acqua sorgiva Al contrario un terreno compatto, ad alta presenza di limo e argilla, può costituire una forte barriera alla sua diffusione.

– Le variazioni di temperatura e di pressione dell’aria tra l’interno e l’esterno degli edifici, che provoca oscillazioni stagionali e giornaliere delle concentrazioni di Radon. In genere tali concentrazioni sono maggiori d’inverno che d’estate e durante la notte che durante il giorno. Dipendendo da svariati fattori, tali situazioni sono comunque molto variabili.

Gli edifici svolgono un ruolo attivo, in quanto a causa dei moti convettivi dovuti al riscaldamento, si crea un effetto camino che porta ad avere una depressione nei piani bassi dell’edificio, favorendo così l’ingresso del Radon.

Altri fattori causa di depressione all’interno degli ambienti sono le canne fumarie, impianti di scarico, aspiratori meccanici ed il vento.

L’infiltrazione nelle abitazioni può avvenire in diversi punti:

– crepe e giunti in pavimenti e pareti, fori di passaggio dei cavi, tubazioni e fognature;

– pozzetti ed aperture di controllo;

– prese di luce ed altre aperture nelle pareti delle cantine, camini, ascensori, montacarichi;

– componenti costruttivi permeabili quali solai in legno, laterizi forati, muri in pietra e simili.

Per approfondire ulteriormente anche gli altri inquinanti indoor, consigliamo di leggere questo breve decalogo per prevenire l’inquinamento in casa

Radon presente in casa: cosa fare

La prima cosa da fare se si abita o si lavora in edifici sospetti, è quella di misurare la concentrazione negli ambienti chiusi. Le misurazioni devono coprire un intero anno solare poiché i valori del Radon sono variabili nell’arco della giornata e dell’anno. Ci si può rivolgere a tecnici esperti qualificati / come gli Esperti in Edificio Salubre, oppure, con una piccola spesa (circa 30/40 € inclusa l’analisi di laboratorio), si può acquistare un kit per la misurazione fai da te. Il dispositivo per la misurazione è un dosimetro molto piccolo va  posizionato nell’ambiente che si vuole monitorare e, al termine dell’esposizione, va restituito per l’analisi. Di solito per le analisi e la relazione si da incarico all’Arpa locale, all’Enea, ma esistono molti laboratori privati.

Bonifica da Radon

Una volta accertata la presenza di Radon, si può diminuirne la pericolosità con il supporto di un tecnico che decide quale azione di rimedio più appropriata può essere vantaggiosa per risolvere la problematica. Le azioni di rimedio sono:

  • depressurizzazione del terreno, aerazione degli ambienti;
  • aspirazione dell’aria interna specialmente in cantina;
  • pressurizzazione dell’edificio, ventilazione forzata del vespaio;
  • impermeabilizzazione del pavimento;
  • sigillatura di crepe e fessure;
  • isolamento di porte comunicanti con le cantine;
  • ventilazione forzata del vespaio.

I costi di bonifica, in base alla concentrazione di gas e alla struttura dell’edificio, possono variare da 500 a 3.000 €. Il metodo più efficace ed immediato – ma provvisorio e, d’inverno sicuramente  dispendioso – per liberarsi del gas è arieggiare correttamente ad esempio le finestre devono essere aperte almeno tre volte al giorno per dieci minuti, iniziando dai locali posti ai livelli più bassi; la chiusura, invece, deve iniziare dai piani più alti, per limitare l’effetto “camino”.

Il problema è differente per gli edifici nuovi. Una semplice prevenzione può ridurre il rischio e limitare i costi: intervenendo già in fase di predisposizione dei piani urbanistici e, soprattutto, di progettazione degli edifici. È indispensabile, ad esempio, monitorare il terreno anche dopo lo scavo delle fondazioni, isolare l’edificio dal suolo mediante vespai o pavimenti galleggianti ben ventilati, impermeabilizzare i pavimenti e le pareti delle cantine con guaine isolanti, evitare collegamenti diretti con interrati o seminterrati, isolare le canalizzazioni degli impianti, usare materiali non sospetti: sabbia, ghiaia, calce sono quasi sempre innocui; così come la pietra calcarea, il gesso naturale, il legno, il cemento puro e quello alleggerito.

