Superbonus, cessione credito e Bonus Barriere Architettoniche: i dubbi del CNI

Il Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212 recante “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”, introduce l’ennesima modifica (di cui si è ormai perso il conto) alle norme del Superbonus 110%, oltre ad altre novità sulle opzioni alternative alle detrazioni fiscali e sul Bonus Barriere Architettoniche.

Le pressanti richieste degli operatori però non sono state soddisfatte e si teme fortemente che molti di quelli che avevano avviato gli interventi e che si sono improvvisamente scontrati con il problema del blocco della cessione dei crediti, non troveranno adeguate soluzioni.

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Necessario qualche mese in più

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri riteneva, e ritiene, che per i numerosi cantieri in avanzato stato di esecuzione la semplice concessione di qualche mese in più per concludere i lavori sarebbe stata sufficiente per poter completare molti interventi rimasti bloccati, anche a causa delle continue variazioni alle possibili opzioni alternative alle detrazioni fiscali (sconto in fattura e cessione del credito).

L’introduzione di una sorta di sanatoria, prevista dall’art. 1, c. 1, del D.L. per chi non riuscirà a terminare i lavori, che esclude il recupero delle detrazioni fiscali indirette (a seguito di opzione alternativa) anche in caso di mancato raggiungimento del “salto” di due classi energetiche, non può essere considerata completamente soddisfacente in quanto non tiene minimamente conto del mancato miglioramento energetico degli edifici e dei contenziosi che molto probabilmente ne seguiranno.

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Limite di reddito troppo basso

Inoltre, desta perplessità il meccanismo del contributo previsto dall’art. 1, c. 2, del D.L. a favore dei proprietari di unità immobiliari in condominio con reddito di riferimento non superiore a 15 mila euro, per le spese sostenute nel 2024. Tale limite di reddito, infatti, appare estremamente basso e non viene specificato l’ammontare del contributo che sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili. In tal senso bisognerà attendere l’emanazione del previsto decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Infine, sorprendono le limitazioni imposte dagli artt. 2 e 3 del D.L. alle possibilità ormai residue di utilizzare le opzioni alternative alle detrazioni fiscali (cessione del credito e sconto in fattura) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, nonché alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020, riducendone anche l’ambito di applicazione.

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I dubbi del CNI

In conclusione, il Consiglio Nazionale Ingegneri si domanda se effettivamente il nuovo Decreto sia sufficiente ed adeguato per risolvere le problematiche attualmente esistenti sul tema, che rischiano di creare seri danni e contenziosi. In tal senso si attendono e, soprattutto, auspicano approfondimenti ed eventuali variazioni/integrazioni in sede di conversione in legge del decreto.

Allo stesso tempo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ribadisce la mancanza di un piano generale programmatico per il risanamento del patrimonio edilizio, strettamente necessario per affrontare concretamente il tema complesso del sistematico risanamento energetico previsto dalle nuove disposizioni europee, che dovrebbe impegnare il Paese intero per i prossimi decenni.

Comunicato stampa a cura di Antonio Felici, capo Ufficio Stampa Consiglio Nazionale degli Ingegneri

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Barriere architettoniche: guida alle agevolazioni fiscali 75% - eBook in pdf


Barriere architettoniche: guida alle agevolazioni fiscali 75% – eBook in pdf

Le detrazioni fiscali fino al 75% dei costi per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sono una opzione concreta, rilanciata dopo la fine del c.d. Super Bonus. In particolare, l’Agenzia delle Entrate con una serie di documenti di prassi ha riconosciuto la possibilità di avete il bonus per tutte le tipologie di intervento che presentano le caratteristiche previste dalle norme.

La presente guida fornisce tutte le indicazioni sulle tipologie di interventi ammessi alle detrazioni (dal rifacimento del bagno ai serramenti, dall’installazione di ascensori e servoscale agli impianti domotici, ecc. con l’indicazione delle regole e delle procedure da seguire per richiedere l’agevolazione, compresa l’applicazione dell’IVA al 4%.

La guida è arricchita da una sezione di casi concreti, in forma di quesiti risolti, che completano la trattazione analitica.

Lisa De Simone,
Esperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia fiscale e condominiale.
 
