Superbonus, cessione credito e Bonus Barriere Architettoniche: i dubbi del CNI

Il Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212 recante “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”, introduce l’ennesima modifica (di cui si è ormai perso il conto) alle norme del Superbonus 110%, oltre ad altre novità sulle opzioni alternative alle detrazioni fiscali e sul Bonus Barriere Architettoniche.

Le pressanti richieste degli operatori però non sono state soddisfatte e si teme fortemente che molti di quelli che avevano avviato gli interventi e che si sono improvvisamente scontrati con il problema del blocco della cessione dei crediti, non troveranno adeguate soluzioni.

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Non perderti: Ultime Superbonus: salvo 110 per lavori già pagati, contributo per pochi, rischio contenziosi in condominio

Necessario qualche mese in più

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri riteneva, e ritiene, che per i numerosi cantieri in avanzato stato di esecuzione la semplice concessione di qualche mese in più per concludere i lavori sarebbe stata sufficiente per poter completare molti interventi rimasti bloccati, anche a causa delle continue variazioni alle possibili opzioni alternative alle detrazioni fiscali (sconto in fattura e cessione del credito).

L’introduzione di una sorta di sanatoria, prevista dall’art. 1, c. 1, del D.L. per chi non riuscirà a terminare i lavori, che esclude il recupero delle detrazioni fiscali indirette (a seguito di opzione alternativa) anche in caso di mancato raggiungimento del “salto” di due classi energetiche, non può essere considerata completamente soddisfacente in quanto non tiene minimamente conto del mancato miglioramento energetico degli edifici e dei contenziosi che molto probabilmente ne seguiranno.

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Limite di reddito troppo basso

Inoltre, desta perplessità il meccanismo del contributo previsto dall’art. 1, c. 2, del D.L. a favore dei proprietari di unità immobiliari in condominio con reddito di riferimento non superiore a 15 mila euro, per le spese sostenute nel 2024. Tale limite di reddito, infatti, appare estremamente basso e non viene specificato l’ammontare del contributo che sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili. In tal senso bisognerà attendere l’emanazione del previsto decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Infine, sorprendono le limitazioni imposte dagli artt. 2 e 3 del D.L. alle possibilità ormai residue di utilizzare le opzioni alternative alle detrazioni fiscali (cessione del credito e sconto in fattura) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, nonché alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020, riducendone anche l’ambito di applicazione.

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I dubbi del CNI

In conclusione, il Consiglio Nazionale Ingegneri si domanda se effettivamente il nuovo Decreto sia sufficiente ed adeguato per risolvere le problematiche attualmente esistenti sul tema, che rischiano di creare seri danni e contenziosi. In tal senso si attendono e, soprattutto, auspicano approfondimenti ed eventuali variazioni/integrazioni in sede di conversione in legge del decreto.

Allo stesso tempo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ribadisce la mancanza di un piano generale programmatico per il risanamento del patrimonio edilizio, strettamente necessario per affrontare concretamente il tema complesso del sistematico risanamento energetico previsto dalle nuove disposizioni europee, che dovrebbe impegnare il Paese intero per i prossimi decenni.

Comunicato stampa a cura di Antonio Felici, capo Ufficio Stampa Consiglio Nazionale degli Ingegneri

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Le detrazioni fiscali fino al 75% dei costi per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sono una opzione concreta, rilanciata dopo la fine del c.d. Super Bonus. In particolare, l’Agenzia delle Entrate con una serie di documenti di prassi ha riconosciuto la possibilità di avete il bonus per tutte le tipologie di intervento che presentano le caratteristiche previste dalle norme.

La presente guida fornisce tutte le indicazioni sulle tipologie di interventi ammessi alle detrazioni (dal rifacimento del bagno ai serramenti, dall’installazione di ascensori e servoscale agli impianti domotici, ecc. con l’indicazione delle regole e delle procedure da seguire per richiedere l’agevolazione, compresa l’applicazione dell’IVA al 4%.

La guida è arricchita da una sezione di casi concreti, in forma di quesiti risolti, che completano la trattazione analitica.

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Esperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia fiscale e condominiale.
 
