Tempi duri per l’Ecobonus: da gennaio 2018 precipiterà al 36%?

Per l’ecobonus nelle case singole, cioè la detrazione del 65% delle spese per gli interventi di risparmio energetico, si preannunciano tempi difficili. Dal 2018, infatti se non verrà prorogata la detrazione al 65%, si tornerà al 36%. In più, se il Ministero dello Sviluppo economico vuole veramente legare la detrazione al risultato effettivo in termini di risparmio energetico le cose cambieranno. L’idea alla base della proposta di modifica dell’ecobonus è rendere più efficace possibile il sistema delle detrazioni fiscali al 65%, premiando il risparmio energetico realmente ottenuto.

Il problema è dell’Erario, che paga interventi a volte ridicoli. Molti interventi non sono attualmente vincolati al risparmio ottenuto, il metodo per calcolarlo rimane quello della situazione preesistente, a volte talmente catastrofica da far risultare eccellente in termini di risultati qualunque intervento. Nella Legge di Bilancio per il 2017 si era già ventilata l’ipotesi  di concedere le detrazioni più alte ai lavori che comprendevano recupero edilizio e antisismica. Con quella ipotesi, il solo recupero si sarebbe fermato al 50% o al 36.

Le detrazioni dell’ecobonus per le parti comuni del condominio valgono invece fino al 31 dicembre 2021 e le aliquote sono speciali, sia per antisismica sia per risparmio energetico. Anche per i condominio, il Ministero potrebbe introdurre la variazione della detrazione in base al risparmio energetico effettivo.

Ecco un primo consiglio, per le case singole: da adesso fino a dicembre, in base a quello che abbiamo scritto sopra, avrebbe più senso fare lavori di recupero edilizio e basta, perché forse non esisteranno più, quasi sicuramente non ci sarà la detrazione del 50%, ma inferiore.

Un secondo consiglio vale invece per le parti comuni in condominio: se avete iniziato i lavori, finiteli entro il 2017 per beneficiare della detrazione più alta possibile. Una modifica nella legge di Bilancio per il 2018 potrebbe infatti costringervi a una detrazione inferiore.

Nell’immagine: Hubert von Herkomer, Hard Times

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Sisma di Ischia, Savoncelli: “La sicurezza del patrimonio edilizio è imprescindibile”

Maurizio Savoncelli, presidente dei geometri e geometri laureati italiani, commenta i tragici eventi sismici che hanno colpito l’isola di Ischia. E coglie l’occasione per ricordare quanto la sicurezza del nostro patrimonio edilizio sia ormai un obiettivo imprescindibile

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Fascicolo del fabbricato eliminato dal Jobs Act Autonomi

Il Senato aveva approvato il Jobs Act Autonomi il 3 novembre 2016. Settimana scorsa, il testo è stato esamito dalla commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei Deputati, che ha fatto alcune modifiche: eliminato il riferimento al fascicolo del fabbricato; gli atti pubblici sono rimessi alle professioni ordinistiche; gestione dati personali degli iscritti agli Ordini; salute e sicurezza degli studi professionali.

No al Fascicolo del Fabbricato. Soppressa infatti la lettera b) del comma 1 dell’art. 5 che prevedeva il “riconoscimento del ruolo sussidiario delle professioni ordinistiche, demandando agli iscritti l’assolvimento di compiti e funzioni finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario e a introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell’adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l’istituzione del fascicolo del fabbricato”.

Atti pubblici rimessi alle professioni ordinistiche

Per semplificare l’attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, l’articolo 5 stabilisce che il Governo debba adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni ordinistiche, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche in relazione al carattere di terzietà di queste;
b) riconoscimento del ruolo sussidiario delle professioni ordinistiche, demandando agli iscritti l’assolvimento di compiti e funzioni finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario e ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell’adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l’istituzione del fascicolo del fabbricato.

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Gestione dati personali degli iscritti agli Ordini

Aggiunte dopo la lettera a) del comma 1 dell’art. 5:
a-bis) individuazione di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a Ordini o Collegi;
a-ter) individuazione delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interesse nell’esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti ai sensi della lettera a).

Salute e sicurezza degli studi professionali

L’articolo 10 del disegno di legge approvato dal Senato contiene la delega al Governo sulla semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali. Il Governo dovrà infatti adottare, al massimo dopo un anno dalla data di entrata in vigore del Jobs Act Autonomi, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previa identificazione delle condizioni in presenza delle quali i rischi per la salute e sicurezza negli studi professionali sono da equiparare a quelli nelle abitazioni, individuazione delle misure di prevenzione e protezione idonee in tale contesto a garantire la tutela della salute e sicurezza delle persone che ivi svolgono attività lavorativa, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un’arte, un mestiere o una professione;
b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;
c) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale;
d) riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali, avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione.

Approvato anche un emendamento che sostituisce la lettera a) all’articolo 10 con la seguente:
a) individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un’arte, un mestiere o una professione.

Il fascicolo del fabbricato


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