Permesso di costruire, il pergolato non lo richiede

11Gli argomenti della selezione di sentenze per l’edilizia e l’urbanistica pubblicate la scorsa settimana sono… 1) Pergolato – permesso di costruire – non necessità; 2) Permesso di costruire – irrevocabilità; 3) Condono – data ultimazione lavori – onere della prova; 4) Disciplina urbanistica – efficacia per le future edificazioni; 5) Destinazione a verde agricolo – finalità.

Pergolato, non serve il permesso di costruire

Estremi della sentenza: TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 6 dicembre 2018, n. 1761
Massima: Il pergolato non richiede il permesso di costruire ma è un mero arredo di uno spazio esterno.

La realizzazione di un pergolato in struttura leggera, con copertura filtrante (costituita da essenze arboree secondo il progetto originario e da una ‘incannucciata’ secondo la eseguita variante) e facilmente amovibile non è, all’evidenza, riconducibile alle categorie edilizie della nuova costruzione o della ristrutturazione ‘pesante’, esulanti dal regime abilitativo della c.d. d.i.a. (ora s.c.i.a.) semplice (distinta dalla c.d. super d.i.a., ora s.c.i.a.).

In questo senso, è da considerarsi, appunto, a guisa di semplice pergolato, ossia di mero arredo di uno spazio esterno, non comportante aumento di volumetria o superficie utile, e, quindi, non assoggettato al regime abilitativo del permesso di costruire (o della c.d. super d.i.a., ora s.c.i.a.), un simile manufatto realizzato in struttura leggera facilmente amovibile (siccome privo di fondamenta), che funge da sostegno per piante rampicanti, teli o equivalenti coperture filtranti, il cui aspetto caratteristico risiede nella mancanza di pareti e di copertura impermeabile (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 17 novembre 2010, n. 4638) e che realizza una ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, destinate ad uno del tutto momentaneo, (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 settembre 2011, n. 5409; sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2134; 8 maggio 2018, n. 2743; TAR Puglia, Bari, sez. III, 6 febbraio 2009, n. 222; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 17 novembre 2010, n. 4638; 29 agosto 2012, n. 1481; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 5 febbraio 2015, n. 908).

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Progettare e costruire soppalchi, pensiline, parapetti e pergolati

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Permesso di costruire: è irrevocabile

Estremi della sentenza: TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. 3 dicembre 2018 n. 713
Massima: Il permesso di costruire è irrevocabile.

Di norma, tutti i provvedimenti amministrativi discrezionali destinati a produrre effetti che si protraggono nel tempo sono revocabili, nel momento in cui il protrarsi degli stessi non risulti più conforme all’interesse pubblico. Nel caso del permesso di costruire – ma la riflessione può tranquillamente estendersi a qualsiasi altro titolo edilizio ivi compresa l’autorizzazione al mutamento della destinazione d’uso – in considerazione del limitato ambito di discrezionalità insito nel potere di rilasciarlo e dell’affidamento che si genera con il suo ottenimento in capo al richiedente, la legge ne ha statuito la sua assoluta irrevocabilità (art.11 comma 2 D.P.R. 380/01).

Sotto questo profilo, pertanto, il permesso di costruire non può essere revocato dall’organo competente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (cfr. TAR Campania, Napoli sez. III 07.06.13 n.3053; TAR Trentino Alto Adige, Trento, sez. I, 23.10.14 n.365), ma può essere solo annullato per motivi di legittimità.

In tale ipotesi, l’ente procedente è tenuto ad emanare un provvedimento di secondo grado seguendo un percorso procedimentale identico a quello che ha portato al rilascio del titolo richiesto che comprende l’avvio del procedimento, la dimostrazione della sussistenza di un interesse pubblico concreto e specifico al ritiro del precedente atto, della necessaria ponderazione di ogni eventuale opposto interesse del destinatario e dei controinteressati e della congruità del provvedimento in termini di ragionevolezza del tempo trascorso, tenendo conto soprattutto dell’affidamento incolpevole maturato in capo al richiedente.

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Casi pratici risolti                                                                                                           Decadenza e proroga del permesso di costruire

Casi pratici risolti Decadenza e proroga del permesso di costruire

Mario Petrulli, 2017, Maggioli Editore

L’efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire (art. 15 del d.P.R. 380/2001, c.d.Testo Unico Edilizia) sono il punto di partenza da cui si sviluppa quest’opera, dal taglio operativo, rivolta ai  professionisti tecnici e  legali del  settore pubblico e privato. 
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Condono, onere della prova per ultimazione lavori grava sul richiedente la sanatoria

Estremi della sentenza: TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 5 dicembre 2018 n. 2735
Massima: L’onere della prova circa l’ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono grava sul richiedente la sanatoria.