Entro il 2018 per tutti i luoghi di attività “aperti al pubblico” sarà necessaria la valutazione certificata Radioattività GAS RADON

Il 17 gennaio 2014 è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale Europea la Direttiva 2013/59/Euratom che rivoluziona il campo delle radiazioni ionizzanti ed in particolare del Radon. In particolare, l’Italia entro il 6 febbraio 2018 dovrà emanare delle disposizioni nazionali che attuino tali indicazioni europee.

Tutti gli articoli dedicati alla salubrità degli edifici sono raccolti nel nostro Dossier Inquinamento Indoor.

Un’opportunità per i tecnici del settore edile

Considerato che la norma prevede per tutti i luoghi di attività “aperti al pubblico” e per quelli che comunque hanno vani interrati e seminterrati, ci sarà l’obbligo di verifica da parte del datore di lavoro della concentrazione del Radon, mediante monitoraggio con uso di dosimetri passivi da parte di laboratori autorizzati, sarà necessario collocare i dosimetri all’interno delle strutture. I risultati del monitoraggio che avverrà nell’arco dei 12 mesi come previsto dalla normativa, insieme alla  relazione di un tecnico  Esperto, dovranno poi essere trasmessi al Comune di appartenenza ed all’ARPA.

La stessa procedura dovrà poi essere ripetuta ogni 5 anni

In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dalla legge, il Comune deve intimare, con ordinanza, la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione della certificazione di agibilità e conseguente sospensione dell’attività esercitata.

Appare quindi evidente che i locali aperti al pubblico e le strutture ricettive  devono iniziare immediatamente il monitoraggio per due semestri al fine di poter rispettare l’obbligo di scadenza. Visti i tempi ristretti imposti dalla norma e soprattutto la delicatezza della sanzione (sospensione agibilità e attività) occorre procedere con sollecitudine all’avvio del monitoraggio e se la concentrazione di radon supera il livello d’azione (pari a 500 Bq m-3), il datore di lavoro è obbligato ad intraprendere azioni finalizzate alla riduzione dell’esposizione al radon dei lavoratori e degli occupanti. Gli Amministratori di Condominio sono tenuti ad attivarsi, soprattutto per gli immobili che includono attività commerciali, uffici, studi, laboratori, palestre, ect.

Per poter adempiere all’incarico si suggerisce al tecnico di acquisire:

  • la planimetria degli immobili, per l’individuazione delle aree da monitorare
  • l’autorizzazione ad acquisire tre preventivi dagli Enti preposti (Arpa, Enea, ecc) per l’acquisizione dei dosimetri e la relazione finale.

È bene a titolo informativo che il tecnico faccia presente ai committenti che il radon non ha effetti dannosi immediati, ma solo tardivi e solo da una ventina d’anni è stato riconosciuto la causa dei tumori polmonari e in Italia rappresenta la seconda causa di morte dopo il fumo di sigaretta. L’esposizione degli affittuari , dei lavoratori, degli impiegati, espone i proprietari ed i  titolari delle licenze commerciali, di ristoro, ecc. alla responsabilità per danni alla salute, la cui tutela giuridica trova il suo fondamento normativo nella Carta Costituzionale ( artt. 2, 3, 32 Cost. ), che ha dato i suoi frutti a partire dagli anni 70, con importanti sentenze della Corte Costituzionale e della Cassazione.

La casa salubre

La casa salubre

Del Corno Barbara, Pennisi Alessandra, 2014, Maggioli Editore

Una casa, per essere definita ?salubre?,?deve rispondere a molteplici requisiti che garantiscano il benessere di chi la abita.
Gli elementi principali sono:? benessere ambientale, legato a fattori quali temperatura, umidit?, ventilazione e luminosit?? salubrit? dei materiali utilizzati?…


Articolo Radon presente in casa: cosa bisogna fare per bonificare? di Ediltecnico.

Source: Ediltecnico.it

Come fare l’Attestato di Prestazione Energetica APE: sopralluogo e rilievi

Oggi, con l’aiuto del libro “APE, Manuale operativo per l’Attestato di Prestazione energetica”, vediamo quali sono le procedure per il pre-sopralluogo e il sopralluogo con relative istruzioni per il rilievo geometrico, il rilievo materico di serramenti, murature, solai e pavimenti. Vediamo anche quali sono le procedure per la valutazione dei ponti termici e i dati necessari per gli impianti termici e le fonti rinnovabili.