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Source: Ediltecnico.it

Ultime Superbonus: salvo 110 per lavori già pagati, contributo per pochi, rischio contenziosi in condominio

Salva la detrazione del 110% per tutti i lavori pagati entro fine anno, anche se non è possibile cedere il SAL perché non sono stati conclusi. La quota di spese pagata che non entra nel SAL si potrà comunque detrarre, e la detrazione non si perde in ogni caso, anche se alla fine non si raggiunge la riduzione di due classi energetiche perché si decide di tagliare i lavori piuttosto che far fronte alle spese con la detrazione ridotta al 70%.

Per i proprietari con redditi familiari fino a 15.000 euro arriva la possibilità di ottenere il rimborso delle spese eventualmente dovute nel 2024, sia per gli interventi condominiali sia nel caso di villette, in modo da azzerare i costi dei lavori.

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Dalla lettura del testo del decreto approvato dal Consiglio dei ministri il 28 dicembre sembra essere questa la soluzione trovata dal governo, che di fatto permette di evitare la perdita dell’agevolazione anche per chi non finisce i lavori e quindi non raggiunge gli obbiettivi di risparmio energetico (>> ecco il provvedimento così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale). Insomma la detrazione si salva anche se in questo modo si vanifica l’obbiettivo stesso del Superbonus, ossia quello di assicurare l’efficientamento energetico degli edifici.

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Sì alla detrazione anche senza chiudere i lavori

Per come è scritto il testo fin qui circolato, infatti, si conferma lo stop al 110% con il 31 dicembre di quest’anno, ma si dà la possibilità di usufruire di questa aliquota per tutte le spese effettuate fino a questa data anche se non è stato possibile presentare il SAL, ossia la dichiarazione di stato di avanzamento dei lavori.

La relazione al provvedimento spiega infatti che con la formula individuata le detrazioni spettanti “non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione degli interventi, limitatamente all’importo corrispondente alla detrazione riferibile alla quota dell’intervento effettuato entro il 31 dicembre 2023”.

Resta da capire a questo punto se la quota di spesa effettuata entro il 31 dicembre, ma che non può essere inserita in un SAL, può essere comunque ceduta o solo usufruita in detrazione. Nel primo caso si avrebbe il famoso “SAL straordinario”, nel secondo caso invece si potrebbe solo portare in detrazione l’importo pagato. Il tutto, comunque, anche nel malaugurato caso in cui non sia possibile chiudere il cantiere e quindi non sia possibile ottenere il salto di due classi energetiche.

I cantieri rimasti a metà

Per come è scritto il decreto, dunque, si riconosce il diritto all’agevolazione fiscale anche se i lavori restano a metà, in quanto la detrazione non si perde “in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche”.

Insomma si vanificano tutti gli sforzi fatti raggiungere la riqualificazione, perché se i condomini non vogliono farsi carico della quota di spesa necessaria per chiudere il cantiere possono farne a meno, anche lasciando il lavoro a metà. Certo è difficile pensare che una volta avviati i lavori per la coibentazione ci sia chi è disposto a lasciare il palazzo senza le rifiniture, ma è un dato di fatto che questa formulazione può dare la possibilità, a chi era contrario fin dall’inizio, di rimettere in discussione il versamento delle rate nel 2024, dal momento che si dovrebbe far carico di pagare il 30% del costo dei lavori (visto il taglio della detrazione al 70% nel 2024), aprendo così il contenzioso sia con gli altri condomini che con la ditta incaricata dei lavori.

Rimborso solo per i redditi bassi

Nello stesso decreto il governo, comunque, offre la possibilità di avere un rimborso per la quota eventualmente a carico ai proprietari con un reddito familiare fino a 15.000 euro, ma anche in questo caso l’intervento è circoscritto. Per avere diritto al rimborso, infatti, deve essere  stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento.

Il decreto, comunque, salva i proprietari a basso reddito sia per gli interventi in condominio che per le villette.

Nulla da fare negli altri casi: chi non avesse completato i lavori dovrà scegliere se restare con la casa a metà o pagare la quota a carico, che in questo caso è più elevata. Per le case unifamiliari, diversamente che per i condomini, la detrazione scende al 65% per i lavori di Ecobonus, e al 50% per gli altri interventi.