Per costante giurisprudenza, l’onere della prova circa l’ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono grava sul richiedente la sanatoria, dal momento che solo l’interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione di un manufatto e, in difetto di tali prove, resta integro il potere dell’Amministrazione di negare la sanatoria dell’abuso (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 22 marzo 2018 n. 1837).

Disciplina urbanistica, efficacia per le future edificazioni

Estremi della sentenza: TAR Lombardia, Milano, sez. IV, sent. 5 dicembre 2018 n. 2736
Massima: La disciplina urbanistica contenuta nel P.R.G. è destinata a svolgere i suoi effetti ordinatori e conformativi esclusivamente con riferimento all’edificazione futura e non anche all’edificazione esistente, a condizione che quest’ultima sia stata legittimamente realizzata.

La disciplina urbanistica contenuta nel P.R.G. è destinata a svolgere i suoi effetti ordinatori e conformativi esclusivamente con riferimento all’edificazione futura e non anche all’edificazione esistente, a condizione che quest’ultima sia stata legittimamente realizzata (cfr., C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 4925/2013). Ne consegue che «le opere già eseguite in conformità della disciplina previgente, conservano la loro precedente e legittima destinazione, senza che sia nemmeno possibile impedire gli interventi necessari per integrarne o mantenerne la funzione» (così, C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 4009/2009).

Dunque il Comune non può vietare qualunque intervento, anche di semplice manutenzione ordinaria, sugli impianti esistenti.

Destinazione a verde agricolo, finalità

Estremi della sentenza: TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 3 dicembre 2018 n. 2712
Massima: Per costante giurisprudenza, la destinazione di un’area a verde agricolo non implica necessariamente che la stessa soddisfi in modo diretto e immediato interessi agricoli, ben potendo giustificarsi con le esigenze dell’ordinato governo del territorio, quale la necessità di impedire ulteriori edificazioni, ovvero di garantire l’equilibrio delle condizioni di vivibilità, assicurando la quota di valori naturalistici e ambientali necessaria a compensare gli effetti dell’espansione dell’aggregato urbano.

Per costante giurisprudenza, la destinazione di un’area a verde agricolo non implica necessariamente che la stessa soddisfi in modo diretto e immediato interessi agricoli, ben potendo giustificarsi con le esigenze dell’ordinato governo del territorio, quale la necessità di impedire ulteriori edificazioni, ovvero di garantire l’equilibrio delle condizioni di vivibilità, assicurando la quota di valori naturalistici e ambientali necessaria a compensare gli effetti dell’espansione dell’aggregato urbano (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, IV, 12 febbraio 2013, n. 830; 16 novembre 2011, n. 6049; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18 giugno 2018, n. 1534; 20 giugno 2017, n. 1371).

A questo proposito, è poi utile aggiungere che, anche laddove si fosse al cospetto di aree ampiamente urbanizzate, non per questo se ne può escludere la rilevanza dal punto di vista ambientale, poiché tali dati di fatto si prestano anzi a far emergere un interesse alla conservazione del suolo inedificato, per ragioni di compensazione ambientale (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18 giugno 2018, n. 1534; 21 febbraio 2017, n. 434).

Né d’altra parte la presenza di edifici si pone in contrasto con la destinazione agricola in quanto tale destinazione non impedisce l’edificazione a servizio dell’agricoltura.

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

Articolo Permesso di costruire, il pergolato non lo richiede di Ediltecnico.

Source: Ediltecnico.it

Conto Termico: GSE, un interlocutore inesistente

Soprattutto per la difficoltà di comunicare con il GSE, le attività di consulenza iper il conto termico stanno diventando sempre più dispendiose e frustranti. L’impegno che il consulente deve dedicare alla gestione delle domande di incentivo spesso è più di quanto preventivato. Ne conseguono esperienze molto negative per il consulente stesso e per il suo cliente.

Il problema maggiore, già esistente dalla istituzione di questi incentivi e diventato sempre più critico, è la mancanza di canali comunicativi efficaci tra il GSE e i consulenti. Questa consentirebbe di ottenere chiarimenti circa:

  • l’ammissibilità di interventi che presentano particolarità non contemplate nelle regole;
  • le richieste di integrazione documentale delle domande quando queste sono descritte in modo incomprensibile o approssimativo o dal contenuto tecnicamente infondato;
  • il motivo dei ritardi nei tempi di valutazione di alcune pratiche (si intende quando i tempi superano di mesi i 60 giorni previsti, si stima che siano circa il 15% – 20%).