APE, la fase di pre-sopralluogo

La fase di pre-sopralluogo è utile al certificatore per acquisire tutte le informazioni necessarie per l’Attestato di prestazione energetica, affinché sia eseguito un sopralluogo (obbligato­rio) dettagliato ed esauriente. I dati da raccogliere sono molteplici e ci permetteranno di operare in maniera più veloce nella fase di sopralluogo. È innanzitutto necessario richiedere al committente visura catasta­le, planimetria catastale e libretto degli impianti dell’immobile per il quale è necessario redigere l’APE. La visura catastale permetterà di individuare in maniera univoca i dati catastali dell’immobile (foglio, particella, subalterno).

La planimetria catastale è utile durante il sopralluogo, in quanto per­mette di avere una base su cui poter rilevare le dimensioni dell’edificio/unità immobiliare. Il certificatore è tenuto a eseguire il sopralluogo e il rilievo dello stato dei luoghi, non potendo successivamente attribuire eventuali errori dimensio­nali all’inesattezza della planimetria catastale.

Il libretto degli impianti ci permette di valutare se sono stati eseguiti cor­rettamente tutti i controlli di efficienza energetica previsti dal d.P.R. 74/2013. La visura catastale può anche essere richiesta direttamente dal pro­fessionista all’Agenzia delle entrate. La planimetria catastale può essere richiesta dal professionista all’Agen­zia delle entrate, previa compilazione da parte del committente del modulo delega, che il professionista deve conservare e mostrare in caso di controlli.

Scarica la delega per l’accesso alle planimetrie dell’Agenzia delle Entrate

Sarebbe utile acquisire in questa fase tutta la documentazione in pos­sesso del committente che può aiutare il certificatore nell’individuazione dei materiali, degli spessori dei componenti e della tipologia degli stessi, così da effettuarne una verifica di rispondenza durante il sopralluogo.

Altra informazione utile da richiedere al committente è riferita alle ristrutturazioni eseguite sulle parti comuni o sull’unità immobiliare, che potrebbero aver interessato l’involucro dell’edificio o l’impianto di riscal­damento, negli anni precedenti. In questo modo sarà quindi possibile in­dividuare l’anno di installazione di tutti i servizi presenti nell’edificio da certificare.

Individuato catastalmente l’immobile e recuperate alcune informazio­ni utili fornite dal committente, è necessario individuare la destinazione d’uso dell’edificio/unità immobiliare, in quanto i servizi da stimare riferiti ai consumi energetici dipendono dalla categoria dell’immobile. Infatti, come detto in precedenza, non tutti i consumi previsti all’interno dell’at­testato di prestazione energetica devono essere sempre stimati. Riman­diamo alla tabella con i consumi da stimare SEMPRE, SOLO SE PRE­SENTI e MAI, riportata al cap. 4 di “APE. Manuale operativo per l’Attestato di Prestazione energetica”.

APE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

APE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Sebastiano Ciciriello, 2017, Maggioli Editore

Il presente  manuale  fornisce  tutte  le  informazioni  utili  al  certificatore  energetico al fine di redigere un completo e corretto Attestato di Prestazione Energetica (APE)   ed è aggiornato ai d.m. 26 giugno 2015  e alle…


APE: il sopralluogo

La fase di sopralluogo è il momento in cui il certificatore deve racco­gliere tutte le informazioni e i dati di input che successivamente, attra­verso l’utilizzo di un software certificato, gli permetteranno di redigere l’attestato di prestazione energetica.

Rilievo geometrico e situazione al contorno

Si procede innanzitutto rilevando i confini dell’unità immobiliare o edificio, distinguendo:

  1. vani a confine con locali climatizzati;
  2. vani a confine con locali non climatizzati;
  3. vani a confine con ambiente esterno.

Successivamente si procede al rilievo geometrico dell’immobile (aiu­tandoci in questo caso con la planimetria catastale). L’output del rilievo geometrico deve fornirci informazioni, quali:

  1. dimensione e altezza dei vani;
  2. dimensione e posizione dei serramenti;
  3. spessore degli elementi opachi verticali e orizzontali;
  4. presenza di aggetti (balconi superiori) che ombreggiano murature e serramenti.

Rilievo di serramenti, murature, solai, pavimenti

Nel rilievo dei serramenti, è anche necessario individuare:

  1. tipologia del telaio del serramento (materiale, presenza del taglio ter­mico);
  2. tipologia del vetro del serramento (singolo o doppio, presenza di vetro­camera con gas inerte, ecc.);
  3. presenza e tipologia del sopraluce (materiale, spessore, presenza di coibente termico);
  4. presenza e tipologia del cassonetto (materiale, presenza di coibente);
  5. tipologia di parapetto (materiale, spessore, presenza di coibente).