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Stop alla cessione del credito anche nelle aree sismiche

Il decreto, poi, interviene anche sugli interventi di consolidamento nelle zone sismiche per i quali è ammesso il Superbonus al 110% per gli interventi di ricostruzione fino al 31 dicembre 2025. Si prevede infatti che sia possibile usufruire delle opzioni per sconto in fattura o cessione del credito solo per gli interventi di demolizione e ricostruzione, e solo per questi, a patto che risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori in data antecedente a quella dell’entrata in vigore del decreto.

Inoltre in relazione alle spese per gli interventi avviati dopo l’entrata in vigore del decreto diventa obbligatorio stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori, polizze “catastrofali”, ossia a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali.

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Nuovo decreto Superbonus: contributo redditi bassi, stretta su Bonus Barriere Architettoniche 75% e cessione Sismabonus

Come anticipato ieri, sfumata l’ipotesi di proroga Superbonus nella Legge di Bilancio 2024, nel Consiglio dei ministri del pomeriggio del 28 dicembre il governo ha presentato, oltre al nuovo Milleproroghe, un decreto legge ad hoc che va ad affrontare nello specifico Superbonus, Bonus Barriere Architettoniche 75% e Sismabonus.

Il nuovo decreto legge di fine anno reca infatti “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 (decreto-legge)”. Ecco cosa prevede (>> qui trovi la bozza datata 28 dicembre 2023, ore 20:30, qui invece il provvedimento così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale).

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Superbonus 2024

Come si legge nel comunicato stampa del governo, “in relazione ai cantieri avviati nel rispetto dei termini relativi alla normativa sul Superbonus 110%, sarà riconosciuto il credito d’imposta per tutti lavori realizzati e asseverati al 31 dicembre 2023“. Per gli interventi ancora da effettuare invece, a partire dal 1° gennaio 2024 “si confermano le percentuali previste a legislazione vigente” (quindi il 70%).

Inoltre, al fine di tutelare i cittadini con i redditi più bassi e di consentire la conclusione dei cantieri Superbonus 110% che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori SAL non inferiore al 60% al 31 dicembre 2023, “è previsto uno specifico contributo, riservato ai percettori di redditi inferiori a 15.000 euro, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024“. A quanto si legge nel comunicato, il contributo sarà erogato dall’Agenzia delle entrate nei limiti delle risorse disponibili, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (da adottare entro 60 giorni) e non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Approfondisci con l’articolo: Ultime Superbonus: salvo 110 per lavori già pagati, contributo per pochi, rischio contenziosi in condominio

Stretta su Bonus Barriere Architettoniche 75%

Nello stesso provvedimento – come era stato anticipato ieri – è entrata anche una decisiva stretta al Bonus Barriere Architettoniche 75%, verso il quale come abbiamo visto in molti si stavano indirizzando a fronte delle difficoltà e dei timori legati alla fine del Superbonus.

Nel comunicato stampa si legge che “a tutela delle persone con disabilità e al fine di evitare l’uso improprio dei bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, si limita il novero degli interventi sottoposti all’agevolazione e i casi per i quali continua a essere previsto sconto in fattura e cessione del credito, salvaguardano la tutela delle persone con disabilità”.

In particolare, si legge nella relazione illustrativa della prima bozza del DL che l’agevolazione sarà limitata agli interventi “aventi ad oggetto scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici“. Non c’è quindi più alcuna possibilità di sfruttare il Bonus Barriere Architettoniche per l’installazione di nuovi infissi, per rifare il bagno o per gli interventi di automazione e domotica.

Aggiunto inoltre l’obbligo di “apposita asseverazione per il rispetto dei requisiti” e di tracciabilità dei pagamenti, da effettuare quindi con il cosiddetto bonifico parlante.

Approfondisci con l’articolo: Stretta Bonus Barriere Architettoniche 2024: cosa resta e cosa salta

Stretta su cessione/sconto Sismabonus

Infine sono entrate nel nuovo DL anche le preannunciate “norme di maggior rigore” per cessione del credito e sconto in fattura in caso di Sismabonus. Nel comunicato si legge: “A partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, si esclude la possibilità di cessione del credito d’imposta nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo titolo abilitativo.”

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