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Source: Ediltecnico.it

L’acquisto crediti da Bonus Edilizi non genera reddito imponibile per lo studio professionale

Acquistare crediti fiscali per pagare le imposte. Un’operazione tanto più conveniente quanto più basso è il prezzo di acquisto. Ma il vantaggio economico che si ricava è a sua volta soggetto a tassazione?

Un interrogativo che si sono posti in molti, ora che sono attive diverse piattaforme private per la cessione dei crediti a partire da quelli di Superbonus, che consentono di effettuare acquisti a tutti i soggetti interessati.

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I dubbi sono stati risolti una volta per tutte dall’Agenzia delle Entrate con la riposta 472 del 30 novembre scorso che apre a nuove possibilità di effettuare operazioni di questo tipo per tutti coloro che non hanno redditi da imprese e non hanno svolto alcuna attività professionale nei confronti del soggetto che cede il credito.

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Acquisto crediti come operazione finanziaria

Il quesito al quale le Entrate hanno fornito risposta nasce da un’associazione di dottori commercialisti, uno studio associato, che intende acquistare un credito fiscale da Superbonus ceduto da un loro cliente. Si tratta di un’operazione di tipo strettamente economico, in quanto né lo studio in quanto tale né i singoli professionisti hanno svolto alcun tipo di attività legata al Superbonus nei confronti del cliente, neppure l’emissione del visto di conformità sulla pratica. Il credito, quindi, non viene acquistato come corrispettivo di una prestazione.

Ma visto che l’acquisto avviene ad un prezzo inferiore al valore degli stessi crediti, dovrà essere tassato o no il “differenziale positivo” che risulta dall’operazione, o si deve tener conto del fatto che in questo caso non c’è stata alcuna prestazione professionale?

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Le regole per i professionisti

Come chiarito dall’Agenzia nella circolare 23/2022, se un professionista appone il visto di conformità applicando lo sconto in fattura, l’intero importo del credito ottenuto a fronte dello sconto, pari al 110%, costituisce un provento percepito nell’esercizio dell’attività professionale e, pertanto, assoggettato a tassazione ai sensi dell’articolo 54 del TUIR che prevede l’imponibilità dei “corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale”.

Quindi anche se la prestazione è pari, ad esempio a 500 euro, dal momento che il credito ottenuto è di 550 euro, l’Agenzia ritiene che debba essere soggetto a tassazione questo intero importo, e non il valore della semplice prestazione.

Tuttavia nel caso dello studio associato non viene fornita alcuna prestazione professionale, né lo studio genera reddito d’impresa.

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La tassazione per le imprese

Un’impresa che acquista un credito d’imposta pagandolo meno rispetto al suo valore utilizzabile in compensazione, infatti, come precisato nella risposta 105/2020, deve tassare la sopravvenienza attiva, ai sensi dell’articolo 88 del TUIR.

L’importo corrisponde alla differenza tra il valore nominale e il costo di acquisto, e va dichiarato nell’esercizio in cui il credito è acquisito. Non è però questo il caso, dato che l’associazione non produce questa tipologia di redditi.

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Associazione e tassazione

Le associazione professionali senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, ricorda infatti l’Agenzia, sono assimilate alle società semplici in ragione della presenza dei medesimi elementi costitutivi. Questo comporta che non possono svolgere attività d’impresa e che il proprio reddito imponibile costituito dalla sommatoria delle singole categorie di reddito indicate all’art. 6 del TUIR, e imputato per trasparenza in capo a ciascun associato e assoggettato a IRPEF.

Quindi ai fini della tassazione occorre verificare se il ”provento” (che si determina tra la somma impiegata per acquisire il credito e il valore nominale dello stesso) rientri tra i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo o i redditi diversi di cui, rispettivamente, agli articoli 44, 53 e 67 del TUIR.

Ai fini IRPEF, infatti, solo se si ha un arricchimento inquadrabile in una delle categorie reddituali individuate dalla normativa il “provento” è soggetto a tassazione.