È necessario, inoltre, individuare la tipologia e stratigrafia della porta d’ingresso, in particolare è utile sapere se è presente un coibente termico. Se è possibile ottenere marca e modello della porta, dei serramenti e delle vetrazioni, possiamo richiedere direttamente al produttore le caratteristi­che tecniche.

Nel rilievo delle chiusure opache verticali e orizzontali è necessa­rio individuare le stratigrafia e più in generale conoscere la trasmittanza termica del componente. L’acquisizione di questi dati, può avvenire attra­verso l’utilizzo di strumentazioni o ricavate per analogia costruttiva con altri edifici o sistemi impiantistici coevi, integrate da banche dati o abachi nazionali, regionali o locali

Rilevata la geometria e caratteristiche dei serramenti, si procede con l’analisi e individuazione dei ponti termici, spesso non risolti, all’interno dell’edificio oggetto di analisi. Effettuando un sopralluogo esclusivamente visivo, spesso potremmo non ottenere tutte le informazioni necessarie per la redazione dell’attestato di certificazione energetica; possiamo quindi, in questo caso, far ricorso a strumentazioni che ci permetteranno di ottenere ulteriori informazioni.

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Strumentazioni per il rilievo e la raccolta dati

A supporto del certificatore energetico vi sono strumentazioni che permettono di ricavare dati difficilmente ottenibili con un sopralluogo esclusivamente visivo. Principalmente vengono utilizzati strumenti che ci permettono di conoscere le trasmittanze delle chiusure opache (quando non è nota la stratigrafia della muratura) e strumenti che ci permettono di rilevare i ponti termici:

  1. Calcolo della trasmittanza delle chiusure opache

Il calcolo della trasmittanza delle superfici opache può essere effettuato con due me­todi:

a) Analitico: parte dal presupposto che il certificatore possiede una corretta conoscenza delle stratigrafie murarie, associando a ogni prodotto da costruzione la conducibilità termica, con la formula matematica

U = trasmittanza;
hi = adduttanza interna;
he = adduttanza esterna;
si = spessore dell’i-esimo materiale/prodotto da costruzione;
λi = conducibilità termica dell’i-esimo materiale/prodotto da costru­zione.

b) Sperimentale: il calcolo della trasmittanza termica si effettua in situ con l’ausilio di un termoflussimetro, strumento che attraverso l’analisi del calore che attraversa la muratura e le temperatura in­terna ed esterna dell’ambiente, permette di ottenere il valore U della trasmittanza termica riferito all’intero pacchetto di chiusura opaca. Questa analisi non è istantanea e ha bisogno che siano soddisfatte alcune condizioni al contorno, ad esempio una differenza di tempe­ratura tra interno ed esterno costante ed elevata. Per questo motivo può essere realizzato quasi esclusivamente nel periodo invernale.

Rilievo dei ponti termici

Il rilievo dei ponti termici si effettua con l’ausilio di una termocamera. La termocamera è un dispositivo sensibile alla radiazione infrarossa, che permette di rilevare la radiazione che un corpo emette. Sfruttando il principio per cui a temperature diverse un materiale emette radiazioni diverse, e associando al materiale stesso le caratteristiche di emissività, e la temperatura ambiente (o riflessa) è possibile risalire alla sua tem­peratura.

La differenza di radiazione emessa tra due corpi adiacenti e la loro temperatura, potrebbero essere sinonimo di presenza di ponte termico. È importante sottolineare che una differenza di temperatura rilevata dalla termocamera non indica in maniera univoca la presenza di pon­ti termici, in quanto è necessario analizzare le condizioni al contorno e far eseguire l’analisi da un tecnico certificato (ai sensi della UNI EN ISO 9712).

Tra i dati necessari al fine di stimare correttamente la prestazione energetica dell’edificio/immobile oggetto di certificazione vi sono i ponti termici. Il ponte termico è la discontinuità di isolamento termico che si può verificare in corrispondenza agli innesti di elementi strutturali (solai e pareti verticali o pareti verticali tra loro) (def. d.lgs. 192/2005, allegato A).

Il ponte termico corretto si ottiene quando la trasmittanza termica della parete fittizia (il tratto di parete esterna in corrispondenza del ponte termico) non supera per più del 15% la trasmittanza termica della parete corrente (def. d.lgs. 192/2005, allegato A). Il ponte termico corretto non ha una reale corrispondenza in senso fisico, ma è stata introdotta dal decreto legislativo al fine di eseguire le verifiche dei decreti nazionali e regionali sulle strutture di un progetto.In particolare, questi possono essere stimati in due differenti modi:

  • con l’ausilio di un atlante certificato;
  • attraverso l’analisi dei ponti termici agli elementi finiti.