La prassi attuale di GSE è:

  • tempi di risposta imprevedibili, ammesso che vi sia mai risposta, ai quesiti normativi o tecnici posti via mail;
  • nessun contatto diretto possibile con chi ha redatto la richiesta di integrazione ovvero con chi è capace di fornire spiegazioni tecniche al riguardo;
  • nessuna risposta ai solleciti circa i ritardi nei tempi di valutazione (significativa è la sparizione dal contatore Conto Termico delle statistiche sui tempi di valutazione);
  • sostanziale aggiramento della norma relativa al responsabile di procedimento (attualmente risulta responsabile per tutte le pratiche Conto Termico Vinicio Mosè Vigilante, direttore tra l’altro della Divisione Incentivi e dirigente apicale di GSE; i messaggi inviati alla sua attenzione non ottengono mai risposta).

Leggi Conto Termico sempre al palo: disservizi e semplificazione zero

Non è possibile conoscere se il perdurare dei suddetti comportamenti e l’intensificarsi in questi mesi di richieste di integrazione, talvolta incomprensibili o tecnicamente opinabili, siano un caso o abbiano una finalità.

Un cliente, cautelativamente reso informato di ciò, non è certo stimolato ad affrontare un iter che può rivelarsi, nonostante la competenza e l’esperienza del consulente, incerto nell’esito, nei tempi e nei costi.

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Conto termico, GSE: cosa servirebbe?

Considerata la condotta sopra descritta dell’ente, sarebbe auspicabile che tutti coloro che ritengono Conto Termico uno strumento utile allo sviluppo del paese sollecitassero il GSE a modificare il suo modo di operare. Sarebbe per esempio estremamente utile un supporto dedicato ai tecnici qualificati (per es. ai tecnici appartenenti ad ordini o collegi professionali o ad associazioni di settore), del tipo:

  • un contatto a cui sottoporre quesiti, solleciti, domande sulle richieste di integrazione che fornisca risposte esaurienti, non interlocutorie, in tempi brevi e certi;
  • l’accesso ad una sezione del call center dove rispondano addetti competenti tecnicamente.

Sarebbe poi eccezionale, ma non se GSE avesse l’ambizione di voler dimostrare una normale attitudine al servizio, se spontaneamente si informassero gli utenti, casomai scusandosi, sullo stato delle domande che superano i 60 giorni.

Conclusioni

Non si sa se Conto Termico avrà mai il successo che dal 2012 si spera e se accadrà mai che i fondi annualmente stanziati siano interamente utilizzati. A valutare dai suddetti segnali pare che questo successo non sia neanche gradito.

GSE si è dedicata a promuovere Conto Termico 2.0 partecipando a eventi ed organizzandone. Bene. Ha trascurato però che la migliore e più capillare promozione sarebbe quella che i consulenti potrebbero svolgere verso gli utenti, loro clienti. Difficile immaginare che questa avvenga se GSE non deciderà di trasformare il muro comunicativo esistente con essi in un canale di pronto, efficace e collaborativo supporto.

Articolo Conto Termico: GSE, un interlocutore inesistente di Ediltecnico.

Source: Ediltecnico.it

La Manovra 2019 amplia il regime forfettario: ecco come

Primo via libera dalla Camera per la Manovra che amplia il regime forfettario. Dal 2019 per applicare la flat tax non ci saranno più i limiti di ricavi differenziati per settore di attività ma il tetto unico a 65.000 euro. Potrà accedere al regime anche chi è già in pensione e chi ha un lavoro dipendente, a patto che, però, non svolga attività con partita IVA per il suo ex datore di lavoro o per quello attuale.
Ora il testo passerà in Senato, dove probabilmente verrà riscritto interamente, poichè non contiene le misure chiave, anche se per il regime forfettatario non si prevedono novità (ndr).