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Niente norme ad hoc, nessuna tassazione

Analizzando le voci una per una, l’Agenzia ritiene che il differenziale dato dal conto di acquisto del credito e importo utilizzabile in compensazione non rientri in nessuna delle categorie di reddito individuate dalla legge in quanto:

  • non costituisce un impiego di capitale e, quindi, non può essere considerato un reddito di capitale;
  • non può essere considerato un reddito di lavoro autonomo in quanto per il suo calcolo si considera la differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, e per quanto ampia, la nozione di 兎lementi immateriali・ non include i differenziali derivanti dall’acquisto di crediti di imposta a un valore inferiore a quello nominale;
  • non rientra neanche tra i redditi dal carattere eterogeneo e residuale rispetto alle altre categorie tra le quali le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso, ovvero dal rimborso di titoli o certificati di massa.

Quindi, conclude l’Agenzia, in assenza di una espressa previsione normativa, volta ad attribuire rilevanza reddituale all’eventuale differenziale positivo tra l’importo nominale del credito e il prezzo di acquisto dello stesso, e stante la non riconducibilità di tale differenziale in una delle categorie reddituali previste dal TUIR, si ritiene che detto acquisto non genera reddito imponibile in capo all’associazione.

In sostanza per tutti i professionisti è possibile acquistare crediti d’imposta ad un prezzo più basso del valore nominale senza essere soggetti a tassazione sul differenziale tra prezzo e importo utilizzabile in compensazione.

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Source: Ediltecnico.it

Istituite nuove causali F24 Inarcassa: ecco quali sono

La richiesta di nuove causali contributo era stata presentata (con nota protocollo n. 62 del 16/11/2023) all’Agenzia delle Entrate dalla Cassa di previdenza degli ingegneri e degli architetti liberi professionisti.

In risposta, Entrate ha pubblicato la Risoluzione n. 66/E del 4 dicembre 2023 attraverso la quale introduce 11 causali aggiuntive rispetto alle 6 già previste con la risoluzione n. 22/E del 12 maggio 2020.

Ricordiamo che tra l’Agenzia delle Entrate e Inarcassa è stata stipulata una convenzione che regola il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla Cassa.

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Vediamo nello specifico quali sono le nuove 11 causali F24 Inarcassa.

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11 nuove causali F24 Inarcassa

Nella Risoluzione delle Entrate viene precisato che con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2014, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato previsto che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione (previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) si applicano, tra gli altri, anche ad Inarcassa.

Entrate istituisce le nuove 11 causali contributo:

  1. “E111” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto deroga soggettivo”
  2. “E112” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da ricongiunzione”
  3. “E113” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto”
  4. “E114” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo facoltativo”
  5. “E115” denominata “INARCASSA – integrazione contribuzione ridotta giovani soggettiva e integrativa”
  6. “E116” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo anni precedenti”
  7. “E117” denominata “INARCASSA – contributo integrativo anni precedenti”
  8. “E118” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi soggettivo”
  9. “E119” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi integrativo”
  10. “E120” denominata “INARCASSA – interessi maternità / paternità”
  11. “E121” denominata “INARCASSA – oneri di recupero”

In sede di compilazione dell’F24, le causali sono esposte nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:

  • nel campo “codice ente”, il codice “0011”
  • nel campo “codice sede”, nessun valore
  • nel campo “codice posizione”, nessun valore
  • nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza del contributo da versare, nel formato “MM/AAAA”

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Guida al regime forfettario per professionisti tecnici - e-Book in pdf


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Il regime forfettario è una scelta vincente per chi si appresta ad iniziare la professione o l’attività autonoma.

La possibilità di fatturare senza IVA rende più convenienti per i clienti le prestazioni di chi fa questa scelta, e per i primi cinque si pagano le imposte con la tassa ultraridotta al 5%, che sale poi al 15% a regime.

Ma come si aderisce a questo regime fiscale privilegiato?

L’eBook fornisce tutte le risposte in maniera chiara e semplice, illustrando le regole e i soggetti ammessi (oltre ai casi in cui non è possibile optare per questa opzione).

Vengono forniti dei calcoli di convenienza per aiutare a decidere se aderire o meno al forfettario e si spiegano bene gli aspetti relativi al regime IVA, agli obblighi e al meccanismo della flat tax

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Articolo Istituite nuove causali F24 Inarcassa: ecco quali sono di Ediltecnico.

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