Valutazione dei ponti termici con abaco

L’atlante di ponti termici è una schematizzazione di tipologie e combi­nazioni di ponti termici più frequenti.Lo scopo degli atlanti di ponti termici è quello di determinare il valore di trasmittanza termica lineare in funzione di altri parametri caratteristi­ci (lunghezza, spessori, conduttività, ecc.). I valori sono predefiniti e più o meno adattabili alle dimensioni e ai materiali reali. L’utilizzo di un atlante presenta vantaggi e svantaggi; in particolare ci permetterà di calcolare i ponti termici in maniera manuale e senza il necessario ausilio di un software, ma d’altra parte esso rappresenta solo determinate tipologie e combinazione di ponti termici (archetipi) e può essere utilizzato solo in determinati range di valori (campo di validità).

Valutazione del ponte termico agli elementi finiti

Per effettuare un’analisi di ponti termici agli elementi finiti, è necessa­rio utilizzare dei solutori. Il software che ci permette di eseguire questo tipo di analisi ci consente di disegnare qualsiasi ponte termico e di calco­larne tutti i parametri quali:

  • trasmittanza termica lineica;
  • coefficiente di accoppiamento termico;
  • flusso termico.

Si tratta sicuramente di una procedura più dispendiosa, ma che ci as­sicura dati più accurati da utilizzare per la redazione della certificazione energetica.

Leggi anche… APE Attestato Prestazione Energetica: in arrivo un nuovo modo di gestire i dati

Impianti termici: i dati necessari

Al fine di redigere l’attestato di prestazione energetica, è necessario raccogliere tutte le informazioni relative agli impianti termici. In parti­colare:

  • tipologia di generatore (caldaia, pompa di calore, generatore elettrico, teleriscaldamento ecc.);
  • tipologia e potenza della rete di distribuzione (radiatori, ventilconvet­tori, riscaldamento a pavimento ecc.);
  • tipologia di impianto (impianto autonomo, condominiale);
  • anno di installazione.

In particolare è importante conoscere marca e modello del gene­ratore per ricercarlo o all’interno degli archivi del programma di certi­ficazione che utilizziamo o per richiedere direttamente al produttore le caratteristiche tecniche.

In base al generatore scelto, la norma prevede metodi di calcolo diffe­renti per il rendimento di generazione. È possibile utilizzare:

  • per la caldaia: UNI TS 11300-2 – precalcolato: quando le condizioni al contorno corrispondono a quelle dei prospetti (della norma). Questo metodo non può essere utilizzato per impianti in cui riscaldamento e produ­zione di acqua calda sanitaria avvengono con lo stesso generatore o quando si tratta di un impianto autonomo di ACS; UNI TS 11300-2 – metodo direttiva 92/42/CEE: si basa sui rendi­menti dei generatori determinati secondo le relative norme di pro­dotto (appendice B – metodo B1); UNI TS 11300-2 – metodo analitico: è possibie utilizzarlo per tutte le tipologie di caldaie (appendice B – metodo B2);
  • per la caldaia a biomassa: UNI TS 11300-2/4 – precalcolato: quando le condizioni al contor­no corrispondono a quelle dei prospetti. Questo metodo non può essere utilizzato per impianti in cui riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria avvengono con lo stesso generatore o quando si tratta di un impianto autonomo di ACS; UNI TS 11300-2 – metodo analitico: è possibile utilizzarlo per tutte le tipologie di caldaie (appendice B – metodo B2);
  • per la pompa di calore: UNI TS 11300-4;
  • per la pompa di calore invertibile: UNI TS 11300-3 per la parte del raffrescamento; UNI TS 11300-4 per la parte del riscaldamento;
  • per la macchina frigorifera: UNI TS 11300-3;
  • per il cogeneratore: UNI TS 11300-4: può essere utilizzato quando una o più unità coge­nerative funzionano in condizioni nominali, con assenza di modu­ lazione del carico in modalità “termico segue”. L’impianto non deve presentare by-pass fumi e dissipazione; UNI TS 11300-4: giorno-tipo mensile – può essere utilizzato quando sono disponibili le prestazioni delle unità cogenerative in funzione del fattore di carico, in modalità “termico segue”;
  • per il teleriscaldamento: UNI TS 11300-4: l’analisi riguarda il tratto dal punto di consegna dell’energia all’ingresso della sottostazione al punto di uscita della sottostazione;
  • per il generatore elettrico (per riscaldamento): UNI TS 11300-2: si può utilizzare per tutti i generatori a combusti­bile elettrico;
  • per il generatore autonomo per ACS: UNI TS 11300-2 si può utilizzare per gli scaldacqua autonomi.