Regime forfettario, tassa piatta e niente burocrazia

A partire dal prossimo anno, dunque, il regime forfettario non sarà più un regime destinato solo alle attività professionali “marginali”, ma potrà essere scelto da chi fattura fino a 65.000 euro all’anno. Non ci saranno limiti né per le spese per lavoro dipendente né per il valore dei beni strumentali, per cui anche chi ha un buon giro d’affari e dei collaboratori non sarà più soggetto all’Irpef per i redditi professionali ma potrà contare su:

  • flat tax al 15% sul reddito determinato applicando il coefficiente del 78% all’ammontare dei ricavi percepiti al netto degli oneri contributivi versati;
  • imposta ridotta al 5% per le nuove attività per i primi cinque anni;
  • niente ritenuta d’acconto sui compensi;
  • niente versamento di ritenute sulle retribuzioni erogate in quanto chi aderisce al regime non è sostituto d’imposta.

Risparmio anche sulla burocrazia: dal momento che il regime prevede la franchigia IVA e quindi l’imposta non va addebitata al cliente, non ci sono libri contabili da compilare ed in più c’è l’esclusione dalla fatturazione elettronica. Obbligatorio solo conservare documenti emessi e ricevuti e la certificazione dei compensi erogati.

La mini tassa per le nuove attività

Le norme che entreranno in vigore dal prossimo anno consentiranno anche di usufruire della tassazione super agevolata per chi avvia una nuova attività, con aliquota al 5% per i primi cinque anni. L’agevolazione è riservata a chi non ha esercitato, nei tre anni precedenti all’apertura della partita IVA, attività professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare, e non prosegua un’altra attività svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il periodo di praticantato obbligatorio.

Flat tax anche per chi ha un lavoro dipendente

L’opzione per il forfettario, poi, potrà essere esercitata dal prossimo anno anche da chi ha redditi da lavoro o da pensione, a prescindere dal loro importo. Con un emendamento approvato nel corso dell’esame alla Camera è stato chiarito che restano esclusi solo coloro che svolgono attività prevalentemente nei confronti di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di committenti direttamente o indirettamente riconducibili a questi. Divieto confermato, invece, in caso di contemporanea partecipazione a società di persone, associazioni e srl.

Flat tax, dal 2020 fino a 100.000 euro

Con le stesse regole, infine, a partire dal 2020 la flat tax sarà estesa anche a chi guadagna fino a 100.000 euro. In questo caso, però, l’aliquota sarà al 20% per la fascia oltre i 65.000 euro, e resterà l’obbligo di fatturazione elettronica.

Il nuovo passaggio parlamentare

Il testo del provvedimento passa ora al Senato per la seconda lettura. Probabile anche un ulteriore passaggio alla Camera, ma per la flat tax non si annunciano altre novità.

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Articolo La Manovra 2019 amplia il regime forfettario: ecco come di Ediltecnico.

Source: Ediltecnico.it

Edilizia scolastica, Fondo Kyoto esteso ad impianti sportivi pubblici

Il 4 dicembre 2018 è stato approvato dalla Commissione Bilancio 2019, un emendamento alla bozza di legge di Bilancio 2019, che contempla la possibilità degli impianti sportivi pubblici di beneficiare dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo Kyoto dedicati all’efficienza energetica dell’edilizia scolastica. Anche gli interventi di efficientamento energetico e quelli di risparmio idrico rientreranno tra gli interventi finanziabili.

Edilizia scolastica, efficienza energetica e idrica

Con l’approvazione dell’emendamento è stato aggiunto l’articolo 54-bis che mira a regolare gli interventi, sovvenzionati tramite le risorse del Fondo Kyoto. Si tratta di interventi rivolti agi edifici scolastici e universitari pubblici. Nello specifico, i finanziamenti a tasso agevolato conferiti ai soggetti pubblici proprietari delle scuole, vengono allargati pure per la realizzazione di interventi di efficientamento e risparmio idrico. Viene, inoltre, estesa anche la platea di coloro che possono beneficiare dei finanziamenti a tasso agevolato per l’efficientamento energetico e idrico, includendo gli impianti sportivi di proprietà pubblica, gli ospedali e i servizi socio-sanitari, specificando che gli impianti sportivi di proprietà pubblica non facciano parte del Piano per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane.

L’articolo 9 del DL 91/2014 contempla, a valere del Fondo Kyoto, che la Cassa depositi e prestiti S.p.A possa conferire finanziamenti a tasso agevolato (con limite fissato a 350 milioni di euro), destinati agli interventi di incremento dell’efficienza energetica degli edifici scolastici, strutture universitarie e asili nido.