Ti interessa?.. Detrazioni Ristrutturazione, una nuova FAQ sugli impianti termici

Fonti rinnovabili: i dati necessari

La riduzione dei consumi legati alla presenza di un impianto fotovol­taico, può essere conteggiata solo nei casi previsti dal d.m. 26/6/2015 re­quisiti minimi che, all’allegato 1, punto 1.1, afferma:

<<(…) la prestazione energetica degli edifici è determinata sulla base del­la quantità di energia necessaria annualmente per soddisfare le esigenze legate a un uso standard dell’edificio e corrisponde al fabbisogno energe­tico annuale globale in energia primaria per il riscaldamento, il raffresca­mento, per la ventilazione, per la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l’illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili.

In particolare:
a) (…); b) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola come ener­gia primaria per singolo servizio energetico, con intervalli di calcolo mensile. Con le stesse modalità si determina l’energia da fonte rinnovabi­le prodotta all’interno del confine del sistema. (…);
c) si opera la compensazione tra i fabbisogni energetici e l’energia da fonte rinnovabile prodotta e utilizzata all’interno del confine del sistema con le condizioni di cui alla lettera d);

d) è consentito tenere conto dell’energia da fonte rinnovabile o da cogenerazione prodotta nell’ambito del confine del sistema (in situ) alle seguenti condizioni:
1. solo per contribuire ai fabbisogni del medesimo vettore energetico (elettricità con elettricità, energia termica con energia termica, ecc.);
2. fino a copertura totale del corrispondente fabbisogno o vettore ener­getico utilizzato per i servizi considerati nella prestazione energetica. L’ec­cedenza di energia rispetto al fabbisogno mensile, prodotta in situ e che viene esportata, non concorre alla prestazione energetica dell’e­dificio (…);
3. nel calcolo del fabbisogno energetico annuale globale di cui alla lettera b), fatto salvo quanto previsto al punto 2), l’eventuale energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile in eccedenza ed esportata in alcuni mesi, non può essere computata a copertura del fabbisogno nei mesi nei quali la produzione sia invece insufficiente;
4. l’energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile non può essere conteggiata ai fini del soddisfacimento di consumi elettrici per la produzione di calore con effetto Joule.>>

Impianto fotovoltaico: dati necessari

I dati necessari per l’input di un impianto fotovoltaico sono:

  • anno di installazione;
  • specifica dell’impianto (potenza di picco del singolo pannello);
  • numero totale dei pannelli;
  • angolazione ed esposizione dei pannelli;
  • quota di ripartizione dell’impianto (se di tipo condominiale).

Impianto solare termico: dati necessari

I dati necessari al fine di modellare correttamente nel nostro software di certificazione energetica un impianto solare termico sono:

  • anno di installazione;
  • area di captazione;
  • tipologia di servizio (se per la produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento o entrambi);
  • tipologia di sistema (se diretto all’impianto di riscaldamento, se colle­gato ad un accumulatore, ecc.);
  • inclinazione ed esposizione dei pannelli;
  • tipologia dei collettori (es. sottovuoto piano, sottovuoto con assorbito­re circolare, ecc.);
  • coefficienti di perdita (da scheda tecnica – determinati in accordo con UNI EN 12975-2);
  • rendimento ottico (da scheda tecnica – determinati in accordo con UNI EN 12975-2);
  • fattore di ombreggiamento (pannelli non ombreggiati presentano un fattore di ombreggiamento pari a 1);
  • potenza dei circolatori (se la circolazione è forzata e non naturale).

Per l’accumulatore del sistema solare termico, avremo bisogno dei se­guenti dati:

  • ubicazione (esterno, interno riscaldato o interno non riscaldato);
  • superficie disperdente dell’accumulatore;
  • spessore dell’isolamento dell’accumulatore e conducibilità dello stes­so;
  • temperatura media dell’accumulatore.