Emendamento allarga platea per Green economy

Attraverso l’emendamento viene allargata anche ai soggetti pubblici, la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato, a valere sul Fondo Kyoto per la promozione dei progetti legati alla Green economy. Allo stesso tempo viene cancellata la condizione inerente alle assunzioni dei giovani nel settore della green economy, volta ad attingere ai finanziamenti agevolati dedicati ai progetti di investimento. Prima di questo emendamento la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato riguardava solo i soggetti privati. L’articolo 57 del DL 83/2012, contempla, infatti, all’interno dell’ambito del Fondo Kyoto, la concessione di questi finanziamenti ai soggetti privati che lavorano in determinati settori.

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Impianti sportivi, altro emendamento approvato

La Commissione, inoltre, sempre durante la medesima seduta, ha deciso di approvare anche un ulteriore emendamento che si chiedeva di promuovere la ristrutturazione e la costruzione di impianti sportivi pubblici. Grazie a questo provvedimento, il fondo per l’anno 2019 viene incrementato di 12.829.176,71 euro. Il fondo era stato istituito con la Legge 1295/1957 e grazie a ciò, l’Istituto per il credito sportivo ha sempre contribuito agli interessi sui mutui a vantaggio di enti pubblici locali e altri enti pubblici che si impegnano a ampliare, attrezzare, costruire e migliorare impianti sportivi.

Sull’argomento consigliamo:

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Corrado Prandi, 2017, Maggioli Editore

Quest’opera nasce con l’obiettivo di realizzare uno strumento pratico di riferimento per il tecnico progettista che si trovi a operare su costruzioni, nuove o esistenti, in zona sismica. Il manuale presenta una serie di significative esperienze tratte da casi reali, che descrivono gli…


Articolo Edilizia scolastica, Fondo Kyoto esteso ad impianti sportivi pubblici di Ediltecnico.

Source: Ediltecnico.it

Sistri, sarà cancellato a partire dal 1° gennaio 2019

La bozza del Decreto legge Semplificazione che dovrebbe essere approvata a breve dal Consiglio dei Ministri, tra le varie novità, precisamente all’articolo 23, contempla anche la soppressione del Sistri (Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi) a cominciare dall’anno nuovo (1° gennaio 2019). Per sostituire il Sistri viene previsto il ritorno ai registri cartacei durante l’attesa del nuovo sistema. Inoltre, va specificato che i contributi (contemplati dalla Legge 78/2009 e dall’articolo 7 del Decreto Ministeriale n.78/2016) non sono dovuti.

Sistri abolito, esulta la CNA

In seguito alla decisione di abolire il Sistri, la CNA ha affermato: “Per migliaia di imprese si tratta della liberazione da un incubo. Il Sistri non ha mai funzionato, ma sicuramente impedito che si mettesse a punto nel nostro Paese un sistema efficace e semplice di tracciabilità dei rifiuti pericolosi, come in moltissime occasioni, e in tutte le sedi istituzionali, la CNA ha chiesto in questi anni”. Poi ha aggiunto: “A questo punto sarà finalmente possibile, con la collaborazione delle imprese, costruire un nuovo strumento per tracciare i rifiuti pericolosi basato su una struttura semplice e ad alta efficienza. Dovrà essere in pratica, il contrario del Sistri, un sistema che si è dimostrato sempre molto complicato e inefficiente”.

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Sistri archiviato, l’anticipazione del Sottosegretario Gava

Già verso la fine del mese di ottobre, il sottosegretario all’Ambiente Vannia Gava, dopo essersi confrontata con gli imprenditori italiani, durante l’incontro organizzato da Confindustria, aveva annunciato la chiusura del Sistri, definendolo “sistema complicato e distorto“. Il sottosegretario aveva anche parlato di “un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti più efficace, più semplice e meno costoso”.

Il Sistri, che era stato creato grazie al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, avrebbe dovuto promuovere la semplificazione del processo di gestione e tracciabilità dei rifiuti (urbani, speciali, ospedalieri). La decisione di chiuderlo è arrivata quando tutte le aspettative erano state ormai deluse, poiché erano state originate solo ulteriori complicanze.

Sull’argomento consigliamo:

Terre e rocce da scavo

Terre e rocce da scavo

Roberto Pizzi, 2017, Maggioli Editore

Dopo il successo riscosso dalle precedenti edizioni, questo manuale vuole confermarsi quale principale riferimento tecnico nel panorama editoriale nel campo delle terre e rocce da scavo. Il testo non solo espone le procedure dettate dal nuovissimo regolamento in materia (decreto del Presidente…


Articolo Sistri, sarà cancellato a partire dal 1° gennaio 2019 di Ediltecnico.

Source: Ediltecnico.it