Le informazioni contenute nell’articolo che hai appena letto sono tratte dal libro

APE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

APE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Sebastiano Ciciriello, 2017, Maggioli Editore

Il presente  manuale  fornisce  tutte  le  informazioni  utili  al  certificatore  energetico al fine di redigere un completo e corretto Attestato di Prestazione Energetica (APE)   ed è aggiornato ai d.m. 26 giugno 2015  e alle…


Il libro contiene anche:
– il quadro normativo aggiornato alle ultime norme UNI di riferimento per l’APE;
– la classificazione degli edifici da stimare;
– le procedure e i metodi di calcolo;
– la validità dell’APE;
– i documenti da conservare;
– l’invio;
– le sanzioni;
– l’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE);
– le FAQ del Ministero.

Articolo Come fare l’Attestato di Prestazione Energetica APE: sopralluogo e rilievi di Ediltecnico.

Source: Ediltecnico.it

Il fatturato di Architetti e Ingegneri è aumentato nel secondo trimestre 2017

L’Istat ha pubblicato il prospetto del secondo trimestre 2017 sul fatturato dei servizi, all’interno del quale, dopo le valutazioni iniziali generali e sulle altre , si parla anche degli Studi di Ingegneria e Architettura.

In generale, nel secondo trimestre del 2017 l’indice destagionalizzato del fatturato dei servizi (valore corrente che incorpora la dinamica sia delle quantità sia dei prezzi) aumenta dello 0,7% rispetto al primo trimestre 2017, consolidando i segnali espansivi registrati nei trimestri precedenti. Nel secondo trimestre del 2017, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, l’indice generale del fatturato dei servizi registra un aumento del 2,7 %.

Fatturato: i dati relativi agli studi tecnici

Gli indici destagionalizzati* registrano variazioni congiunturali positive in alcuni settori, si rileva invece una variazione negativa nel settore delle Attività professionali, scientifiche e tecniche dello 0,3%.

Su base tendenziale** l’indice del fatturato aumenta del 6,1% per le Attività dei servizi di alloggio e ristorazione, per esempio, del 4,4% per il Trasporto e Magazzinaggio, del 3,5% per le Agenzie di viaggio e i servizi di supporto alle imprese. Nel secondo trimestre del 2017 la sezione delle Attività professionali, scientifiche e tecniche presenta, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, una diminuzione del lo 0,9%. Si segnalano variazioni tendenziali positive per i settori delle Attività degli studi di architettura e d’ingegneria, collaudi e analisi tecniche (+1,2 %) e delle Altre attività professionali, scientifiche e tecniche (+0,2 %). Mentre si segnalano variazioni tendenziali negative per i settori della Pubblicità e ricerche di mercato ( – 4,0%) e delle Attività legali e contabilità (-3,6%). L’indice destagionalizzato dell’intero settore presenta una variazione congiunturale negativa dello 0,3 %.

Legenda

*Dati destagionalizzati: dati privati, mediante apposite tecniche statistiche, dalle fluttuazioni attribuibili alla componente stagionale (dovute a fattori meteorologici, consuetudinari, legislativi ecc.) e, se significativi, dagli effetti di calendario. Questa trasformazione dei dati è la più idonea a cogliere l’evoluzione congiunturale di un indicatore.
**Variazione tendenziale: variazione percentuale rispetto allo stesso mese o periodo dell’anno precedente.

Scarica il documento dell’Istat sul fatturato dei servizi

Intanto però, L’Istat ha pubblicato anche i dati sull’occupazione nazionale generali. A luglio, il tasso di disoccupazione è all’11,3% aumentando di 0,2 punti percentuali da giugno. Sale anche la disoccupazione giovanile, al 35,5%. Per la prima volta dal 2008, supera i 23 milioni il numero totale degli occupati. Rispetto a luglio 2016, il numero di occupati sale di 294 mila unità.

Jobs Act Autonomi: cosa cambia per i professionisti tecnici

Jobs Act Autonomi: cosa cambia per i professionisti tecnici

Lisa De Simone, 2017, Maggioli Editore

In vigore la legge 22 maggio 2017, n. 81, pubblicata sulla G.U. n. 135 del 13 giugno 2017, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” e meglio…


Articolo Il fatturato di Architetti e Ingegneri è aumentato nel secondo trimestre 2017 di Ediltecnico.

Source: Ediltecnico.it

Acquisto casa, il riepilogo delle agevolazioni

La guida “Fisco e casa – cessioni locazioni e bonus” dell’Ance mette in fila tutti gli incentivi per l’acquisto di immobili ristrutturati, case efficienti o antisismiche, che siano da destinare a prima casa o da mettere in affitto.

Bonus per acquisto di una casa efficiente

Per l’acquisto di una casa (effettuato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017: entro questo periodo deve avvenire il rogito) in classe energetica A o B dal parte delle imprese costruttrici c’è una detrazione IRPEF del 50% dell’IVA dovuta, da dividere in 10 quote annuali di pari importo. L’agevolazione non è vincolata all’utilizzo che si farà dell’immobile, che potrà essere adibito quindi a prima o seconda casa. Il bonus è cumulabile con la detrazione Irpef del 50%, sopra indicato, e con la detrazione Irpef del 50 per l’acquisto di box pertinenziali nuovi.

Bonus per acquisto abitazioni antisismiche

L’agevolazione è stata pensata per favorire l’acquisto da parte di imprese di costruzione che demliscono e riscostruiscono. La detrazione Irpef è del 75% o 85% del prezzo di vendita a favore dell’acquirente, con un tetto massimo di spesa di 96mila euro. La detrazione va ripartita in cinque rate annuali uguali. In alternativa, chi compra può cedere il corrispondente credito di imposta a privati diversi da banche o intermediari finanziari, come per il Sismabonus.

La casa deve essere in zona sismica 1.

Acquisto casa in un immobile ristrutturato

C’è una detrazione IRPEF (del 50% di un importo corrispondente al 25% del corrispettivo di acquisto) per le persone fisiche che procedono all’acquisto della casa all’interno di fabbricati interamente ristrutturati entro 18 mesi dal termine dei lavori (entro questo tempo deve avvenire il rogito). La detrazione ha un tetto massimo di 96mila euro. Le pertinenze sono agevolate solo se vengono comprate insieme all’abitazione principale.

Sempre attenzione però!

Acquisto casa, l’importanza della consulenza tecnica

Bonus per l’acquisto abitazioni da affittare

Fino al 31 dicembre 2017, le persone fisiche possono usufruire dei bonus fiscali per l’acquisto di abitazioni da affittare nei successivi 6 mesi a canoni agevolati per almeno 8 anni consegutivi. Detrazione IRPEF del 20% del prezzo dell’immobile (inclusa l’IVA), 8 quote annuali uguali, tetto massimo 300mila euro. In più, c’è una detrazione IRPEF degli interessi passivi relativi ai mutui stipulati per l’acquisto delle unità abitative. Non si può affittare a parenti di primo grado.

La casa deve essere:
– non di lusso,
– nuova o ristrutturata,
– costruita in appalto in un’area già posseduta,
– in classe energetica A o B.

Agevolazioni per il leasing abitativo

Dal 2016 al 2020 ci sono agevolazioni fiscali per i giovani che decidono di procedere all’acquisto di una casa con leasing abitativo.

Chi ha più di 35 anni e un reddito massimo complessivo di 55 mila euro, ha una detrazione IRPEF del 19% valida per il contratto di leasing abitativo con questi massimali: 4.000 euro per gli interessi passivi dei mutui prima casa e 10.000 euro per il prezzo di riscatto dell’abitazione. Una detrazione più alta spetta a chi ha meno di 35 anni e lo stesso reddito complessivo, non più alto di 55mila euro: la detrazione IRPEF del 19% (valida per gli interessi passivi dei mutui prima casa) viene estesa al contratto di leasing. Importo massimo 8mila euro/anno. Detrazione estesa anche al prezzo di riscatto dell’abitazione, per un massimo di 20mila euro. Leggi anche Leasing immobiliare: i vantaggi fiscali.

Scarica tutta la Guida dell’Ance di agosto 2017, che comprende anche tutte le IMPOSTE

Leggi anche Acquisto casa, la Guida: imposte, agevolazioni, regole (Guida delle Entrate, aprile 2017)

Le detrazioni fiscali sulla casa 2017

Le detrazioni fiscali sulla casa 2017

Fabio Fusano, 2017, Maggioli Editore

Nuova edizione 2017 aggiornata e ampliata della Guida in formato ebook,, che si propone di fornire risposte esaurienti, specifiche e risolutive sul tema delle agevolazioni fiscali in edilizia.
La prima parte è dedicata all’Ecobonus con un’analisi sull’incentivo fiscale…


Articolo Acquisto casa, il riepilogo delle agevolazioni di Ediltecnico.

Source: Ediltecnico.it